Cassazione Civile, Ordinanza n. 37378/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento IVA 2007 emesso nei confronti di una società, poi impugnato dinanzi al giudice tributario. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo violato il termine dilatorio di 60 giorni per il contraddittorio endoprocedimentale; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che la CTR avesse erroneamente affermato un generalizzato obbligo di contraddittorio preventivo anche in un accertamento cd. "a tavolino", nella specie fondato su questionario, su quattro incontri presso l'Ufficio e sulla consegna spontanea di documentazione da parte della contribuente. La società ha resistito con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applichi solo agli accertamenti preceduti da accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, con conseguente termine dilatorio di 60 giorni; tale disciplina non si estende ai controlli meramente documentali "a tavolino". Quanto al profilo IVA, tributo armonizzato, la Corte ha rilevato che nel caso concreto vi era stata comunque una interlocuzione effettiva tra le parti, poiché dopo il questionario si erano svolti quattro incontri in ufficio con produzione spontanea di documenti. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi indicati e provveda anche sulle questioni assorbite e sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene utilizzato quale parametro del motivo di legittimità per denunciare la violazione di legge.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
termine dilatorio di sessanta giorni
la Corte ribadisce che il termine di 60 giorni opera solo dopo accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente; la sua inosservanza determina invalidità dell'atto salvo specifiche ragioni di urgenza, e non si applica agli accertamenti meramente documentali a tavolino.
art. 41, par. 2, lett. a), Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
è richiamato come fondamento eurounitario del diritto al contraddittorio nei procedimenti relativi ai tributi armonizzati.
Massime di principio
- L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 opera solo quando l'accertamento segua a accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente; non è estensibile in via generale agli accertamenti cd. a tavolino.
- Nel sistema interno, per i tributi non armonizzati non esiste un generalizzato vincolo di contraddittorio preventivo, salvo specifica previsione di legge.
- Per i tributi armonizzati il contraddittorio procedimentale è imposto dal diritto dell'Unione, ma la sua violazione rileva solo se il contribuente indichi concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere e non si tratti di una contestazione meramente pretestuosa.
- Non determina invalidità dell'avviso la sola mancata enunciazione formale delle ragioni di urgenza, essendo necessario che l'esimente dell'urgenza sia effettivamente assente nel caso concreto e tale circostanza deve essere provata dall'Ufficio.
- La presenza di questionari, interlocuzioni ripetute e produzione spontanea di documenti può integrare un contraddittorio effettivo già nella fase amministrativa, escludendo la denunciata lesione del diritto di partecipazione.
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