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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1359

Regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147

Normativa europea32024R1359

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento crea un quadro UE di risposta temporanea alle crisi e alla forza maggiore nel settore dell'asilo e della migrazione, compresa la strumentalizzazione dei migranti. Consente, su richiesta dello Stato membro interessato e previa decisione UE, deroghe mirate alle norme procedurali e misure rafforzate di solidarietà, in particolare ricollocazioni, contributi finanziari e compensazioni di competenza. Tutto ciò è subordinato a criteri di necessità, proporzionalità e tutela dei diritti fondamentali, con forte coinvolgimento della Commissione, del Consiglio e delle agenzie UE competenti.

Disciplina le situazioni eccezionali di crisi, strumentalizzazione dei migranti e forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo, prevedendo misure temporanee di solidarietà e deroghe mirate alle norme UE su asilo e gestione dei flussi.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione che si trovino, previa valutazione e autorizzazione dell'UE, in una situazione di crisi o di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo. Riguarda cittadini di paesi terzi e apolidi, in particolare richiedenti protezione internazionale, persone oggetto di strumentalizzazione, persone sottoposte a procedure di frontiera, soggetti vulnerabili e, in taluni casi, beneficiari di protezione internazionale da ricollocare. Le misure operano solo per il tempo strettamente necessario, entro i limiti della decisione di esecuzione del Consiglio; il regolamento non si applica alla Danimarca, e l'Irlanda non vi partecipa né è vincolata. Gli articoli sulle deroghe si coordinano con i regolamenti (UE) 2024/1351, 2024/1348, 2024/1346, 2024/1358 e con il regolamento (UE) 2021/1147.

Regolamento (UE) 2024/1359 sulle situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo

Il regolamento istituisce un meccanismo temporaneo dell'Unione per fronteggiare situazioni eccezionali di crisi, strumentalizzazione dei migranti e forza maggiore che incidano sui sistemi nazionali di asilo, accoglienza, frontiera e rimpatrio. Esso si inserisce nel nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo e opera in coordinamento con il regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell'asilo e della migrazione e con il regolamento (UE) 2024/1348 sulla procedura comune di protezione internazionale.

Finalità e principi di base

L'intervento UE è concepito come complementare e temporaneo: mira a rafforzare la preparazione e la resilienza degli Stati membri, a garantire solidarietà e equa ripartizione delle responsabilità e a consentire, se necessario, deroghe mirate alle norme procedurali. Il testo insiste più volte su necessità, proporzionalità, limitazione temporale delle misure e pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali, della convenzione di Ginevra e degli obblighi internazionali.

Ambito materiale e definizioni

Il regolamento si applica alle situazioni eccezionali di crisi e di forza maggiore nel settore migrazione/asilo. La nozione di "situazione di crisi" comprende sia gli arrivi in massa di cittadini di paesi terzi o apolidi tali da rendere inefficaci i sistemi nazionali, sia la strumentalizzazione da parte di un paese terzo o di un attore non statale ostile con finalità destabilizzante. La forza maggiore è invece riferita a circostanze anormali e imprevedibili fuori dal controllo dello Stato membro che impediscano l'adempimento degli obblighi UE.

Procedura di attivazione

Lo Stato membro che ritenga di trovarsi in una situazione di crisi o di forza maggiore presenta alla Commissione una richiesta motivata, dettagliando la situazione, le misure già adottate, le misure di solidarietà richieste e le deroghe necessarie. La Commissione valuta rapidamente la domanda, in cooperazione con lo Stato membro e con le agenzie UE competenti, e adotta entro due settimane una decisione di esecuzione che accerta l'esistenza della crisi o della forza maggiore. Parallelamente può presentare una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio per autorizzare le deroghe e, se del caso, istituire un piano di risposta di solidarietà.

Meccanismo di solidarietà rafforzata

Quando la crisi è accertata, lo Stato membro interessato può chiedere ricollocazioni, contributi finanziari e misure di solidarietà alternative. La decisione del Consiglio definisce il piano di risposta di solidarietà, specifica i contributi necessari e li ripartisce tra gli Stati membri contributori secondo la chiave di riferimento del regolamento (UE) 2024/1351. Se le ricollocazioni e la riserva annuale di solidarietà non bastano, scattano compensazioni di competenza obbligatorie, con possibili effetti sulle quote future per gli Stati membri che abbiano assunto competenze oltre la propria quota equa.

Deroghe procedurali in materia di asilo

Il regolamento consente deroghe alla registrazione delle domande di protezione internazionale, che può avvenire entro quattro settimane, con priorità per minori, familiari e persone vulnerabili. Prevede inoltre proroghe della procedura di frontiera, possibilità di ridurre la soglia di applicazione obbligatoria e, in crisi da arrivi in massa, di estendere la procedura di frontiera a richiedenti provenienti da paesi con tasso di riconoscimento UE pari o inferiore al 50 %. Per le situazioni di strumentalizzazione, le deroghe possono essere applicate solo alle persone oggetto di strumentalizzazione e con esclusioni o cessazioni per minori sotto i 12 anni, familiari e persone vulnerabili, secondo la scelta indicata dallo Stato membro e recepita nella decisione del Consiglio.

Proroghe Dublino/Eurodac e ripresa in carico

Quando la crisi o la forza maggiore impedisce il rispetto dei termini del sistema di determinazione dello Stato competente, gli Stati membri possono prorogare termini per presa in carico, ripresa in carico e trasferimenti, con un termine massimo di un anno per il trasferimento. Se i termini non vengono rispettati, la competenza si trasferisce. In casi di arrivi eccezionali, lo Stato membro può essere esonerato dall'obbligo di riprendere in carico in determinate condizioni, con regole specifiche sul passaggio della competenza e sulla registrazione in Eurodac.

Procedura accelerata

Se circostanze oggettive indicano che domande presentate da specifici gruppi o provenienti da determinati paesi potrebbero essere fondate, la Commissione può raccomandare una procedura accelerata. In tal caso, se l'autorità accertante omette il colloquio personale e dà priorità alla domanda come verosimilmente fondata, il merito deve essere esaminato entro quattro settimane. Sono previsti anche consultazione delle agenzie e delle organizzazioni internazionali e un possibile esonero per ragioni di sicurezza interna.

Garanzie, vulnerabilità e non-refoulement

Le deroghe non eliminano le garanzie di base: devono essere rispettati il diritto all'informazione, il ricorso effettivo, il principio di non respingimento e le garanzie specifiche per minori, familiari e persone con esigenze procedurali o di accoglienza particolari. Se non è possibile fornire il sostegno necessario, o se motivi medici impediscono l'applicazione della procedura di frontiera, la deroga non deve essere applicata o deve cessare di essere applicata. L'accesso di UNHCR e delle altre organizzazioni pertinenti alle frontiere e ai richiedenti è espressamente valorizzato.

Governance, monitoraggio e sostegno finanziario

La Commissione e il Consiglio monitorano costantemente la situazione e possono chiedere monitoraggi specifici all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Il coordinatore UE della solidarietà ha un ruolo operativo essenziale, con bollettini quindicinali in caso di crisi. È previsto anche sostegno finanziario UE, compreso quello del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, per ricollocazioni e strutture di accoglienza, e il regolamento modifica in tal senso il regolamento (UE) 2021/1147.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° luglio 2026. Non vincola la Danimarca; l'Irlanda non partecipa all'adozione né è vincolata. Per alcuni Stati associati allo spazio Schengen/asilo, gli articoli sulle deroghe rilevano come modifiche o completamenti degli accordi di associazione richiamati nel testo.

Disposizioni principali

Oggetto, finalità e principi generali

L'articolo 1 stabilisce che il regolamento introduce misure temporanee per affrontare crisi, strumentalizzazione e forza maggiore nel settore migrazione/asilo, integrando il regolamento (UE) 2024/1351 e prevedendo deroghe specifiche al regolamento (UE) 2024/1348. Le misure devono rispettare necessità, proporzionalità, temporaneità e i diritti fondamentali della Carta, del diritto internazionale e dell'acquis UE.

Definizioni di crisi, strumentalizzazione e forza maggiore

L'articolo 1, paragrafo 4, definisce la situazione di crisi come arrivi in massa tali da rendere inefficaci i sistemi di asilo, accoglienza o rimpatrio di uno Stato membro, oppure come situazione di strumentalizzazione da parte di un paese terzo o attore ostile con intento destabilizzante. Il paragrafo 5 definisce la forza maggiore come circostanze anormali e imprevedibili fuori dal controllo dello Stato membro che impediscono di adempiere agli obblighi UE.

Richiesta motivata dello Stato membro e contenuto minimo

L'articolo 2 consente allo Stato membro interessato di presentare alla Commissione una richiesta motivata per ottenere misure di solidarietà e deroghe. La richiesta deve descrivere la situazione, le misure già adottate, le esigenze di solidarietà e le deroghe richieste (articoli 10-13), includendo, se del caso, la scelta sulle categorie di richiedenti da escludere o sulla cessazione della procedura di frontiera.

Valutazione della Commissione e decisione di esecuzione sulla crisi

L'articolo 3 impone alla Commissione una valutazione rapida, in stretta cooperazione con lo Stato membro e con consultazione di agenzie UE e organismi internazionali. La Commissione adotta entro due settimane una decisione di esecuzione che accerta se esista una situazione di crisi o di forza maggiore; in caso di strumentalizzazione valuta anche l'insufficienza del pacchetto di strumenti del regolamento (UE) 2024/1351. Può inoltre raccomandare una procedura accelerata per determinate categorie di richiedenti.

Decisione di esecuzione del Consiglio: deroghe e piano di solidarietà

L'articolo 4 prevede che, parallelamente alla decisione della Commissione, la Commissione presenti una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio. Il Consiglio decide entro due settimane e può autorizzare deroghe specifiche agli articoli 10-13 e, se del caso, istituire un piano per la risposta di solidarietà con ricollocazioni, contributi finanziari, misure alternative e impegni degli Stati membri contributori, calcolati secondo la chiave di riferimento dell'articolo 66 del regolamento (UE) 2024/1351.

Durata delle misure e proroghe

L'articolo 5 fissa una durata ordinaria di tre mesi per deroghe e misure di solidarietà, prorogabile una sola volta di tre mesi previa conferma della persistenza della crisi o forza maggiore. Ulteriori modifiche o proroghe possono essere proposte dalla Commissione, ma la durata complessiva non può superare 12 mesi ed è comunque limitata a quanto strettamente necessario.

Monitoraggio, riesame e abrogazione

L'articolo 6 prevede monitoraggio continuo da parte di Commissione e Consiglio, attenzione specifica ai diritti fondamentali e rapporti trimestrali al Parlamento europeo e al Consiglio. Se le circostanze cessano, la Commissione propone l'abrogazione della decisione del Consiglio; se persistono, può proporre proroghe o modifiche.

Coordinatore UE della solidarietà

L'articolo 7 attribuisce al coordinatore UE della solidarietà il compito di sostenere le ricollocazioni e promuovere preparazione, cooperazione e resilienza. Ogni due settimane deve pubblicare un bollettino sullo stato del meccanismo di ricollocazione, da trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio.

Misure di solidarietà in situazione di crisi

L'articolo 8 consente allo Stato membro in crisi di chiedere ricollocazioni di richiedenti protezione internazionale e, previo accordo bilaterale, anche di beneficiari di protezione internazionale, oltre a contributi finanziari e misure di solidarietà alternative. Le ricollocazioni devono dare priorità alle persone vulnerabili.

Compensazioni di competenza e quote di solidarietà

L'articolo 9 disciplina le compensazioni di competenza quando ricollocazioni e riserva annuale di solidarietà non bastano a coprire il 100 % delle esigenze. Gli Stati membri contributori possono assumere la competenza oltre la propria quota equa; sono previste riduzioni proporzionali delle future quote e procedure di notifica e autorizzazione della Commissione. Sono inoltre previsti casi di disapplicazione delle compensazioni obbligatorie quando opera la direttiva 2001/55/CE o quando la decisione autorizza l'articolo 13.

Deroga sui termini di registrazione delle domande

L'articolo 10 consente, in crisi o forza maggiore, di registrare le domande di protezione internazionale entro quattro settimane dalla presentazione, con priorità a minori, familiari e persone con esigenze di accoglienza particolari. In caso di crisi da arrivi in massa la deroga opera solo nel periodo stabilito nella decisione iniziale del Consiglio; è prevista anche una possibilità di applicazione anticipata per 10 giorni dalla richiesta motivata.

Deroghe alla procedura di asilo alla frontiera

L'articolo 11 proroga fino a sei settimane la durata massima della procedura di esame alla frontiera. In crisi da arrivi in massa o forza maggiore, se il piano di emergenza nazionale non basta, lo Stato membro può non applicare la procedura di frontiera per alcune domande; può ridurre al 5 % la soglia di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2024/1348 e, in crisi da arrivi in massa, ampliare l'ambito della procedura di frontiera anche a paesi con tasso di riconoscimento UE pari o inferiore al 50 %. Restano ferme le garanzie per minori, soggetti vulnerabili, esigenze mediche e accesso al ricorso.

Proroga dei termini Dublino/Eurodac per presa e ripresa in carico e trasferimenti

L'articolo 12 permette di prorogare simultaneamente i termini per richieste di presa in carico, risposte, notifiche di ripresa in carico e trasferimenti previsti dal regolamento (UE) 2024/1351. In particolare, la richiesta va presentata entro quattro mesi dalla registrazione della domanda, la risposta entro due mesi, la notifica di ripresa in carico entro un mese e il trasferimento entro un anno; il mancato rispetto dei termini comporta il trasferimento della competenza.

Deroga all'obbligo di riprendere in carico in caso di arrivi eccezionali

L'articolo 13 prevede che, in crisi da arrivi in massa di entità eccezionale, lo Stato membro possa essere esonerato dall'obbligo di riprendere in carico taluni richiedenti o interessati, per domande registrate nei quattro mesi precedenti la decisione del Consiglio. La norma disciplina anche il passaggio della competenza allo Stato membro della seconda domanda e le modalità Eurodac.

Procedura accelerata

L'articolo 14 consente alla Commissione, previa consultazione del forum tecnico sulla solidarietà, di raccomandare una procedura accelerata per gruppi di richiedenti provenienti da specifici paesi o aree quando le domande appaiano potenzialmente fondate. Se l'autorità accertante omette il colloquio personale e dà priorità all'esame della domanda, il merito deve essere concluso entro quattro settimane dalla presentazione.

Garanzie informative e tutela dei soggetti vulnerabili

L'articolo 15 impone, in caso di applicazione delle deroghe, di informare i cittadini di paesi terzi e gli apolidi in lingua comprensibile sulle misure applicate, sui punti di registrazione e sulla durata delle misure. L'articolo 11 e le premesse ribadiscono il primato delle garanzie per minori, familiari e persone con esigenze procedurali o di accoglienza particolari e il rispetto del non-refoulement.

Preparazione alle crisi e strategie nazionali

L'articolo 16 integra le strategie nazionali previste dal regolamento (UE) 2024/1351 con misure preventive, pianificazione di emergenza e analisi delle azioni necessarie per affrontare crisi e forza maggiore, anche per tutelare i diritti dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale. Le strategie devono essere riviste, se necessario, entro un anno dalla fine della crisi.

Cooperazione istituzionale e dati

L'articolo 17 impone una stretta cooperazione tra Commissione, Parlamento europeo, Consiglio, agenzie UE e Stato membro interessato, con scambio regolare di informazioni e trasmissione di tutti i dati pertinenti. Lo Stato membro deve mantenere cooperazione con l'UNHCR e altre organizzazioni incaricate.

Sostegno finanziario UE e modifica del Fondo Asilo, migrazione e integrazione

L'articolo 18 prevede sostegno finanziario dell'Unione per gli Stati membri che effettuano ricollocazioni, anche per misure di integrazione rapida, e finanziamento di emergenza per strutture di accoglienza. L'articolo 19 modifica il regolamento (UE) 2021/1147 aggiungendo espressamente una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), tra le fattispecie che consentono interventi finanziari.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 20 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1° luglio 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri, salvo le esclusioni per Danimarca e Irlanda previste dai protocolli applicabili.

Come è indicizzato

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