Ordinanza n. 5119/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni dell’ASL Napoli 2 Nord n. 2354 del 5 dicembre 2025 e n. 2430 del 16 dicembre 2025, nella parte in cui hanno riservato la contrattualizzazione dei servizi ADI per il 2026 alle strutture accreditate entro il 5 dicembre 2025
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato le deliberazioni con cui l’ASL Napoli 2 Nord ha recepito le indicazioni operative regionali in materia di Assistenza Domiciliare Integrata e ha approvato lo schema contrattuale, contestando in particolare la previsione secondo cui potevano essere contrattualizzate per l’anno 2026 soltanto le strutture accreditate alla data del 5 dicembre 2025. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto all’inserimento nell’elenco degli operatori da contrattualizzare e la condanna dell’ASL all’adozione degli atti necessari alla stipula del contratto, riservandosi inoltre di proporre azione risarcitoria. Il ricorso era stato notificato alla Regione Campania, all’ASL Napoli 2 Nord e ad alcune strutture potenzialmente controinteressate. Il Collegio ha rilevato che un eventuale accoglimento potrebbe comportare la rimodulazione dei tetti di spesa già assegnati e la conseguente riduzione del volume di prestazioni erogabili da ciascuna struttura già contrattualizzata. Ha pertanto ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri Centri contrattualizzati risultanti dagli atti dell’ASL.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le censure contro le deliberazioni impugnate. Ha ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri Centri contrattualizzati risultanti dagli atti dell’ASL, poiché tali soggetti potrebbero subire un pregiudizio dall’eventuale accoglimento del ricorso, attraverso la rimodulazione dei tetti di spesa e la riduzione delle prestazioni erogabili. L’ASL è stata onerata di fornire, entro 10 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, l’elenco degli indirizzi PEC dei controinteressati. La ricorrente dovrà notificare individualmente il ricorso, allegando l’ordinanza, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’elenco e depositare le prove delle notifiche entro i successivi 15 giorni dal perfezionamento dell’ultima notificazione. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 26 gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione è richiamata in relazione alla notificazione del ricorso ai soggetti individuati come potenziali controinteressati.
art. 30 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La ricorrente ha formulato una riserva di futura proposizione dell’azione risarcitoria; l’ordinanza non esamina tale domanda.
Massime di principio
- Quando l’eventuale accoglimento di un ricorso contro la disciplina della contrattualizzazione di un servizio sanitario può incidere sui tetti di spesa o sui volumi di prestazioni già assegnati ad altri operatori, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti gli operatori potenzialmente lesi.
- L’individuazione dei controinteressati deve comprendere tutti i soggetti la cui posizione potrebbe essere pregiudicata, anche indirettamente, dalla rimodulazione delle risorse o delle prestazioni conseguente all’eventuale accoglimento del ricorso.
- In caso di integrazione del contraddittorio, il giudice può onerare l’amministrazione di fornire gli indirizzi PEC dei controinteressati e fissare termini perentori distinti per la notificazione individuale e per il deposito delle relative prove.
Come è indicizzato
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