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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12459/2025 del 11/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario)

La controversia

Il ricorrente, quale cessionario del credito già vantato dalla cedente in base a un contratto di transazione del 7 novembre 2007, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la revoca di un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento della somma prevista nell'accordo. La controversia nasce dall'interpretazione dell'art. 9.2 della transazione, secondo cui una società avrebbe dovuto rimborsare una somma per spese di progettazione e realizzazione di opere immobiliari. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'obbligo non gravasse solo sulla società, ma fosse assunto dagli originari soci sottoscrittori come promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c., reputando inoltre carente la legittimazione passiva del soggetto persona fisica. Con il ricorso si deducevano: (1) violazione dell'art. 77 disp. att. c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c. per mancata autorizzazione alla ricostruzione del fascicolo di parte; (2) violazione dell'art. 1381 c.c. per erronea qualificazione della clausola come promessa del fatto del terzo, sostenendo che la società fosse parte dell'accordo e non terzo; (3) omesso esame di un fatto decisivo circa l'assunzione dell'obbligo da parte della società, desumibile dalla contabilità e dal fascicolo monitorio; (4) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per interpretazione solo letterale della transazione senza indagare la comune intenzione delle parti; (5) violazione della disciplina sulla legittimazione processuale per il difetto di legittimazione passiva del soggetto fisico, che sarebbe stato parte del contratto sia in proprio sia quale legale rappresentante della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, ha accolto il quarto motivo, e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la decisione di merito avesse erroneamente interpretato la transazione, perché non aveva esaminato il contratto nel suo complesso e aveva indebitamente ricondotto la fattispecie all'art. 1381 c.c., istituto incompatibile con la partecipazione al negozio del preteso terzo. Per la Cassazione, infatti, la promessa del fatto del terzo presuppone l'estraneità del terzo al rapporto, mentre nel caso concreto la società risultava parte della transazione e il giudice di merito avrebbe dovuto accertare l'intero contenuto negoziale, le parti sottoscriventi, la causa e le reciproche concessioni tipiche della transazione.

Norme richiamate

  • art. 77 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo del giudice di autorizzare la ricostruzione del fascicolo di parte; la censura è stata però dichiarata inammissibile per difetto di specificità e perché non investiva una ratio decidendi decisiva

  • art. 116 c.p.c.

    invocato in relazione alla valutazione delle prove e alla mancata considerazione della richiesta di ricostruzione del fascicolo

  • art. 1381 c.c.

    la promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo presuppone che il terzo sia estraneo al rapporto e non partecipi alla formazione del negozio; non è configurabile se il soggetto indicato come terzo è parte della transazione

  • artt. 1362 c.c. e 1363 c.c.

    l'interpretazione del contratto deve considerare l'intero testo negoziale e le singole clausole in relazione tra loro, senza isolare una sola previsione dal contesto complessivo

  • art. 111 Cost.

    richiamato nei motivi di ricorso come parametro di legittimità della decisione impugnata

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    la censura relativa al fascicolo di parte è stata dichiarata inammissibile per mancata specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per l'onere di deposito della documentazione necessaria a sostegno del motivo di ricorso

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    dedotto nei motivi relativi a violazione di legge e all'erronea interpretazione del contratto e della disciplina sulla promessa del fatto del terzo

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di un fatto decisivo, ma il relativo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del quarto motivo

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato in combinazione con l'art. 366 c.p.c. per l'onere di specifica produzione documentale

Massime di principio

  • La promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo ex art. 1381 c.c. richiede che il terzo sia effettivamente estraneo al rapporto contrattuale; se il soggetto indicato come terzo partecipa alla stipulazione del negozio o ne è sottoscrittore, non può applicarsi tale figura.
  • Nell'interpretazione di un contratto, il giudice deve esaminare l'intero testo negoziale, coordinando tutte le clausole e considerando la causa concreta dell'accordo; è errato isolare una singola pattuizione senza valutarla nel contesto complessivo.
  • Nel contratto di transazione l'accertamento dell'obbligazione richiede di verificare non solo il tenore letterale delle clausole, ma anche le parti effettivamente coinvolte e le reciproche concessioni che costituiscono la causa tipica dell'accordo.
  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di un vizio processuale o di una questione documentale richiede specifica indicazione e produzione degli atti rilevanti, con trascrizione o puntuale localizzazione nel fascicolo; in mancanza, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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