Sentenza n. 843/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento dell'atto di ingiunzione a firma del Dirigente del Settore Sportello Unico Edilizia del Comune di Venezia prot. 2023/550252 del 15 novembre 2023, notificato in pari data, con il quale è stato ingiunto ai ricorrenti il pagamento della somma di euro 26.805,90 entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'atto; dell'atto di ingiunzione a firma del Dirigente del Settore Sportello Unico Edilizia del Comune di Venezia prot. 2023/550286 del 15 novembre 2023, notificato in pari data, con il quale è stato ingiunto ai ricorrenti il pagamento della somma di euro 39.072,69 entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento; nonché per l'annullamento di ogni ulteriore atto presupposto o consequenziale e, in particolare, delle note a firma del medesimo Dirigente n. 2023/259800 e n. 2023/259851 del 29 maggio 2023, nonché dell'ulteriore nota dirigenziale n. 2023/374834 di data 3 agosto 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Due ingiunzioni di pagamento del Comune di Venezia relative al contributo di costruzione non versato e alla maggiorazione prevista per il mancato rispetto dell'obbligo di residenza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato due ingiunzioni con cui il Comune ha richiesto, rispettivamente, euro 26.805,90 ed euro 39.072,69, in relazione a interventi edilizi realizzati beneficiando dell'esonero dal contributo di costruzione previsto dalla l.r. Veneto n. 14/2009. L'esonero era subordinato all'obbligo di stabilire e mantenere la residenza negli immobili per il periodo previsto dalla legge; gli immobili sono stati invece alienati prima del completamento del periodo obbligatorio. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 28 l. n. 689/1981, sostenendo che la richiesta avesse natura di sanzione amministrativa pecuniaria, denominata dalla legge regionale come penale, e fosse quindi prescritta per decorso del termine quinquennale dalla violazione, che il Comune avrebbe conosciuto già dal 2017. Con il secondo motivo è stata dedotta la falsa applicazione dell'art. 7, comma 2-bis, l.r. Veneto n. 14/2009, poiché tale disciplina era stata abrogata dalla l.r. Veneto n. 14/2019 prima dell'adozione delle ingiunzioni; secondo i ricorrenti, l'art. 17 della legge successiva avrebbe conservato soltanto la disciplina degli interventi edilizi, non gli obblighi economici connessi all'esonero.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha escluso la natura sanzionatoria della pretesa comunale. L'onerosità del titolo edilizio costituisce la regola, mentre l'esonero dal contributo rappresenta un'eccezione subordinata alla permanenza dei relativi presupposti. Venuti meno tali presupposti, il contributo è dovuto quale corrispettivo per l'edificazione e non quale sanzione amministrativa. L'atto comunale di determinazione e liquidazione ha natura meramente ricognitiva e contabile, nell'ambito di un rapporto obbligatorio paritetico, e il credito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., non al termine quinquennale dell'art. 28 l. n. 689/1981. La qualificazione legislativa della somma come richiesta a titolo di penale non modifica la sua natura sostanziale. Anche la maggiorazione prevista dalla legge è stata ritenuta elemento integrante e inscindibile della somma dovuta a titolo di costo di costruzione, non autonomamente qualificabile come sanzione. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto applicabile l'art. 17 l.r. Veneto n. 14/2019, che mantiene la disciplina della l.r. n. 14/2009 per gli interventi per i quali la SCIA o la richiesta di permesso di costruire siano state presentate entro il 31 marzo 2019. L'ultrattività riguarda non soltanto la conformità degli interventi ai titoli edilizi, ma anche gli obblighi e gli adempimenti connessi, inclusi quelli che condizionavano l'esonero dal contributo. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere al Comune le spese di lite, liquidate in euro 2.500, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 7 l.r. Veneto 8 luglio 2009, n. 14
Per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3-ter e 3-quater che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kW, il contributo di costruzione: a) non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo; b) può essere ridotto dal comune nella misura del 50 per cento per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di cui alla lettera a).
La disciplina configura l'esonero dal contributo come eccezione alla regola dell'onerosità del titolo edilizio e subordina il beneficio al rispetto dell'obbligo di residenza; il venir meno dei presupposti determina il pagamento del contributo ordinariamente dovuto.
art. 7, comma 2-bis, l.r. Veneto 8 luglio 2009, n. 14
Qualora si contravvenga a tale obbligo il comune, a titolo di penale, richiede il versamento dell'intero contributo altrimenti dovuto maggiorato del 50 per cento; per i comuni turistici la suddetta maggiorazione è pari al 200 per cento.
La richiesta del contributo e della maggiorazione, nonostante la terminologia legislativa, non ha natura di sanzione amministrativa pecuniaria, ma costituisce pretesa creditoria derivante dal venir meno delle condizioni dell'esonero; la maggiorazione è elemento inscindibile della somma dovuta.
art. 17 l.r. Veneto 4 aprile 2019, n. 14
Gli interventi per i quali la segnalazione certificata di inizio lavori o la richiesta del permesso di costruire siano stati presentati, ai sensi della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 entro il 31 marzo 2019, continuano ad essere disciplinati dalla medesima legge regionale.
L'ultrattività della l.r. n. 14/2009 comprende, oltre alla disciplina degli interventi edilizi, anche gli obblighi e gli adempimenti connessi al beneficio dell'esonero dal contributo di costruzione.
art. 16 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Il contributo di costruzione è collegato all'onerosità del titolo edilizio e costituisce la pretesa creditoria del Comune per l'edificazione.
art. 28 l. 24 novembre 1981, n. 689
Il termine quinquennale di prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie non si applica alla pretesa di pagamento del contributo di costruzione, che ha natura creditoria e non sanzionatoria.
art. 2946 c.c.
Il credito relativo al contributo di costruzione è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione.
Massime di principio
- Il contributo di costruzione è normalmente dovuto quale corrispettivo per l'edificazione; l'esonero costituisce un'eccezione subordinata alla permanenza dei presupposti stabiliti dalla legge.
- Quando venga meno il presupposto cui era subordinato l'esonero dal contributo di costruzione, la richiesta del contributo ordinariamente dovuto ha natura di pretesa creditoria e non di sanzione amministrativa pecuniaria, anche se la legge la qualifica formalmente come penale.
- La pretesa comunale di pagamento del contributo di costruzione non versato in conseguenza della perdita dell'esonero è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c., e non al termine quinquennale previsto per le sanzioni amministrative dall'art. 28 l. n. 689/1981.
- La maggiorazione prevista dalla disciplina dell'esonero per il mancato rispetto dell'obbligo di residenza può costituire, secondo la sua configurazione normativa, elemento integrante e inscindibile della somma dovuta a titolo di costo di costruzione, senza autonoma natura sanzionatoria.
- L'ultrattività prevista dalla disciplina transitoria del Piano casa regionale per gli interventi edilizi presentati entro il termine previsto comprende anche gli obblighi e gli adempimenti connessi ai benefici ottenuti secondo la normativa previgente, inclusi quelli condizionanti l'esonero dal contributo di costruzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 835/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 836/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 838/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 840/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 841/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 842/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →