Cassazione Penale, Sentenza n. 20581/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tedesco impugnava l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva rigettato le sue richieste: (i) declaratoria di estinzione delle pene (reclusione e arresto) per decorso del tempo; (ii) revoca o nullità del provvedimento di cumulo; in sede di ricorso per cassazione ha articolato un motivo principale lamentando omissione del conteggio dell'indulto e del presofferto (custodia cautelare subita in Spagna) nel calcolo della pena a espiare e chiedendo l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., richiamando anche la giurisprudenza (Cass. n. 47799/2023). In sostanza contestava l'errato calcolo della pena residua e la nullità del cumulo per tali vizi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale dell'esecuzione avesse correttamente valutato la situazione: l'operatività della recidiva specifica (art.172 c.p. e art.99 c.p.) e il principio per cui pene di specie diversa concorrenti si considerano come unica pena della specie più grave (art.76 c.p.); inoltre il Tribunale aveva adeguatamente motivato sul divieto di nuova sospensione dell'ordine d'esecuzione dopo precedente rigetto da parte del Tribunale di sorveglianza. Quanto all'indulto, la Corte ha rilevato che l'ordine di esecuzione del 21/07/2009 mostrava il corretto conteggio dell'indulto (fino a 3 anni) e che le doglianze sul presofferto in Spagna erano a-specifiche e prive di allegazioni necessarie (la dedotta fungibilità richiede che il periodo estero riguardi lo stesso fatto-reato e limiti di pena congrui). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 172 cod. pen. (comma 7)
Applicata per rilevare l'operatività della recidiva specifica infraquinquennale del ricorrente, con conseguenze sul calcolo e sulle agevolazioni della pena
art. 99 cod. pen. (comma 2)
Richiamato in relazione agli effetti della recidiva specifica sulla determinazione della pena
art. 76 cod. pen. (comma 2)
Principio per cui le pene di specie diversa concorrenti si considerano, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie più grave, ciò giustifica il divieto di 'sciogliere' il cumulo per dichiarare estinta una delle pene cumulate
art. 78 cod. pen.
Criterio moderatore invocato dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto applicabile la ricostruzione prospettata dal ricorrente alla luce della documentazione e del conteggio già effettuato
art. 656 cod. proc. pen.
Utilizzato per spiegare che la sospensione dell'ordine di esecuzione non può essere reiterata quando in relazione a titoli inglobati nel cumulo l'istanza di misura alternativa era già stata rigettata; la sospensione prevista dall'art. 656 svolge funzione preordinata alle misure alternative e non può essere riproposta se già definitivamente rigettata
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, dato il profilo di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Quando esiste un provvedimento di cumulo di pene concorrenti, le singole pene non possono essere separate: il cumulo si considera come un'unica pronuncia della specie più grave e non è possibile dichiarare estinta isolatamente una delle pene cumulate salvo casi di novazione o specifiche ipotesi previste dalla legge
- Se un Tribunale di sorveglianza ha già rigettato un'istanza di misura alternativa relativa a condanne poi inglobate in un successivo cumulo, non è normalmente ammessa la reiterazione della sospensione dell'ordine di esecuzione in relazione al nuovo provvedimento che ingloba il precedente
- L'indulto deve risultare dal provvedimento di esecuzione e dal conteggio: se il provvedimento evidenzia l'avvenuto computo dell'indulto nel limite previsto, le censure sulla mancata considerazione risultano infondate
- Il «presofferto» estero (periodo di custodia cautelare scontato all'estero) può essere computato come credito di pena solo se è adeguatamente provato che riguarda lo stesso fatto-reato per cui si procede in Italia e nei limiti della pena inflitta; l'onere probatorio grava sul ricorrente
- In cassazione le doglianze generiche, prive di specifiche allegazioni e di confronto puntuale con il provvedimento impugnato, sono spesso ritenute manifestamente infondate e determinano l'inammissibilità del ricorso con conseguenti sanzioni pecuniarie
- Richiami a criteri giurisprudenziali (es. applicazione 'moderatrice' dell'art. 78 c.p.) devono essere contestualizzati e supportati da fatti e calcoli precisi: la mera invocazione non è idonea a ribaltare un conteggio di pena che risulti chiaramente motivato nell'ordine di esecuzione
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