Corte di giustizia, Ordinanza C-571/20
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 6 maggio 2021. — OM contro Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Potenza. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Rinvio pregiudiziale vertente sulla validità di una disposizione del Trattato FUE – Manifesta incompetenza della Corte – Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Articolo 45 TFUE – Differenza di status e di retribuzione tra docenti universitari e docenti appartenenti al sistema nazionale di alta formazione artistica e musicale – Situazione puramente interna – Irricevibilità manifesta. — Causa C-571/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale di Potenza ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla validità e sull’interpretazione dell’articolo 45 TFUE, in una controversia tra un docente di ruolo e varie amministrazioni italiane relativa al trattamento economico dei docenti AFAM rispetto ai professori universitari. La Corte ha dichiarato di essere manifestamente incompetente sulla prima e sulla seconda questione, perché non può valutare la validità di norme dei Trattati. Ha inoltre dichiarato manifestamente irricevibile la terza questione, poiché la controversia era puramente interna e il giudice del rinvio non aveva indicato un collegamento sufficiente con le libertà di circolazione.
Rinvio pregiudiziale in materia di libera circolazione dei lavoratori e parità di trattamento tra docenti universitari e docenti AFAM: manifesta incompetenza sulla validità di disposizioni del TFUE e irricevibilità per situazione puramente interna.
La questione giuridica
Se l’articolo 45, paragrafo 4, TFUE sia conforme ai paragrafi 1-3 dello stesso articolo, nonché alla direttiva 2006/123/CE e al principio di non discriminazione, in relazione alla differenza di status e di retribuzione tra docenti universitari e docenti AFAM; e se gli articoli 34 e 35 TFUE ostino a una normativa nazionale che, secondo il giudice del rinvio, penalizza cittadini di taluni Stati membri in materia di libera circolazione, retribuzione e condizioni di lavoro.
Principio di diritto
La Corte è manifestamente incompetente a pronunciarsi sulla validità di una disposizione del Trattato FUE, poiché l’articolo 267 TFUE consente il controllo pregiudiziale solo sugli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione; inoltre, in assenza di un elemento concreto di collegamento con il diritto dell’Unione, una controversia interamente interna non può fondare l’applicazione delle libertà di circolazione, sicché la questione sulla portata degli articoli 34, 35 e 45 TFUE è manifestamente irricevibile.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 45 TFUE
- Articoli 34 e 35 TFUE
- Direttiva 2006/123/CE
- Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
Differenza di trattamento tra docenti universitari e docenti AFAM e limiti del rinvio pregiudiziale
L’ordinanza concerne un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Potenza in una controversia tra un docente di ruolo e diverse amministrazioni italiane, relativa allo status giuridico e alle condizioni retributive dei docenti appartenenti al sistema AFAM rispetto ai professori universitari. La Corte decide con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, ritenendo la domanda parzialmente fuori dalla propria competenza e parzialmente irricevibile.
Fatti e quadro normativo nazionale richiamato
Il giudice nazionale descrive un avvicinamento tra istituti AFAM e università sul piano della formazione e del valore dei diplomi, ma segnala che i docenti AFAM restano soggetti a un regime meno favorevole rispetto ai docenti universitari. In particolare:
- lo status e il trattamento economico dei docenti universitari sono disciplinati dalla legge;
- quelli dei docenti AFAM sono disciplinati da contratti collettivi;
- secondo il giudice del rinvio, la disparità retributiva sarebbe molto rilevante e non giustificata.
Tra le norme interne richiamate figurano la legge n. 508 del 1999 e il d.P.R. n. 212 del 2005, che prevedono il raccordo tra AFAM e sistema universitario, nonché l’equivalenza tra i diplomi rilasciati dalle istituzioni AFAM e quelli universitari.
Questioni pregiudiziali sollevate
Il Tribunale di Potenza ha chiesto, in sostanza:
- se l’articolo 45, paragrafo 4, TFUE sia compatibile con i paragrafi 1-3 dell’articolo 45 TFUE e con la direttiva 2006/123/CE;
- se la stessa disposizione del Trattato contrasti con il divieto di discriminazione;
- se gli articoli 34 e 35 TFUE ostino a una legge nazionale che penalizzerebbe cittadini di alcuni Stati membri nelle condizioni di lavoro e di retribuzione.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 267 TFUE, che delimita la competenza pregiudiziale alla validità degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e all’interpretazione dei Trattati;
- l’articolo 45 TFUE, relativo alla libera circolazione dei lavoratori;
- gli articoli 34 e 35 TFUE, evocati dal giudice del rinvio ma ritenuti non pertinenti alla controversia;
- la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno;
- l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che consente alla Corte di statuire con ordinanza motivata quando è manifestamente incompetente o il rinvio è manifestamente irricevibile.
Ragionamento della Corte sulla prima e sulla seconda questione
La Corte osserva innanzitutto che solo il giudice nazionale può formulare le questioni pregiudiziali necessarie alla soluzione della controversia, in un procedimento che resta estraneo all’iniziativa delle parti.
Sul merito delle prime due questioni, la Corte afferma che non è competente a pronunciarsi sulla validità di disposizioni del diritto primario, e quindi delle disposizioni del Trattato FUE. L’articolo 267 TFUE consente infatti il controllo solo sugli atti dell’Unione derivati, non sulle norme dei Trattati stessi. Ne consegue che la domanda, nella parte in cui chiede di sindacare la validità dell’articolo 45, paragrafo 4, TFUE, esula dalla competenza della Corte.
La Corte aggiunge, per completezza, che il paragrafo 4 dell’articolo 45 TFUE prevede una deroga per i posti nella pubblica amministrazione, intesi come quelli che implicano partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri e tutela degli interessi generali dello Stato. Tuttavia, la giurisprudenza richiamata esclude che tale deroga si applichi a impieghi come quelli di insegnante o professore universitario.
Ragionamento della Corte sulla terza questione
La terza questione è esaminata alla luce del principio secondo cui le questioni pregiudiziali sono presunte rilevanti, ma la Corte può riformularle solo se ciò consente una risposta utile al giudice nazionale.
Nel caso concreto, la Corte rileva che tutti gli elementi della controversia sono interni a un solo Stato membro. In una situazione puramente interna, le disposizioni del TFUE sulla libera circolazione dei lavoratori non si applicano, salvo che la decisione di rinvio indichi elementi concreti che colleghino la controversia al diritto dell’Unione. Qui, invece, il Tribunale di Potenza si limita ad affermare che la normativa nazionale sarebbe discriminatoria per i cittadini di alcuni Stati membri, senza spiegare in che modo la controversia presenti un collegamento effettivo con l’articolo 45 TFUE.
La Corte conclude quindi che la terza questione è manifestamente irricevibile.
Dispositivo
La Corte dichiara:
- manifestamente incompetente a rispondere alla prima e alla seconda questione pregiudiziale;
- manifestamente irricevibile la terza questione pregiudiziale.
Le spese restano rimesse al giudice nazionale, trattandosi di un incidente nel procedimento principale.
Principi utili per la pratica
La pronuncia ribadisce che:
- la Corte non può essere chiamata a valutare la validità delle disposizioni dei Trattati;
- in un rinvio pregiudiziale, è essenziale che il giudice nazionale individui con precisione il nesso tra la controversia e il diritto dell’Unione;
- una controversia interamente interna non basta, di per sé, a invocare le libertà di circolazione;
- la deroga dell’articolo 45, paragrafo 4, TFUE non si estende in via automatica ai docenti universitari o ad analoghe figure dell’istruzione superiore.
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