Cassazione Penale, Sentenza n. 10335/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza dell'8/10/2024 del Tribunale di Napoli che aveva confermato, con esclusione della circostanza aggravante ex art.416-bis.1 c.p., la custodia in carcere disposta dal G.I.P. il 16/7/2024 per i reati di tentato omicidio e porto illegale di arma. Il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) violazioni formali e inutilizzabilità delle intercettazioni perché autorizzate/approvate sulla base di fonti confidenziali; (2) assenza di gravi indizi a suo carico, rilevando contraddizioni tra intercettazioni, dichiarazioni della persona offesa e risultanze tecniche (tipo di arma, dinamica); (3) inesistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di fuga), con riferimento anche a un episodio successivo che non rafforzerebbe il pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi nel merito e inammissibili quelli che si risolvevano in una mera rivalutazione della prova. Sulla questione delle intercettazioni la Corte ha confermato che esse non sono inutilizzabili quando non rappresentino l'unico elemento indiziario e quando il decreto autorizzativo non abbia fatto affidamento esclusivo su fonti confidenziali, essendo state valorizzate circostanze oggettive attorno al ferimento. Quanto ai gravi indizi, la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale logica e coerente: intercettazioni e altre risultanze erano concordanti nel ricollegare i fratelli Marigliano all'aggressione. Sulle esigenze cautelari il Tribunale aveva adeguatamente motivato la gravità del fatto, la pericolosità dell'indagato (anche per altri fatti) e il rischio di fuga/inaffidabilità, giustificando la custodia in carcere. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (art.616 c.p.p.) e disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
riesame ex art.309 cod. proc. pen.
norma richiamata per il giudizio di riesame: la Corte ha valutato la correttezza della decisione del tribunale del riesame in ordine alla conferma della misura cautelare
art. 416-bis cod. pen. (comma 1)
circostanza aggravante ex art.416-bis.1 cod. pen.
la circostanza aggravante "connessa a fenomeni di criminalità organizzata" era stata esclusa dal giudice di merito e non è stata rimesa in discussione dalla Cassazione
art. 56 e art. 575 cod. pen.
art.56 (tentativo), art.575 (omicidio)
delitti contestati nella forma del tentativo (art.56) e del delitto di omicidio tentato (art.575) come reato di riferimento per la misura cautelare
legge 2 ottobre 1967, n.895 (art. 4)
art.4 legge 2 ottobre 1967, n.895
norma richiamata in relazione al porto illegale di arma; utilizzata come fattispecie contestata
artt. 203, 266, 267, 271 cod. proc. pen.
norme sulle intercettazioni e sulle relative regole di utilizzazione
legate alla disciplina dell'uso delle intercettazioni: la Corte ha ribadito che le intercettazioni sono inutilizzabili se poggiano unicamente su fonti confidenziali e costituiscono l'unico elemento indiziario; se invece sono integrate da circostanze oggettive rilevanti possono essere valutate
art. 273 cod. proc. pen.
gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen.
criterio applicato per la valutazione della gravità indiziaria: in Cassazione il sindacato è limitato alla verifica di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione, non alla riconsiderazione globale della prova
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art.274, comma 1, lett. c)
riferita alle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio): il Tribunale ha motivato la sussistenza di tali esigenze con riferimento alla gravità della condotta e alla pericolosità dell'indagato
art. 616 cod. proc. pen.
norma che dispone la condanna alle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art.94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
disposizione applicata per trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, affinché questi adempia gli obblighi previsti dal comma 1-bis (comunicazioni/adempimenti relativi allo status del detenuto)
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina liberamente la valutazione della prova nei ricorsi contro misure cautelari: può sindacare solo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, non una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito.
- Le intercettazioni fondate su fonti confidenziali sono inutilizzabili solo se rappresentano l'unico elemento a supporto degli indizi di reità; se invece sono integrate e corroborate da circostanze oggettive rilevanti, possono essere valutate.
- Per la conferma di una custodia cautelare per reati gravi (es. tentato omicidio) è necessario che i giudici motivino in modo coerente sia la gravità indiziaria sia le concrete esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, pericolo di fuga, inaffidabilità dell'indagato).
- Contraddizioni tra dichiarazioni della persona offesa, elementi tecnici e intercettazioni non comportano automaticamente l'inefficacia degli indizi: il giudice deve valutare la concordanza complessiva e può ritenere alcune dichiarazioni contraddittorie come tentativo di depistaggio o diversiva.
- Le doglianze meramente critiche sulla valutazione degli elementi probatori sono, in Cassazione, spesso inammissibili se tendono solo a proporre una rivalutazione alternativa dei fatti già esaminati.
- L'esclusione di circostanze aggravanti (es. collegamento a fenomeni mafiosi) richiede una specifica analisi: la semplice appartenenza o contiguità ambientale non è automaticamente sufficiente senza elementi concreti che dimostrino l'influenza o il vincolo associativo.
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