Cassazione Penale, Sentenza n. 47924/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della condanna per omesso versamento IVA (art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) relativa all'anno d'imposta 2012. Il ricorrente deduceva che la Corte d'appello aveva errato nel ritenere il dolo richiesto dalla norma non avendo valutato che la mancata corresponsione dell'IVA derivava dal mancato incasso di crediti della società (e quindi da difficoltà di liquidità) e che tali insoluti, secondo la difesa, erano al di fuori del normale rischio d'impresa. In particolare il ricorso allegava dal bilancio 2012 crediti entro 12 mesi per euro 1.995.832 su un volume d'affari di euro 3.516.045 (circa il 56,7%). Il ricorso contestava la motivazione per violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato e ha rilevato che la sentenza impugnata non aveva esaminato la censura relativa alla natura degli insoluti rispetto al rischio di impresa. Alla luce della giurisprudenza che distingue i casi in cui il mancato incasso rientra nel normale rischio d'impresa (fisiologico) e quelli in cui lo supera (con soglia indicativa del 40%), la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché nel frattempo il reato si era estinto per prescrizione (estinzione maturata il 4 agosto 2022, considerata la sospensione dei termini).
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma che sanziona l'omesso versamento dell'IVA con dolo. La Corte indica che l'omesso versamento dovuto al mancato incasso di crediti non esclude di per sé il dolo quando gli insoluti rientrano nell'ordinario rischio di impresa; tuttavia se gli insoluti superano una soglia non fisiologica (giurisprudenzialmente indicata intorno al 40% del fatturato) è più probabile l'assenza del dolo.
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen.
Vizi di motivazione e errata interpretazione della legge penale richiamati nel ricorso come motivi di cassazione; la Corte ha accolto che vi fosse un vizio di motivazione rilevante.
Sez. 3, n. 31352 del 05/05/2021, Baracchino, Rv. 282237
Giurisprudenza di legittimità richiamata che afferma che l'omesso versamento dell'IVA dovuto a mancato incasso di crediti può integrare il dolo se gli insoluti rientrano nell'ordinario rischio d'impresa; la stessa sentenza indica che certamente non può ritenersi fisiologico quando il mancato incasso supera il 40% del fatturato.
Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Silva, Rv. 267844
Precedente che conferma la possibilità, in Cassazione, di annullare senza rinvio una sentenza di condanna quando ricorra un vizio di motivazione unitamente alla sopravvenuta prescrizione del reato.
Sez. 2, n. 32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973
Precedente richiamato in tema di annullamento senza rinvio per sopravvenuta prescrizione connessa a vizio di motivazione.
Massime di principio
- La mancata corresponsione dell'IVA per mancato incasso di crediti non esclude automaticamente il dolo previsto dall'art. 10-ter: occorre valutare se gli insoluti rientrano nel normale rischio d'impresa.
- La giurisprudenza indica una soglia orientativa: se il mancato incasso supera circa il 40% del fatturato, è molto difficile considerarlo fisiologico; ciò può supportare la tesi difensiva dell'assenza di dolo.
- In giudizio il ricorrente deve provare con bilanci e documentazione la consistenza e l'incidenza dei crediti inesigibili rispetto al fatturato; la parte giudicante è tenuta a valutare specificamente questo profilo nella motivazione.
- Se la Corte di legittimità riscontra un vizio di motivazione significativo e nel frattempo il reato si è estinto per prescrizione, può annullare la sentenza senza rinvio.
- Per l'accusa, occorre dimostrare non solo il mancato versamento ma anche la volontà di sottrarsi all'obbligo fiscale e che l'inadempimento non sia riconducibile a fisiologiche difficoltà di impresa.
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