Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3698/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Longo impugnava il decreto che confermava la sorveglianza speciale per 4 anni, contestando: 1) violazione della garanzia del giudicato perché la nuova misura si sarebbe fondata sulle medesime risultanze già valutate nel decreto del 2016; 2) violazione dei requisiti di applicazione della sorveglianza speciale, poiché la pericolosità sociale non sarebbe provata da fatti specifici ma da meri elementi indiziari e perché non sarebbero state valutate le obiezioni difensive e precedenti assoluzioni; 3) errata valutazione dell'attualità della pericolosità sociale, invocando la necessità di verificare la persistenza nel tempo e l'effetto risocializzante della custodia cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che gli elementi a supporto della nuova misura provenissero da procedimenti penali sopravvenuti rispetto al primo decreto e non comportassero violazione del giudicato. Ha confermato che la pericolosità sociale è adeguatamente fondata sulle misure custodiali e sugli indizi di partecipazione alla cosca Longo-Versace e che la valutazione dell'attualità è questione di fatto, difficilmente sindacabile in sede di legittimità. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia)

    art. 4, lett. a) e b.; art. 10, comma 3

    La pericolosità sociale qualificata ai fini delle misure di prevenzione si fonda sulle categorie previste dall'art. 4 lett. a) e b.; l'art. 10 comma 3 disciplina profili procedurali dell'applicazione della sorveglianza e i requisiti per la misura

  • Codice di procedura penale

    Art. 648-649 in tema di efficacia del giudicato e sua protezione; principio che il giudicato impedisce rivalutazioni salvo nuovi elementi. Art. 616 disciplina la condanna alle spese e il versamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. U, n. 600 del 29/10/2009 (Galdieri); Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 (Gattuso); Sez. 6, n. 15107 del 17/12/2003 (Criaco)

    Galdieri: il ne bis in idem nel procedimento di prevenzione opera rebus sic stantibus ma non esclude la rivalutazione se emergono nuovi elementi. Gattuso: se vi sono elementi di partecipazione al sodalizio mafioso è ammissibile una presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo ma va verificata caso per caso. Criaco: l'accertamento dell'attualità della pericolosità è questione di fatto e limitata sindacabilità in sede di legittimità

  • Corte Costituzionale

    sent. n. 291 del 2013; sent. n. 186 del 2000

    Sent. 291/2013 richiede che l'attualità della pericolosità sia valutata rispetto al momento della decisione e dell'esecuzione; sent. 186/2000 riguarda la valutazione della colpa nella determinazione delle sanzioni processuali quali ammende per inammissibilità

Massime di principio

  • La rinnovata applicazione di una misura di prevenzione non è automaticamente impedita dal precedente giudicato se emergono nuovi elementi probatori sopravvenuti e non valutati in precedenza
  • La valutazione dell'attualità della pericolosità sociale è in larga misura un accertamento di fatto; la Corte di Cassazione ne controlla la legittimità solo se vi è violazione di legge o macroscopica illogicità
  • In presenza di gravi indizi di partecipazione a un sodalizio mafioso, il giudice può applicare una presunzione semplice circa la stabilità del vincolo associativo, purché la presunzione sia verificata alla luce degli elementi concreti del caso
  • Critiche che mirano esclusivamente a una diversa interpretazione delle prove (ad es. intercettazioni) sono difficilmente efficaci in sede di legittimità se il giudice ha motivato la valutazione probatoria
  • La custodia cautelare non costituisce di per sé una prova di risocializzazione; la persistenza o meno della pericolosità va valutata sui fatti e sugli indizi aggiornati
  • Chi propone ricorso in cassazione su questioni già esaminate e respinte rischia la declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese e ammende, salvo assenza di colpa nella scelta della via impugnatoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.