Cassazione Penale, Sentenza n. 28006/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che aveva dichiarato inammissibile per tardività il reclamo proposto da DI BARTOLOMEO avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Pavia del 17/05/2021 (che aveva liquidato un indennizzo). Il ricorrente deduce che il reclamo era stato presentato tempestivamente il 15/07/2021 e che l'atto del 11/12/2024 fosse un mero sollecito per la registrazione/fissazione del reclamo originario; il difensore produce una ricevuta di consegna del 15/07/2021. Il Tribunale aveva ritenuto che il termine per proporre reclamo fosse decors o da conoscenza del contenuto dell'ordinanza (udienza del 25/11/2024 o da notifica del 26/11/2024) e che il reclamo depositato il 11/12/2024 fosse fuori termine. La questione centrale ha riguardato la corretta modalità di deposito via PEC (art.24, comma 6-ter D.L. 137/2020) e l'efficacia del deposito effettuato il 15/07/2021 verso un diverso indirizzo PEC (Tribunale di sorveglianza di Milano) anziché all'indirizzo PEC dell'ufficio che aveva emesso il provvedimento (Ufficio di sorveglianza di Pavia), per cui l'ufficio competente ha ricevuto materialmente l'atto solo l'11/12/2024.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il reclamo non fosse stato trasmesso secondo la regola dettata dall'art.24 comma 6-ter D.L. 137/2020 (ove previsto l'invio tramite PEC dal PEC del difensore al PEC dell'ufficio che ha emesso il provvedimento), ma fosse stato inviato ad un diverso indirizzo PEC (Tribunale di sorveglianza di Milano) il 15/07/2021, e che l'Ufficio di sorveglianza di Pavia abbia ricevuto l'atto solo il 11/12/2024; pertanto il reclamo è inammissibile per tardività. La Corte ha altresì precisato, correggendo parzialmente il ragionamento del giudice di merito ai sensi dell'art.619 c.p.p., che il termine per proporre reclamo ex art.35-bis Ord. pen. è quello di quindici giorni (comma 4) e non di dieci. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 24, comma 6-ter, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
«L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale».
La Corte ha interpretato la norma nel senso che il requisito formale del deposito via PEC è essenziale: l'atto deve essere inviato dal PEC del difensore al PEC dell'ufficio che ha emesso il provvedimento. L'invio a un diverso indirizzo PEC non sostituisce l'invio all'ufficio competente e non produce l'efficacia temporale del deposito verso quell'ufficio.
art. 35-bis Ord. pen.
Il reclamo ex art.35-bis è equiparato a un atto d'impugnazione ai fini del deposito; il termine per proporre reclamo è quello previsto dal comma 4 (quindici giorni). La decorrenza va valutata rispetto alla conoscenza/consapevolezza del provvedimento, ma il rispetto delle modalità di trasmissione (PEC all'ufficio competente) è condizione di ammissibilità.
art. 582, comma 2 c.p.p.
La norma menzionata è espressamente esclusa dall'applicazione secondo l'art.24 comma 6-ter (cioè alcune formalità di deposito previste dall'art.582 c.p.p. non si applicano alle impugnazioni trasmesse via PEC).
art. 619 cod. proc. pen.
Utilizzato dalla Corte per correggere parzialmente l'iter argomentativo del giudice di merito senza rinvio, in particolare per precisare l'esatto termine di quindici giorni previsto dall'art.35-bis.
Massime di principio
- In materia di reclamo ex art.35-bis Ord. pen. l'invio tramite PEC deve essere effettuato dal PEC del difensore al PEC dell'ufficio che ha emesso il provvedimento: l'invio a un diverso indirizzo PEC non vale a far decorrere il termine e può rendere l'impugnazione inammissibile per tardività.
- Conservare e produrre le ricevute di trasmissione PEC non basta se l'indirizzo destinatario è quello errato: rileva la data di effettiva ricezione dell'atto da parte dell'ufficio competente.
- Il termine per proporre il reclamo ex art.35-bis è di quindici giorni (comma 4) e le regole di decorrenza vanno valutate alla luce della conoscenza effettiva del provvedimento; i conteggi dei termini devono essere verificati con attenzione dal difensore e dal giudice.
- In caso di errore materiale nella trasmissione (invio al PEC sbagliato) il rimedio non è automatico: valutare tempestivamente la rettifica/invio al corretto indirizzo e, se possibile, chiedere la remissione in termini con adeguata motivazione e prova dell'errore, ma la corte può comunque dichiarare inammissibile l'atto se l'ufficio competente ha ricevuto l'atto fuori termine.
- Tenere separate le comunicazioni: se si invia un sollecito o una istanza di registrazione successiva, specificare chiaramente che si tratta di integrazione/sollecito del reclamo già inoltrato e corredare la documentazione probatoria (ricevute PEC, ricevute di ricezione dall'ufficio competente) per dimostrare la tempestività effettiva.
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