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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-142/20

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 maggio 2021. — Analisi G. Caracciolo srl contro Regione Siciliana - Assessorato regionale della salute - Dipartimento regionale per la pianificazione e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 765/2008 – Norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti – Unico organismo nazionale di accreditamento – Rilascio del certificato di accreditamento agli organismi di valutazione della conformità – Organismo di accreditamento avente sede in uno Stato terzo – Articolo 56 TFUE – Articolo 102 TFUE – Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Validità. — Causa C-142/20

Giurisprudenza europea62020CJ0142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il regolamento n. 765/2008 impone un sistema di accreditamento fondato su un unico organismo nazionale per ciascuno Stato membro, con deroghe tassative. Di conseguenza, non è consentito riconoscere un accreditamento rilasciato da un organismo con sede in uno Stato terzo, anche se conforme a standard internazionali e inserito in meccanismi di mutuo riconoscimento. La Corte ha inoltre escluso l’invalidità del regolamento alla luce della libertà di prestazione dei servizi, della disciplina antitrust e della Carta.

Accreditamento: il regolamento n. 765/2008 riserva in via esclusiva l’attività all’unico organismo nazionale di accreditamento e non ne consente l’esercizio da parte di organismi di Stati terzi; il regime così configurato è valido rispetto agli articoli 56 e 102 TFUE e agli articoli 20 e 21 della Carta.

La questione giuridica

Se gli articoli 4, paragrafi 1 e 5, e 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008 ostino a una normativa nazionale interpretata nel senso di consentire l’accreditamento da parte di organismi stabiliti in uno Stato terzo diversi dall’unico organismo nazionale di accreditamento; e, in caso contrario, se il regime dell’unico organismo nazionale di accreditamento sia invalido per contrasto con l’articolo 56 TFUE, l’articolo 102 TFUE e gli articoli 20 e 21 della Carta.

Principio di diritto

L’articolo 4, paragrafi 1 e 5, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2008 devono essere interpretati nel senso che impediscono agli Stati membri di riconoscere, per l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità destinati ad operare nell’Unione, organismi diversi dall’unico organismo nazionale di accreditamento, anche se stabiliti in uno Stato terzo e pur se aderenti a sistemi internazionali di mutuo riconoscimento. Inoltre, il regime dell’unico organismo nazionale non viola l’articolo 56 TFUE perché l’attività di accreditamento, in quanto partecipazione all’esercizio di pubblici poteri, è sottratta alla disciplina sulla libera prestazione dei servizi; non viola neppure l’articolo 102 TFUE perché l’organismo nazionale non è un’impresa; gli articoli 20 e 21 della Carta non incidono diversamente sulla validità del regolamento.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 765/2008
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 56 TFUE
  • Articolo 102 TFUE
  • Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (CEE) n. 339/93
  • Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025
  • Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011

Accreditamento dei laboratori e validità del sistema dell’unico organismo nazionale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in una controversia tra un laboratorio italiano e le autorità regionali siciliane sulla validità di un accreditamento rilasciato da un organismo statunitense. La Corte è chiamata a interpretare e a valutare la validità del regolamento (CE) n. 765/2008, in particolare il modello dell’"organismo nazionale di accreditamento" unico per ciascuno Stato membro.

Fatti e procedimento principale

Il laboratorio Analisi G. Caracciolo Srl svolgeva in Italia attività di valutazione della conformità per imprese alimentari sulla base di un accreditamento rilasciato dalla Perry Johnson Laboratory Accreditation Inc. (PJLA), organismo con sede negli Stati Uniti. Dopo una domanda di accreditamento presentata nel 2012 ad Accredia, unico organismo nazionale di accreditamento in Italia, il laboratorio era stato inserito provvisoriamente nell’elenco regionale siciliano dei laboratori accreditati, ma poi cancellato nel 2017 perché la procedura presso Accredia non era andata a buon fine.

Il laboratorio ha impugnato il provvedimento sostenendo che il proprio accreditamento rilasciato da PJLA fosse conforme alle norme tecniche applicabili e dovesse essere considerato equivalente a quello di Accredia. Il giudice italiano ha quindi sospeso il giudizio e ha investito la Corte di due questioni: la compatibilità del sistema nazionale con il regolamento n. 765/2008 e, in subordine, la validità del regolamento stesso alla luce degli articoli 56 e 102 TFUE e degli articoli 20 e 21 della Carta.

Normativa rilevante

La Corte richiama il regolamento (CE) n. 765/2008, in particolare:

  • l’articolo 2, punti 10 e 11, che definisce l’"accreditamento" e l’"organismo nazionale di accreditamento";
  • l’articolo 4, paragrafi 1, 2, 5 e 7, che impone a ciascuno Stato membro di designare un unico organismo nazionale e lo qualifica come attività di autorità pubblica;
  • l’articolo 5, che disciplina il rilascio, il controllo e la revoca dei certificati di accreditamento;
  • l’articolo 6, sul principio di non concorrenza;
  • l’articolo 7, sull’accreditamento transfrontaliero, con deroghe tassative;
  • l’articolo 10, sulla valutazione inter pares;
  • l’articolo 11, sulla presunzione di conformità.

Sono inoltre richiamati gli articoli 56 e 102 TFUE e gli articoli 20 e 21 della Carta. Nel contesto nazionale, la Corte menziona l’articolo 40 della legge n. 88/2009 e l’accordo del 2010 tra Governo, Regioni e Province autonome, nonché le norme tecniche UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e 17011.

Prima questione: esclusività dell’organismo nazionale di accreditamento

La Corte interpreta il regolamento n. 765/2008 nel senso che ciascuno Stato membro deve designare un solo organismo nazionale di accreditamento e che, in linea di principio, gli organismi di valutazione della conformità devono rivolgersi a tale organismo. Le eccezioni previste dall’articolo 7, paragrafo 1, sono tassative e non consentono di chiedere l’accreditamento a un organismo stabilito in uno Stato terzo per svolgere attività nell’Unione.

La Corte sottolinea che il sistema del regolamento è costruito per garantire fiducia reciproca, controllo efficace e uniformità del livello di garanzia, evitando accreditamenti multipli. Il fatto che un organismo extra-UE aderisca a sistemi internazionali di mutuo riconoscimento, come l’ILAC, non basta: tali meccanismi non equivalgono ai requisiti del regolamento, che richiede in particolare che l’organismo nazionale svolga una funzione di autorità pubblica, in condizioni di indipendenza, imparzialità e non concorrenza.

Seconda questione: validità del regime dell’unico organismo nazionale

Quanto all’articolo 56 TFUE, la Corte osserva che la libera prestazione dei servizi non si applica alle attività che partecipano all’esercizio dei pubblici poteri. L’accreditamento, come disciplinato dal regolamento, comporta poteri decisionali, di controllo e sanzionatori, ed è quindi qualificabile come partecipazione diretta e specifica all’esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’articolo 51 TFUE. Ne consegue che il regime non può essere censurato in base alla libertà di prestazione dei servizi.

Quanto all’articolo 102 TFUE, la Corte esclude che l’organismo nazionale di accreditamento sia un’"impresa": esso opera come autorità pubblica, senza fini di lucro e fuori da un contesto commerciale, con divieto di concorrenza rispetto ad altri organismi. Pertanto, non può configurarsi un abuso di posizione dominante ai sensi del Trattato.

Quanto agli articoli 20 e 21 della Carta, la Corte ritiene che essi non consentano di mettere in discussione l’obbligo di principio di rivolgersi all’unico organismo nazionale di accreditamento, poiché la disciplina contestata è già giustificata dalla natura pubblicistica dell’attività e dalla struttura del sistema europeo di accreditamento.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che gli articoli 4, paragrafi 1 e 5, e 7, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2008 ostano a una disciplina nazionale interpretata nel senso di consentire l’accreditamento da parte di organismi aventi sede in uno Stato terzo, anche se conformi a norme internazionali e titolari di accordi di mutuo riconoscimento. Conferma inoltre che l’esame della seconda questione non ha rivelato elementi idonei a inficiare la validità del regolamento alla luce degli articoli 56 e 102 TFUE e degli articoli 20 e 21 della Carta.

Implicazioni pratiche

La pronuncia rafforza il carattere esclusivo del sistema europeo di accreditamento: per i laboratori e gli organismi di valutazione della conformità che operano nell’Unione, l’accreditamento rilevante è quello rilasciato dall’organismo nazionale competente, salvo le deroghe espressamente previste dal regolamento. I professionisti devono quindi distinguere tra riconoscimento tecnico internazionale e validità giuridica dell’accreditamento ai fini dell’ordinamento UE.

Come è indicizzato

Materieaccreditamentolibera prestazione dei serviziconcorrenzadiritto alimentarediritti fondamentali

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