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Sentenza

Sentenza n. 1611/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato riconoscimento e mancata riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare collocato a riposo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente all'Arma dei Carabinieri, è stato collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio utile ai fini contributivi. Ha chiesto l'accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio mediante applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che riconosce sei scatti stipendiali del 2,50 per cento al personale delle forze di polizia cessato dal servizio e, a determinate condizioni, anche a chi chieda il collocamento in quiescenza. Il ricorrente ha sostenuto che il beneficio si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, in forza dell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. L'INPS ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, producendo un prospetto di riliquidazione, mentre il ricorrente ha dichiarato che la liquidazione non era ancora stata effettuata. L'ente previdenziale ha inoltre prospettato la natura decadenziale del termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato il diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali. Ha ritenuto corretta l'instaurazione del giudizio nei confronti dell'INPS, quale ente obbligato alla corresponsione dell'indennità di buonuscita. Richiamando la giurisprudenza del CGARS e del Consiglio di Stato, ha affermato che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda l'attribuzione dei sei aumenti ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L'art. 1911, comma 3, del codice dell'ordinamento militare conferma la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compresi gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale: è un onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo e non impedisce il collocamento a riposo a domanda in annualità successive né determina la perdita del beneficio. Il Collegio ha inoltre escluso profili di incostituzionalità, ritenendo coerente l'interpretazione estensiva con la ratio di omogeneizzazione del trattamento retributivo delle forze di polizia e precisando che l'equilibrio di bilancio non può limitare il diritto alla giusta retribuzione e alla retribuzione differita costituita dall'indennità di buonuscita. Non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché la riliquidazione non risultava ancora effettuata. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro, oltre accessori e rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987

    Al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento [...] ai fini [...] della liquidazione dell'indennità di buonuscita

    Il beneficio dei sei scatti stipendiali si applica anche ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio del personale delle forze di polizia a ordinamento militare; il comma 2 comprende il personale collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472

    La disposizione conferma la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, anche ai fini del trattamento di fine servizio.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    Sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile [...]

    La norma opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul distinto regime di calcolo dell'indennità di buonuscita disciplinato dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 2 l. n. 232/1990

    È richiamata con riferimento al collocamento a riposo di chi raggiunge 55 anni di età con 35 anni di servizio utile.

  • art. 1 d.l. n. 387/1987

    Costituisce la disposizione di copertura finanziaria del beneficio, riferibile a tutti i soggetti inclusi nell'ambito applicativo dell'art. 6-bis.

  • art. 36 Cost.

    Il principio di proporzionalità della retribuzione sostiene la natura retributiva, seppure differita, dell'indennità di buonuscita.

  • art. 3 Cost.

    Il canone di ragionevolezza giustifica un'interpretazione ampia della nozione di forza di polizia, evitando differenziazioni ingiustificate tra forze di polizia a ordinamento civile e militare.

  • art. 81, comma 3, Cost.

    Il principio di copertura finanziaria costituisce un limite per il legislatore, non per il giudice che interpreti la normativa in coerenza con il quadro ordinamentale; nel caso concreto, la copertura è stata ritenuta esistente.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 concorre alla liquidazione dell'indennità di buonuscita del personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compreso quello collocato a riposo a domanda dopo il compimento di 55 anni e la maturazione di 35 anni di servizio utile.
  • L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina l'attribuzione dei sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e non sostituisce né modifica il distinto regime di calcolo del trattamento di fine servizio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non è decadenziale: costituisce un onere collegato alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo e il suo mancato rispetto non comporta la perdita del diritto al beneficio.
  • L'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 conferma, per le forze di polizia a ordinamento militare, la perdurante applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine servizio.
  • L'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, pur avendo funzione previdenziale, presenta natura retributiva e costituisce retribuzione differita; la sua disciplina deve pertanto essere interpretata in coerenza con il principio di proporzionalità della retribuzione sancito dall'art. 36 Cost.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaTermini del procedimentoRiparto di giurisdizione

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