Cassazione Penale, Sentenza n. 13591/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro preventivo (28/10/2023) di accessori per smartphone ritenuti contraffatti (auricolari, smartwatch, cinturini) usurpanti modelli comunitari registrati da Apple Inc.; la ricorrente deduceva violazione di legge e motivazione apparente sostenendo tra l'altro la nullità dei modelli Apple (richiamando l'art.25 Reg. CE 6/2002 e l'ultimo comma dell'art.517-ter c.p.), la presunta incompletezza/illegittimità delle consulenze del pubblico ministero e l'erronea valutazione delle consulenze di parte che avrebbero dimostrato la differenza tra i modelli Apple e i prodotti commercializzati dalla società
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché prospettava motivi non consentiti (vizi della motivazione) mentre l'impugnazione in sede di riesame è ammessa solo per violazione di legge ai sensi dell'art.325 c.p.p. Il Collegio ha ritenuto che l'astratta configurabilità del reato di cui all'art.517-ter c.p. fosse adeguatamente sostenuta dalla consulenza tecnica del Pubblico ministero e dalle rilevazioni della Guardia di Finanza; la consulenza di parte è stata considerata ma ritenuta recessiva. La questione sulla presunta nullità dei modelli registrati da Apple non poteva essere risolta in sede cautelare e, se necessario, richiederà perizia d'ufficio in sede di merito. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
art. 517-ter c.p.
Norma penale che punisce fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprieta industriale; la Corte ha ritenuto fondata l'astratta configurabilit del reato sulla base della consulenza del PM e degli accertamenti di polizia giudiziaria
art. 648 c.p.
Norma sulla ricettazione; la sentenza collega la possibile ricettazione all'assenza di documentazione a corredo della merce sequestrata
Reg. CE n.6/2002, art.25
Norma comunitaria che disciplina la nullit dei modelli registrati; la ricorrente l'ha invocata per sostenere la nullit dei design Apple, ma il Tribunale ha ritenuto che tale tema non fosse risolvibile in sede cautelare senza elementi neutri o contenziosi comunitari documentati
art. 325, comma 1, c.p.p.
Stabilisce che il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame avverso misure reali sono ammessi solo per violazione di legge; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso che allegava vizi motivazionali
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Regola i motivi di cassazione escludendo i vizi meramente logici e della motivazione; la Corte lo ha richiamato per escludere che i c.d. 'vizi della motivazione' possano costituire motivo ammesso in questa fattispecie
Massime di principio
- In cassazione avverso ordinanze di riesame su misure reali, sono ammissibili solo motivi di violazione di legge (art.325 c.p.p.): censure puramente logiche o critiche della motivazione non sono ammissibili
- In fase cautelare il giudice può ritenere sufficiente l'elemento della "astratta configurabilità" del reato basandosi su consulenze tecniche del PM e su rilievi degli operatori di polizia giudiziaria particolarmente qualificati; le questioni probatorie complesse sono rinviate al merito
- Le consulenze di parte devono essere valutate ma possono risultare recessive rispetto a indagini e perizie tecniche svolte da operatori qualificati o dal PM; la loro contraddittorietà non impedisce automaticamente la conferma di misure cautelari
- La dedotta nullit di diritti di propriet industriale registrati (es. design comunitari) richiede, per essere decisiva, elementi neutri o accertamenti specifici (o contenziosi comunitari documentati) e di norma non si risolve in sede cautelare
- La mancanza di documentazione commerciale a corredo della merce può aggravare il sospetto di illiceit (anche in termini di ricettazione) e giustificare misure reali cautelari
- Ricorrere con motivi non consentiti espone il ricorrente a condanne per spese e sanzioni (es. contributo alla Cassa delle Ammende)
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