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Sentenza

Sentenza del 16/02/2018 n. 3820 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto l'integrazione dell'imposta di registro, a seguito della revoca delle agevolazioni previste dalla L. n. 388 del 2000, art. 33. Dopo il rigetto nei precedenti gradi di giudizio, proponeva revocazione sostenendo, da un lato, che non fosse stata esaminata la questione della non edificabilità del terreno per assenza di volumetria edificabile e, dall'altro, che la CTR avesse violato il giudicato relativo alla natura principale dell'imposta, con conseguente decadenza triennale dell'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'omessa pronuncia su una questione integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e deve essere dedotta con un'impugnazione ordinaria, non mediante revocazione per errore di fatto. Anche l'eventuale decisione su una questione coperta da giudicato costituisce errore di diritto, da far valere con l'impugnazione ordinaria, e non errore revocatorio. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non si era costituita in giudizio. La società è stata inoltre condannata al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • Legge n. 388 del 2000, art. 33

    Prevede le agevolazioni fiscali applicabili alle operazioni immobiliari cui si riferiva l'imposta di registro; la controversia riguardava la loro revoca e la conseguente richiesta di integrazione dell'imposta.

  • Art. 112 del codice di procedura civile

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e questioni ritualmente proposte. L'omessa pronuncia costituisce un vizio di attività o di diritto da dedurre con l'impugnazione ordinaria, non un errore di fatto revocatorio.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, del codice di procedura civile

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di legge e al vizio motivazionale.

  • Art. 370 del codice di procedura civile

    Consente alla parte intimata di costituirsi anche al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione; l'Agenzia delle Entrate si è avvalsa di questa facoltà.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, impone al ricorrente il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

  • Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Ha introdotto nel D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione è uno strumento eccezionale e non può essere utilizzato per correggere errori di interpretazione giuridica, omissioni di pronuncia o valutazioni errate delle prove e dei fatti controversi.
  • L'omessa pronuncia su una domanda o questione ritualmente proposta deve essere denunciata con il mezzo ordinario previsto per la decisione impugnata, generalmente attraverso il motivo di violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • La violazione o mancata considerazione di un giudicato costituisce, di regola, un errore di diritto e deve essere fatta valere con l'impugnazione ordinaria, non con la revocazione per errore di fatto.
  • Non ricorre errore revocatorio quando il giudice ha esaminato una questione controversa e l'ha risolta in modo ritenuto errato dalla parte: in tal caso si discute di erronea applicazione o interpretazione della legge.
  • Il rigetto integrale del ricorso per cassazione comporta, quando ne ricorrono i presupposti temporali e processuali, l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello originario.

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