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Sentenza

Sentenza n. 4381/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento del decreto di rigetto della concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS- del 29 luglio 2022.

Giustizia amministrativa202215389

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per asserita inaffidabilità e mancata compiuta integrazione, fondato su una precedente denuncia per violenza sessuale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992, deducendo l'insufficienza della motivazione basata esclusivamente su una notizia di reato del 2014. Ha rappresentato la propria lunga residenza in Italia, la presenza del nucleo familiare composto da moglie e figli e lo stabile inserimento lavorativo quale operaio metalmeccanico con contratto a tempo indeterminato. La denuncia era stata archiviata dal GIP il 10 luglio 2015, su conforme richiesta del pubblico ministero, per l'inattendibilità della denunciante e l'assenza di riscontri esterni. Il ricorrente ha contestato che una mera denuncia, non sfociata in condanna e non accompagnata da ulteriori elementi, potesse dimostrare l'inaffidabilità o la mancata adesione ai valori della comunità nazionale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha riconosciuto che l'Amministrazione dispone di un'ampia discrezionalità nella valutazione della meritevolezza della domanda di cittadinanza e della compatibilità dell'inserimento del richiedente con i valori della comunità nazionale. Tuttavia, tale discrezionalità deve essere esercitata mediante una valutazione complessiva della personalità e della condotta di vita dell'interessato, considerando anche la durata della permanenza, l'attività lavorativa e la stabilità dei rapporti familiari e sociali. Una mera notizia di reato, non accertata giudizialmente e archiviata prima dell'adozione del diniego, non può costituire automaticamente un fattore ostativo. L'Amministrazione avrebbe dovuto verificare l'esito della denuncia, anche acquisendo un'informativa dai Carabinieri, e valutarne autonomamente le concrete modalità, il disvalore e il rilievo nel complessivo percorso di integrazione del richiedente. Il provvedimento è risultato privo di adeguato supporto istruttorio e motivazionale, perché fondato esclusivamente sulla denuncia e senza considerare l'archiviazione e gli elementi favorevoli di integrazione. L'Amministrazione dovrà rivalutare la domanda. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00, oltre accessori e contributo unificato, a titolo di spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione rientra in un potere ampiamente discrezionale dell'Amministrazione, che deve valutare la meritevolezza del richiedente e la compatibilità del suo ingresso nella comunità nazionale con i valori fondamentali dello Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali contenuti nella pronuncia.

Massime di principio

  • Nell'esercizio dell'ampia discrezionalità relativa alla concessione della cittadinanza italiana, l'Amministrazione deve procedere a una valutazione complessiva della personalità e della condotta del richiedente, ponderando gli elementi di integrazione sociale, familiare ed economica insieme agli eventuali fatti indicativi della mancata adesione ai valori della comunità nazionale.
  • Una mera notizia di reato, non seguita da una pronuncia giudiziale sul merito e non accompagnata da ulteriori elementi di rilievo, non può essere assunta automaticamente come causa ostativa alla concessione della cittadinanza italiana.
  • Quando la notizia di reato è stata archiviata prima dell'adozione del diniego, l'Amministrazione deve verificarne l'esito processuale e valutarne concretamente le modalità e il disvalore; l'omessa verifica determina un deficit istruttorio e motivazionale.
  • La motivazione del diniego di cittadinanza non è adeguata se si limita a richiamare una denuncia senza confrontarsi con l'archiviazione, con l'assenza di condanne o ulteriori elementi negativi e con gli indici favorevoli di integrazione del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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