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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35938/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale relativo a un immobile, con attribuzione della categoria A/2 e della classe 5. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente, confermando la categoria ma riducendo la classe da 5 a 2. L’Agenzia delle Entrate aveva quindi proposto appello alla CTR Lazio, che però lo aveva dichiarato inammissibile. In Cassazione l’Amministrazione ha dedotto, con due motivi connessi, la validità della notifica dell’appello effettuata tramite operatore postale privato e la tempestività dell’impugnazione, sostenendo anche che l’eventuale nullità della notifica fosse sanata per raggiungimento dello scopo, essendosi la controparte costituita. La contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale lamentando omesso esame di fatti decisivi, per la mancata valutazione di una perizia di parte e di una precedente sentenza della CTP relativa all’appartamento sovrastante.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i ricorsi. Quanto al ricorso principale, ha applicato il principio delle Sezioni Unite sulla notificazione di atti giudiziari tramite operatore postale privato privo di titolo abilitativo nel periodo intermedio tra direttiva europea e legge n. 124 del 2017: la notifica è nulla e non inesistente, ma la sanatoria per raggiungimento dello scopo non vale ai fini della tempestività quando manca certezza legale della data di consegna al notificatore. Ha quindi verificato d’ufficio la tardività dell’appello, rilevando che non era stata fornita prova certa né della spedizione né della ricezione nei termini, con conseguente inammissibilità dell’appello ex art. 51 d.lgs. 546/1992. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso l’omesso esame, osservando che la CTR aveva considerato le deduzioni e la perizia, ma le aveva superate con una motivazione giuridica autonoma, fondata sulla rilevanza della microzona ai fini del classamento. Il ricorso principale e quello incidentale sono stati entrambi rigettati; le spese sono state compensate per reciproca soccombenza e sono stati dichiarati i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale accelerato.

  • art. 156 c.p.c.

    La sanatoria del vizio di notificazione per raggiungimento dello scopo non supera il problema della tempestività quando manca certezza legale della data di spedizione/ricezione.

  • art. 327 c.p.c.

    Se la sentenza di primo grado non è notificata, l’appello va proposto entro sei mesi dal deposito della sentenza.

  • art. 51 d.lgs. 546/1992

    La tardività dell’impugnazione comporta inammissibilità dell’appello nel processo tributario.

  • art. 299 del 2020 delle Sezioni Unite della Cassazione

    La notifica di atto giudiziario tramite operatore postale privato privo di titolo abilitativo nel periodo intermedio è nulla e non inesistente; la sanatoria per costituzione della controparte non rileva ai fini della tempestività se manca certezza legale della data di consegna.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare la tempestività della notificazione dell’appello grava sulla parte che ha proposto l’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’inammissibilità dell’impugnazione per tardività è rilevabile d’ufficio e non è sanata dalla sola costituzione della controparte, poiché attiene a un termine perentorio posto a tutela di interessi indisponibili.
  • Quando una notifica di atto giudiziario è eseguita tramite operatore postale privato privo di abilitazione, la nullità della notifica non equivale a inesistenza, ma la sanatoria per raggiungimento dello scopo non può supplire alla mancanza di prova certa della data di consegna e ricezione ai fini del rispetto del termine di impugnazione.
  • Ai fini della tempestività dell’appello, se la sentenza di primo grado non è notificata, il termine decorre dal deposito della sentenza e l’impugnante deve provare in modo rigoroso sia la spedizione sia la ricezione dell’atto entro il termine lungo.
  • Nel ricorso per cassazione per omesso esame di fatti decisivi, non sussiste il vizio quando il giudice di merito abbia effettivamente considerato le circostanze dedotte, scegliendo però di disattenderle per una ratio giuridica autonoma e decisiva.
  • In tema di classamento catastale, la modifica della classe può essere giustificata anche da elementi di contesto territoriale, come l’inserimento dell’immobile in una diversa microzona, senza che sia necessario fondare la decisione esclusivamente sulle caratteristiche intrinseche del singolo bene.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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