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Sentenza

Sentenza n. 13646/2026 - Roma, Sezione 3T

Giustizia amministrativa202512962

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del GSE di esclusione della richiesta di ammissione ai contributi della misura "Parco Agrisolare" per un progetto di impianto fotovoltaico da 82,5 kW

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il GSE ha escluso la sua richiesta di ammissione ai contributi previsti dall’avviso MASAF del 21 luglio 2023, relativo alla misura PNRR "Parco Agrisolare", chiedendo anche l’annullamento degli atti presupposti, delle richieste di osservazioni o integrazioni e degli atti connessi relativi agli elenchi dei destinatari ammessi al finanziamento. Dal testo non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

La ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, in ragione della sua intervenuta ammissione a una nuova procedura. Il TAR, preso atto della dichiarazione e applicando il principio dispositivo, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato l’esito in rito e l’assenza di opposizione del GSE.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Consente di definire il giudizio dichiarando l’improcedibilità quando viene meno l’interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata o comunque secondo il rito previsto per la decisione in camera di consiglio, nei limiti risultanti dal testo.

Massime di principio

  • La sopravvenuta ammissione del ricorrente a una nuova procedura può determinare il venir meno dell’interesse concreto e attuale alla decisione sull’impugnazione dell’esclusione dalla precedente procedura.
  • Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e tale sopravvenienza è riconosciuta dal giudice, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione del principio dispositivo.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate quando l’esito in rito e l’assenza di opposizione della parte resistente lo giustifichino.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieImpianti da fonti rinnovabiliEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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