Cassazione Penale, Sentenza n. 13560/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Giudice di pace di Trani (02/10/2025) che dichiarava non doversi procedere per estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 28/08/2000, n. 274. Due motivi: 1) violazione di norme processuali (art. 606 c.p.p., lett. c)): il giudice subentrato avrebbe retrocesso il processo nonostante fosse già stata dichiarata l'apertura del dibattimento e, senza revocare i provvedimenti precedenti, avrebbe sostituito la valutazione negativa precedente con una valutazione positiva sulla congruità della somma offerta (richiamando violazione degli artt. 27 e ss. d.lgs. 274/2000); 2) vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b)): la valutazione di congruità prevista dall'art. 35 d.lgs. 274/2000 sarebbe contraddittoria, omettendo di considerare la gravità dell'invasione di terreni, la concreta lesività della condotta, tutti gli aspetti del danno e le spese legali sostenute dalla parte offesa.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse della parte civile all'impugnazione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza (Sez. U. n. 33864/2015 e altra) secondo cui la pronuncia di estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 274/2000, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento ai fini dell'estinzione, non ha autorità di giudicato nel giudizio civile e non produce effetti pregiudizievoli nei confronti della parte civile; pertanto la parte civile non ha interesse ad impugnare. Quanto alla censura relativa al termine temporale per la riparazione, la Corte ha osservato che la Corte Costituzionale (sent. n. 45/2024) ha chiarito la questione di legittimità costituzionale concernente il requisito temporale, e nella specie la condotta riparatoria era intervenuta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (e quindi tempestiva). Esito pratico: ricorso inammissibile; il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 28/08/2000, n. 274, art. 35
"prima dell'udienza di comparizione" anziché "prima della dichiarazione di apertura del dibattimento"
L'art. 35 è norma che consente l'estinzione del reato per condotte riparatorie purché realizzate nei termini; la sua funzione è limitata all'accertamento della congruità del risarcimento ai fini dell'estinzione penale e non produce effetto di giudicato nel processo civile sulle pretese risarcitorie.
d.lgs. 28/08/2000, n. 274, art. 29, comma 7
Rinvio operato dalla Corte costituzionale in relazione al termine rilevante per la tempestività delle condotte riparatorie (la pronuncia costituzionale ha fatto riferimento alla "dichiarazione di apertura del dibattimento" come termine corretto).
art. 27 e ss. d.lgs. 274/2000
Riferimento generale alle norme del decreto relative alle modalità e conseguenze delle condotte riparatorie; il ricorrente aveva invocato violazioni procedurali in relazione a tali disposizioni, ma la Corte ha ritenuto la questione assorbita dall'inammissibilità per difetto di interesse.
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. c)
Motivo di impugnazione per inosservanza di norme processuali, invocato dal ricorrente con riferimento a presunte nullità o irregolarità derivanti dal subentro del giudice.
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b)
Motivo di impugnazione per vizio di motivazione, invocato dal ricorrente rispetto alla valutazione della congruità dell'offerta risarcitoria ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 274/2000.
Corte Costituzionale, sentenza n. 45/2024
Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 35, comma 1, nella parte in cui indicava un termine diverso; la pronuncia ha chiarito il termine corretto per la tempestività delle condotte riparatorie (prima della dichiarazione di apertura del dibattimento).
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 33864/2015; Sez. 4, n. 1359/2016)
Principio consolidato secondo cui la pronuncia di estinzione per riparazione ai sensi dell'art. 35 non ha efficacia di giudicato nel processo civile e quindi la parte civile non ha interesse ad impugnare tale decisione ai soli fini civili.
Massime di principio
- La dichiarazione di estinzione del reato per condotte riparatorie ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 274/2000 ha efficacia limitata al processo penale e non preclude né giudica definitivamente le pretese civili: perciò la parte civile, di regola, non ha interesse ad impugnare quella pronuncia.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 45/2024, va verificato che la riparazione sia intervenuta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento; in assenza di tale tempestività la questione può essere rilevante, ma se la riparazione è anteriore la condizione temporale è soddisfatta.
- Le contestazioni di vizi processuali dovute al subentro del giudice o alla modifica di provvedimenti precedenti richiedono la dimostrazione di una nullità o di un pregiudizio concreto; se non sussiste un interesse giuridicamente rilevante all'impugnazione (es. da parte civile), l'appello sarà inammissibile.
- Se si intende contestare la congruità del risarcimento o ottenere il ristoro di danni e spese legali, la via più adeguata è l'azione civile ordinaria, dato che la sentenza di estinzione per riparazione non ha valore di giudicato nelle questioni risarcitorie civili.
- Quando si valuta la strategia processuale, conservare e documentare puntualmente la data e i contenuti degli atti di riparazione è essenziale per dimostrare la tempestività e per difendersi da contestazioni sulla legittimità dell'estinzione.
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