Sentenza del 08/03/2019 n. 6835 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto sostenendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446/1997, art. 45, comma 2, e della L. n. 289/2002, art. 3, comma 1, lett. a). La controversia riguardava l'aliquota IRAP applicabile a una banca per l'anno d'imposta 2004: la CTR aveva ritenuto applicabile l'aliquota ordinaria del 4,25%, riconoscendo il rimborso dell'eccedenza versata rispetto a tale aliquota. Secondo l'Agenzia, invece, la sospensione delle maggiorazioni regionali prevista dalla legge finanziaria 2003 non eliminava l'aliquota del 4,75% vigente nel 2002, quando la maggiorazione regionale costituiva una conferma dell'aliquota precedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, affermando che la sospensione delle maggiorazioni IRAP regionali operava solo nella parte eccedente l'aliquota vigente nel 2002. Poiché per le banche l'aliquota vigente nel 2002 era pari al 4,75%, tale aliquota doveva applicarsi anche per il 2004. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16, commi 1 e 3
Il comma 3 dà facoltà alle Regioni di incrementare l'aliquota IRAP fino a un massimo di un punto percentuale.
La norma attribuisce alle Regioni il potere di aumentare l'aliquota IRAP, anche per soggetti specifici come banche e società finanziarie, nel limite previsto dalla legge.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 45, comma 2
La disposizione individuava l'aliquota IRAP transitoria applicabile alle banche e agli altri soggetti finanziari, concorrendo a determinare l'aliquota vigente nel 2002.
L. n. 289 del 2002, art. 3, comma 1, lett. a)
Gli aumenti della maggiorazione dell'aliquota IRAP deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e non confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002 sono sospesi.
La sospensione non riguarda l'intera aliquota regionale, ma soltanto la parte dell'aumento che determina il superamento dell'aliquota effettivamente vigente nel 2002.
L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 21
Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni.
La proroga della sospensione fino al 2004 mantiene il limite già previsto dalla L. n. 289/2002: resta applicabile la quota corrispondente all'aliquota vigente nel 2002.
L.R. Veneto n. 34 del 2002, art. 2
Per l'anno 2003 è aumentata di un punto percentuale l'aliquota.
La Regione Veneto aveva previsto per il 2003 un'aliquota del 5,25% per i soggetti interessati, ma l'incremento era soggetto alla sospensione statale nella parte eccedente l'aliquota del 2002.
L.R. Veneto n. 38 del 2003, art. 2
Per l'anno 2004, è fissata nel 5,25% l'aliquota.
La previsione regionale del 5,25% per il 2004 non poteva produrre effetti oltre il limite consentito dalla normativa statale di sospensione.
Massime di principio
- Quando una norma statale sospende gli aumenti regionali di un tributo, occorre verificare se la sospensione riguardi l'intero aumento o soltanto la parte eccedente l'aliquota già vigente nell'anno di riferimento.
- La locuzione relativa agli aumenti "non confermativi delle aliquote in vigore" può comportare la conservazione dell'aliquota precedente, anche se una successiva legge regionale indica un'aliquota superiore.
- Per determinare l'aliquota applicabile bisogna individuare la percentuale effettivamente vigente nell'anno-base, considerando sia eventuali deliberazioni regionali sia le aliquote stabilite direttamente dalla normativa statale.
- Nel caso esaminato, l'aliquota ordinaria del 4,25% non era sufficiente: per le banche doveva essere mantenuta l'aliquota specifica del 4,75% vigente nel 2002, mentre la parte ulteriore fino al 5,25% restava sospesa.
- La cassazione con rinvio non definisce necessariamente ogni aspetto economico della controversia: il giudice di rinvio deve applicare il principio di diritto e regolare le questioni ancora aperte, comprese le spese.
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