Tribunale, Sentenza T-442/20
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 5 May 2021. — Isaline Grangé and Alizée Van Strydonck v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU word mark âme – Earlier international figurative mark AMEN – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Counteraction of visual and phonetic similarities through conceptual differences – Conditions for counteraction. — Case T-442/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha annullato la decisione di EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Nema contro il marchio verbale "âme". Pur confermando la somiglianza visiva e fonetica di grado medio tra i segni, ha ritenuto errato negare al termine "amen" un significato chiaro e specifico per il pubblico rilevante. Di conseguenza, la commissione di ricorso non aveva correttamente applicato la giurisprudenza sulla compensazione delle somiglianze per differenze concettuali.
Marchio UE: opposizione tra il segno verbale richiesto "âme" e il marchio internazionale anteriore figurativo "AMEN"; annullamento della decisione di EUIPO per errata valutazione del significato concettuale e della possibile compensazione delle somiglianze visive e fonetiche.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, sussista rischio di confusione tra il segno richiesto "âme" e il marchio anteriore "AMEN"; in particolare, se il termine "amen" abbia un significato chiaro e specifico per il pubblico rilevante, se le somiglianze visive e fonetiche siano di grado medio e se tali somiglianze possano essere neutralizzate da differenze concettuali, secondo la giurisprudenza sulla compensazione delle somiglianze.
Principio di diritto
Il Tribunale ha annullato la decisione della commissione di ricorso perché EUIPO ha erroneamente ritenuto impossibile il confronto concettuale tra i segni: il termine "amen" possiede per il pubblico rilevante un significato chiaro e specifico, immediatamente percepibile anche fuori da un contesto religioso. Poiché solo uno dei due segni evoca un concetto, essi non sono concettualmente simili; la commissione di ricorso doveva quindi verificare, alla luce di tale differenza concettuale, se le somiglianze visive e fonetiche di grado medio fossero neutralizzate. L’omessa corretta valutazione di questo aspetto ha inficiato anche la conclusione sulla sussistenza del rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 196, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi
Marchio UE "âme" e marchio anteriore "AMEN": rischio di confusione e differenze concettuali
La pronuncia riguarda un ricorso contro la decisione della Quarta commissione di ricorso di EUIPO in un’opposizione fondata su un marchio internazionale anteriore designante l’Unione europea. Il Tribunale, con sentenza del 5 maggio 2021, esamina se il segno richiesto "âme" per prodotti di classe 18 e 25 debba essere respinto per rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Fatti e procedimento amministrativo
Le ricorrenti avevano chiesto la registrazione del marchio UE denominativo "âme" per prodotti di pelletteria e abbigliamento. Nema Srl si era opposta sulla base del marchio anteriore internazionale figurativo "AMEN", registrato per prodotti identici nelle classi 18 e 25. La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione, ma la commissione di ricorso l’aveva accolta, ritenendo esistente un rischio di confusione tra i segni.
Quadro normativo e criteri applicabili
Il Tribunale richiama:
- l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, che vieta la registrazione in presenza di rischio di confusione tra segni e prodotti identici o simili;
- l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto iv), relativo ai marchi anteriori internazionali con effetto nell’Unione;
- l’articolo 196, paragrafo 1, che sottopone tali registrazioni internazionali alla procedura di opposizione;
- gli articoli 46 e 66-71 del regolamento, relativi rispettivamente all’opposizione e ai ricorsi dinanzi a EUIPO.
Viene ribadito il criterio del giudizio globale, fondato sull’impressione d’insieme prodotta dai segni e sull’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti. Per la confusione è sufficiente che il rischio sussista in una parte del territorio dell’Unione in cui il marchio anteriore è protetto.
Pubblico rilevante e identità dei prodotti
La commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante la parte germanofona, slovacchofona e cecofona del pubblico, comprendendo consumatori medi e, per alcuni prodotti in classe 18, anche professionisti con livello di attenzione medio. Tale impostazione non è stata contestata dalle ricorrenti e il Tribunale la recepisce.
Quanto ai prodotti, la commissione di ricorso aveva ritenuto identica la corrispondenza tra i prodotti del marchio richiesto e quelli coperti dal marchio anteriore in entrambe le classi 18 e 25. Anche questo punto non è stato censurato nel ricorso.
Somiglianza visiva
Il Tribunale conferma la valutazione di somiglianza visiva media. I segni condividono le prime tre lettere "a", "m", "e" e differiscono per la lettera finale "n" nel solo marchio anteriore; la differenza è considerata lieve, soprattutto perché l’attenzione del consumatore si concentra di regola sull’inizio del segno.
La Corte osserva inoltre che gli elementi grafici del marchio anteriore hanno un impatto limitato sulla percezione complessiva:
- il segno è dominato dagli elementi verbali;
- il circumflex sull’"a" di "âme" non è noto al pubblico rilevante e viene percepito come un semplice accento privo di incidenza sostanziale;
- i rombi del marchio anteriore sono meri segni decorativi/punteggiatura, non idonei a spezzare il segno in "a" e "men".
Le decisioni amministrative precedenti invocate dalle ricorrenti non sono considerate vincolanti né utili, perché prive di piena comparabilità fattuale.
Somiglianza fonetica
Anche la somiglianza fonetica è confermata a livello medio. Per il pubblico rilevante, che non conosce il circonflesso francese, la pronuncia di "âme" non si discosta in modo significativo da quella del marchio anteriore per quanto riguarda la sequenza "ame"; la differenza data dalla consonante finale "n" non elimina la somiglianza.
Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui il segno richiesto sarebbe pronunciato come monosillabo: tale tesi non è coerente con il fatto che il pubblico di riferimento non conosce il segno diacritico e lo pronuncerebbe come due sillabe.
Somiglianza concettuale e significato di "amen"
È il punto decisivo della sentenza. Il Tribunale censura la commissione di ricorso per avere escluso che il termine "amen" trasmettesse un concetto chiaro e specifico. Secondo il Tribunale, il significato di "amen" come formula usata alla fine di una preghiera o di un enunciato religioso è immediatamente percepibile dal pubblico rilevante, anche fuori dal contesto religioso.
Da ciò deriva che:
- il marchio richiesto "âme" non evoca alcun significato per il pubblico rilevante;
- il marchio anteriore "AMEN" evoca invece un concetto preciso;
- i due segni non sono quindi concettualmente simili.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui, se almeno uno dei segni ha un significato chiaro e specifico, le differenze concettuali possono neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche. La commissione di ricorso avrebbe dovuto applicare questa regola, invece di trattare il significato di "amen" come astratto o trascurabile.
Errore di motivazione della commissione di ricorso
Il Tribunale critica anche la motivazione secondo cui il segno richiesto potrebbe essere percepito come una misspelling del marchio anteriore o che le prime tre lettere identiche potrebbero indurre a una lettura errata. Poiché "amen" ha un significato chiaro e specifico, la commissione non ha spiegato adeguatamente perché il pubblico dovrebbe percepire "âme" come variante errata del segno anteriore.
Valutazione globale del rischio di confusione
Pur confermando somiglianze visive e fonetiche medie e l’identità dei prodotti, il Tribunale rileva che la valutazione globale è viziata dall’errore sulla somiglianza concettuale e dalla mancata verifica della possibile compensazione delle somiglianze attraverso la differenza di significato. Non può quindi escludersi che, se la commissione di ricorso avesse correttamente applicato tali criteri, avrebbe potuto concludere per l’assenza di rischio di confusione.
Dispositivo e spese
Il Tribunale annulla la decisione della Quarta commissione di ricorso di EUIPO del 4 giugno 2020. EUIPO è condannato a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalle ricorrenti, incluse quelle necessarie per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, ai sensi degli articoli 134, paragrafo 1, e 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
Principio affermato
La sentenza afferma che, in un’opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, il termine "amen" può costituire un segno con significato chiaro e specifico immediatamente percepibile dal pubblico rilevante; se il segno richiesto non ha alcun significato, i due segni non sono concettualmente simili e la commissione di ricorso deve verificare se tale differenza concettuale neutralizzi le somiglianze visive e fonetiche di grado medio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 5 mag 2021Tribunale, Sentenza T-561/18
- Sentenza · 5 mag 2021Tribunale, Sentenza T-611/18
- Sentenza · 4 mag 2021Corte di giustizia, Ordinanza C-26/21
- Sentenza · 6 mag 2021Corte di giustizia, Sentenza C-142/20
- Sentenza · 6 mag 2021Corte di giustizia, Ordinanza C-571/20
- Sentenza · 6 mag 2021Corte di giustizia, Sentenza C-499/18
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →