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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1348

Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE

Normativa europea32024R1348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce una procedura unica e direttamente applicabile per l’esame delle domande di protezione internazionale nell’Unione, sostituendo la direttiva 2013/32/UE. Disciplina in modo dettagliato accesso alla procedura, registrazione e formalizzazione della domanda, colloqui personali, assistenza legale, minori e soggetti vulnerabili, decisioni di merito e di inammissibilità, procedure accelerate e di frontiera, revoca della protezione e ricorsi. Il testo introduce anche criteri comuni per i concetti di "paese di primo asilo", "paese terzo sicuro" e "paese di origine sicuro", oltre a meccanismi di capacità adeguata e monitoraggio dei diritti fondamentali. L’obiettivo dichiarato è armonizzare le prassi nazionali, ridurre i movimenti secondari e garantire un livello uniforme di tutela nel CEAS.

Procedura comune dell’Unione per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale, con regole uniformi su accesso, esame, impugnazioni e procedure alla frontiera.

Ambito di applicazione

Si applica a tutte le domande di protezione internazionale presentate nel territorio degli Stati membri, comprese frontiere esterne, acque territoriali e zone di transito, nonché alle procedure di revoca della protezione internazionale. Non si applica alle domande di protezione internazionale e di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri; gli Stati membri possono però estenderlo anche a domande di altre forme di protezione non coperte dal regolamento (UE) 2024/1347. Si applica, in via transitoria, alle domande formalizzate dal 12 giugno 2026 e alle procedure di revoca avviate da tale data; le domande/procedure avviate prima restano regolate dalla direttiva 2013/32/UE (o dalla direttiva 2005/85/CE per gli Stati membri non vincolati).

Procedura comune di protezione internazionale nell’Unione

Il regolamento istituisce una procedura uniforme e direttamente applicabile per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale, con l’obiettivo di armonizzare le prassi nazionali, ridurre le disparità tra Stati membri e contenere i movimenti secondari. Il testo si inserisce nel quadro del sistema europeo comune di asilo e sostituisce la direttiva 2013/32/UE, rinviando per la definizione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria al regolamento (UE) 2024/1347.

Finalità e quadro sistematico

La disciplina mira a conciliare rapidità ed equità dell’esame delle domande con un livello elevato di tutela procedurale, nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali, della convenzione di Ginevra e del principio di non respingimento. Il regolamento si fonda sulla cooperazione tra autorità nazionali, Commissione e Agenzia dell’Unione europea per l’asilo, valorizzando anche il ruolo dell’UNHCR.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutte le domande di protezione internazionale presentate nel territorio degli Stati membri, incluse frontiere esterne, acque territoriali e zone di transito, nonché alle procedure di revoca. Non si applica alle domande presentate presso le rappresentanze diplomatiche o consolari; tuttavia gli Stati membri possono scegliere di estenderne l’uso a domande di protezione diverse da quelle coperte dal regolamento (UE) 2024/1347. Le domande formalizzate prima del 12 giugno 2026 restano disciplinate dalla direttiva 2013/32/UE.

Definizioni rilevanti

L’articolo 3 contiene le nozioni operative fondamentali: richiedente, protezione internazionale, minore, minore non accompagnato, domanda reiterata, decisione definitiva, autorità accertante, capacità adeguata e stato membro competente. Tali definizioni sono essenziali per comprendere il funzionamento della procedura, in particolare nei casi di frontiera, di ricollocazione, di minori e di domande successive alla prima.

Autorità competenti, ricezione e registrazione

Ciascuno Stato membro deve designare un’autorità accertante unica, responsabile di ricevere ed esaminare le domande, decidere sull’ammissibilità e sul merito e pronunciarsi sulla revoca della protezione internazionale. Altre autorità nazionali, come polizia, autorità migratorie, polizia di frontiera e centri di trattenimento/accoglienza, devono poter ricevere le domande e informare gli interessati sulle modalità di formalizzazione. La registrazione della domanda deve avvenire entro cinque giorni, salvo afflussi sproporzionati, e la formalizzazione entro 21 giorni dalla registrazione, con regole speciali in caso di sovraccarico.

Garanzie procedurali e diritti del richiedente

Il regolamento rafforza in modo significativo gli obblighi informativi verso il richiedente. Le autorità devono fornire tempestivamente, in lingua comprensibile, informazioni su diritti, obblighi, termini, possibili conseguenze della mancata collaborazione e diritto all’orientamento legale gratuito. È garantito l’accesso a interprete, la possibilità di comunicare con UNHCR o altri organismi di consulenza e la comunicazione scritta della decisione. Il richiedente deve collaborare pienamente, fornendo dati personali, documenti, recapiti, dati biometrici, partecipando al colloquio e restando disponibile durante la procedura.

Diritto di rimanere nel territorio

Durante la procedura amministrativa il richiedente ha diritto di rimanere nello Stato membro competente fino alla decisione, ma tale diritto non equivale a un titolo di soggiorno e non consente liberamente il movimento verso altri Stati membri. Sono previste eccezioni, tra cui la consegna nell’ambito di un mandato d’arresto europeo, l’estradizione o trasferimento in altri Stati o la presenza di pericoli per ordine pubblico o sicurezza nazionale, sempre nel rispetto del non-refoulement.

Colloquio personale, interpretazione e verbali

Il colloquio personale è il cuore dell’esame della domanda e può riguardare ammissibilità e merito. Deve svolgersi in condizioni di riservatezza, con interprete idoneo e, se del caso, con il consulente legale del richiedente. La videoconferenza è ammessa solo in via eccezionale e motivata. Il colloquio deve essere verbalizzato e registrato; il richiedente e il difensore devono avere accesso al verbale o alla registrazione in tempo utile prima della decisione.

Orientamento legale, assistenza e rappresentanza

Il richiedente ha diritto a consultare un consulente legale in tutte le fasi. Nella procedura amministrativa gli Stati membri devono fornire, su richiesta, orientamento legale gratuito; nella procedura di impugnazione devono garantire assistenza e rappresentanza legali gratuite, salvo esclusioni per ragioni economiche, assenza di prospettive concrete o abuso. Il regolamento consente limiti monetari o temporali, purché non arbitrari o eccessivi, e contempla anche il possibile recupero delle spese in caso di miglioramento successivo delle condizioni finanziarie o di false dichiarazioni.

Garanzie per persone vulnerabili, minori e minori non accompagnati

Le autorità devono valutare tempestivamente la necessità di garanzie procedurali particolari e fornire un sostegno adeguato per tutta la durata della procedura. Se il sostegno non può essere garantito nella procedura accelerata o di frontiera, tali procedure non si applicano o cessano. Per i minori opera il principio del superiore interesse; il minore deve essere ascoltato salvo contrarietà al suo interesse. Per i minori non accompagnati sono previsti rappresentante, assistenza provvisoria, obblighi di formazione, limiti al numero di casi seguiti e meccanismi di supervisione. La procedura di frontiera è, in linea di principio, incompatibile con i minori non accompagnati salvo casi eccezionali legati alla sicurezza.

Visita medica e accertamento dell’età

La visita medica per individuare segni di persecuzione o danni gravi è facoltativa, subordinata al consenso e a carico pubblico; deve essere quanto meno invasiva possibile. L’accertamento dell’età si articola in una valutazione multidisciplinare e, solo in ultima istanza, in una visita medica. Se i dubbi persistono, il richiedente deve essere considerato minore. Il rifiuto della visita non blocca la decisione, ma può essere valutato come presunzione relativa contro la minore età.

Esame della domanda, termini e decisioni

L’autorità accertante deve esaminare individualmente ogni domanda sulla base delle dichiarazioni del richiedente, delle informazioni aggiornate sul paese d’origine e, se del caso, dei concetti di paese sicuro. I termini sono stringenti: ammissibilità entro due mesi dalla formalizzazione, con possibile proroga di due mesi; procedura accelerata entro tre mesi; merito entro sei mesi, prorogabili di altri sei; in caso di incertezza temporanea nel paese d’origine, l’esame può essere rinviato, ma in ogni caso non oltre 21 mesi. Le decisioni devono essere scritte e motivate; se il rigetto è pronunciato, deve seguire una decisione di rimpatrio conforme alla direttiva 2008/115/CE.

Inammissibilità e domande reiterate

La domanda può essere dichiarata inammissibile in casi tipizzati: paese di primo asilo, paese terzo sicuro, protezione già concessa in altro Stato membro, ricollocazione sicura disposta da giudice penale internazionale o domanda tardiva successiva a decisione di rimpatrio. Per le domande reiterate, il fulcro è la presenza di nuovi elementi rilevanti: in loro assenza la domanda è inammissibile; in presenza di elementi nuovi, deve essere riesaminata nel merito. Sono previste deroghe al diritto di rimanere quando la reiterazione è strumentale a ritardare l’allontanamento.

Procedure accelerate e procedura di frontiera

La procedura accelerata può essere attivata in numerosi casi di manifesta infondatezza, frode documentale, domanda dilatoria, paese di origine sicuro, pericolo per la sicurezza o domanda reiterata non inammissibile. La procedura di frontiera, invece, è concepita per un esame rapido alla frontiera esterna o in zone di transito, con forte connessione tra procedura di asilo e rimpatrio. La durata massima è di 12 settimane, con estensione a 16 in caso di trasferimento. Alla scadenza, se non vi è decisione, il richiedente è ammesso nel territorio salvo eccezioni. La procedura di frontiera è subordinata a capacità adeguata, strutture idonee e monitoraggio dei diritti fondamentali.

Capacità adeguata, quote e gestione dei flussi

La capacità adeguata dell’Unione è fissata in 30.000. Per ciascuno Stato membro la Commissione calcola, mediante atti di esecuzione, la capacità adeguata e il numero massimo annuo di domande da esaminare in frontiera, parametro che cresce progressivamente fino a quattro volte la capacità a partire dal 13 giugno 2028. Sono previsti meccanismi di notifica quando la capacità è raggiunta o quando si supera il limite annuale, con possibilità per lo Stato membro di non applicare più la procedura di frontiera ad alcune categorie di richiedenti. La Commissione monitora l’uso di tali misure e riferisce periodicamente.

Concetti di paese sicuro

Il regolamento codifica con precisione i concetti di protezione effettiva, paese di primo asilo, paese terzo sicuro e paese di origine sicuro. La protezione effettiva richiede, tra l’altro, soggiorno lecito, mezzi di sussistenza adeguati, accesso a sanità e istruzione e protezione contro il respingimento. Per il paese di primo asilo il richiedente deve avere beneficiato e poter ancora beneficiare di protezione effettiva, senza minacce alla vita o alla libertà e senza rischio di danno grave. Per il paese terzo sicuro è necessaria anche la possibilità concreta di richiedere e ottenere protezione effettiva. Per il paese di origine sicuro conta l’assenza, in generale, di persecuzioni e danno grave sulla base della situazione giuridica, dell’applicazione della legge e del contesto politico.

Designazione, sospensione e revoca dei paesi sicuri

La Commissione può designare paesi terzi sicuri o di origine sicuri a livello dell’Unione e può sospenderne la designazione con atto delegato in caso di deterioramento significativo della situazione. Se la sospensione è adottata, la Commissione deve presentare entro tre mesi una proposta di modifica legislativa per revocare la designazione; in mancanza, la sospensione cessa di produrre effetti. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre designazioni nazionali solo nei limiti consentiti, e devono notificare le proprie designazioni e gli eventuali cambiamenti entro i termini previsti.

Revoca della protezione internazionale

La revoca è avviata quando emergano nuovi elementi o risultanze che fanno dubitare del diritto alla protezione. La persona interessata deve essere informata, invitata a cooperare e messa in condizione di presentare osservazioni scritte e di essere ascoltata. La mancata cooperazione non impedisce la decisione, ma può costituire presunzione relativa della volontà di non beneficiare più della protezione. La procedura non si applica se la persona rinuncia espressamente, acquisisce la cittadinanza di uno Stato membro o ottiene protezione in un altro Stato membro.

Ricorsi e sospensione degli effetti

Il richiedente e il soggetto a revoca hanno diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice contro le principali decisioni sfavorevoli, incluse quelle di rimpatrio. Il ricorso deve consentire un esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto almeno in primo grado. I termini nazionali per impugnare sono compressi: 5-10 giorni nei casi accelerati/frontiera e 2 settimane-1 mese negli altri casi. La regola è la sospensione automatica degli effetti del rimpatrio finché sussiste il diritto di rimanere; nei casi elencati dall’articolo 68 il diritto automatico può mancare, ma il giudice può autorizzare la permanenza in attesa della decisione.

Dati personali, cooperazione e attuazione

I dati raccolti nella procedura devono essere conservati per dieci anni dalla decisione definitiva, con cancellazione anticipata in caso di acquisizione della cittadinanza di uno Stato membro. Il trattamento è soggetto al regolamento (UE) 2016/679 e, per l’Agenzia per l’asilo, al regolamento (UE) 2018/1725. Il regolamento impone inoltre punti nazionali di contatto, cooperazione operativa tra Stati membri e Agenzia per l’asilo, piani di attuazione comuni e nazionali entro il 2024 e supporto finanziario tramite fondi dell’Unione, in particolare per orientamento legale e capacità di frontiera.

Entrata in vigore, applicazione e abrogazione

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 12 giugno 2026. Da tale data abroga la direttiva 2013/32/UE; per gli Stati membri non vincolati da quest’ultima si applica la corrispondente disciplina della direttiva 2005/85/CE fino all’assoggettamento al regolamento. La Commissione dovrà inoltre presentare relazioni periodiche sull’applicazione, riesaminare il sistema delle capacità adeguate e il concetto di paese terzo sicuro e, se necessario, proporre modifiche mirate.

Disposizioni principali

Oggetto, definizioni e autorità competenti

L’articolo 1 istituisce una procedura comune per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma del regolamento (UE) 2024/1347. L’articolo 3 contiene definizioni centrali, tra cui richiedente, protezione internazionale, minore, minore non accompagnato, domanda reiterata, decisione definitiva, capacità adeguata e autorità accertante. L’articolo 4 impone a ciascuno Stato membro di designare un’autorità accertante unica per ammissibilità, merito e revoca, oltre ad autorità competenti per ricezione e registrazione delle domande; entro il 12 giugno 2026 vanno notificate alla Commissione le autorità designate. Gli Stati membri devono assicurare mezzi adeguati, personale sufficiente e formazione specifica.

Garanzie generali e obblighi del richiedente

Gli articoli 8 e 9 stabiliscono informazione tempestiva e comprensibile sui diritti e obblighi, assistenza di interprete, possibilità di contatto con UNHCR o organismi di consulenza, accesso alle informazioni rilevanti del fascicolo e comunicazione della decisione. Il richiedente deve collaborare pienamente, fornendo dati personali, documenti, dati biometrici, cambiamenti di recapito, partecipando al colloquio e rimanendo nel territorio dello Stato membro competente; può essere sottoposto a perquisizione, se necessario e giustificato. L’articolo 10 riconosce il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla decisione in prima procedura amministrativa, con eccezioni limitate per mandato d’arresto europeo, consegna/estradizione/trasferimento e pericolo per ordine pubblico o sicurezza nazionale.

Colloqui personali, assistenza legale e verbali

Gli articoli 11-19 disciplinano il colloquio sull’ammissibilità e quello sul merito, che sono in linea generale obbligatori salvo eccezioni tassative. Il colloquio deve svolgersi in condizioni di riservatezza, con interprete idoneo, possibilità di presenza del consulente legale, attenzione a genere, età, vulnerabilità e, di regola, in presenza; la videoconferenza è consentita solo eccezionalmente. Il colloquio va verbalizzato e registrato, con accesso del richiedente e del difensore. Il richiedente ha diritto a orientamento legale gratuito nella fase amministrativa e ad assistenza/rappresentanza legali gratuite nel ricorso, salvo esclusioni per domande reiterate strumentali, assenza di prospettive o risorse sufficienti. L’accesso del difensore al fascicolo può essere limitato per ragioni di sicurezza o tutela di informazioni classificate, ma va garantito il diritto di difesa.

Minori, adulti dipendenti e garanzie procedurali particolari

Gli articoli 20-23 prevedono la valutazione individuale delle esigenze procedurali particolari entro 30 giorni dalla domanda e l’adozione di sostegni adeguati; se tali sostegni non sono praticabili nella procedura accelerata o di frontiera, tali procedure non si applicano o cessano. Per i minori il superiore interesse è criterio preminente; il minore deve poter essere ascoltato, salvo contrarietà al suo interesse, con modalità adeguate all’età e alla maturità. Per i minori non accompagnati devono essere nominati senza indugio una persona di assistenza provvisoria e un rappresentante entro 15 giorni lavorativi, con limiti numerici di carico e obblighi di formazione, indipendenza e assenza di conflitti di interesse. Per gli adulti che necessitano di assistenza per esercitare la capacità di agire è ammessa la formalizzazione per conto dell’interessato.

Visita medica e accertamento dell’età

Gli articoli 24 e 25 disciplinano la visita medica, ammissibile solo con consenso, gratuita per il richiedente e limitata al minimo invasivo; i risultati devono essere comunicati all’autorità accertante e valutati congiuntamente agli altri elementi. L’accertamento dell’età avviene in due fasi: prima valutazione multidisciplinare non medica e, in ultima istanza, visita medica; se permangono dubbi, il richiedente è considerato minore. Il rifiuto della visita medica non impedisce la decisione, ma può costituire presunzione relativa contro la minore età.

Accesso alla procedura: domanda, registrazione e formalizzazione

Gli articoli 26-29 definiscono la sequenza domanda-registrazione-formalizzazione. La domanda si considera fatta quando il cittadino di paese terzo o l’apolide manifesta la volontà di ottenere protezione internazionale; la registrazione deve avvenire prontamente e comunque entro cinque giorni, salvo afflussi sproporzionati (entro 15 giorni). La formalizzazione deve avvenire entro 21 giorni dalla registrazione, con possibilità di modulo in casi eccezionali e di termini più lunghi in caso di sovraccarico (appuntamento non oltre due mesi). La registrazione e la formalizzazione comportano specifiche informazioni da raccogliere e rilascio di documenti attestanti status e diritto a rimanere; il documento di formalizzazione è valido fino a 12 mesi o fino al trasferimento, con regole specifiche per trattenimento/reclusione e minori accompagnati.

Domande per conto di minori e adulti vulnerabili

Gli articoli 31-33 disciplinano la presentazione della domanda per adulti dipendenti, minori accompagnati e minori non accompagnati. L’adulto responsabile può presentare e formalizzare la domanda per conto dell’adulto dipendente; per il minore accompagnato, il genitore o altro adulto responsabile agisce se il minore non ha capacità di agire secondo il diritto nazionale. Il minore non accompagnato può formalizzare personalmente la domanda se capace; altrimenti agisce il rappresentante o la persona di assistenza. La formalizzazione deve avvenire entro i termini ordinari, tenendo conto dell’interesse superiore del minore.

Esame della domanda, termini e contenuti della decisione

Gli articoli 34-37 stabiliscono che l’autorità accertante esamina in modo obiettivo e individuale ammissibilità o merito, sulla base delle dichiarazioni del richiedente, delle informazioni aggiornate sul paese d’origine e, se del caso, su paese terzo sicuro o di primo asilo. L’esame di ammissibilità va concluso entro due mesi dalla formalizzazione, con proroga massima di due mesi; l’esame accelerato entro tre mesi; l’esame nel merito entro sei mesi, prorogabili di altri sei, e fino a 21 mesi in caso di incertezza temporanea nel paese d’origine. La decisione deve essere scritta e motivata in fatto e in diritto in caso di rigetto; il rigetto comporta l’emanazione di una decisione di rimpatrio conforme alla direttiva 2008/115/CE, senza vuoti procedurali tra asilo e rimpatrio.

Inammissibilità, esame nel merito, ritiro e domanda reiterata

L’articolo 38 elenca i casi di inammissibilità: paese di primo asilo, paese terzo sicuro, protezione già concessa in altro Stato membro, ricollocazione sicura disposta da giudice penale internazionale e domanda presentata oltre sette giorni lavorativi dalla decisione di rimpatrio. L’articolo 39 prevede che il merito non sia esaminato se la domanda è inammissibile, se un altro Stato membro è competente o se la domanda è ritirata. Gli articoli 40 e 41 disciplinano ritiro esplicito e implicito, prevedendo specifiche ipotesi di ritiro implicito per mancata formalizzazione, mancata cooperazione, mancata presenza o violazione degli obblighi di comunicazione. Gli articoli 55 e 56 regolano le domande reiterate: nuovi elementi rilevanti consentono un riesame nel merito, altrimenti la domanda è inammissibile; in casi limitati gli Stati membri possono escludere il diritto di rimanere, soprattutto quando la reiterazione è strumentale.

Procedure accelerate e procedura di frontiera

L’articolo 42 consente la procedura accelerata in numerosi casi: questioni irrilevanti, dichiarazioni incoerenti o false, uso di documenti falsi, domanda dilatoria, paese di origine sicuro, pericolo per sicurezza/ordine pubblico, domanda reiterata non inammissibile, ingresso o soggiorno irregolare senza domanda tempestiva, domanda tardiva e bassa percentuale di riconoscimento (pari o inferiore al 20%) nel paese di origine abituale. L’articolo 43 e seguenti disciplinano la procedura di frontiera, applicabile dopo gli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356, con esame alla frontiera esterna, in zona di transito o a seguito di sbarco SAR o ricollocazione. La durata massima della procedura di frontiera è di 12 settimane, estensibile a 16 in caso di trasferimento; se il termine scade senza decisione, il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio, salvo eccezioni. La procedura di frontiera richiede capacità adeguata, strutture idonee, monitoraggio dei diritti fondamentali e può essere esclusa o cessare per vulnerabilità, mancanza di supporto, motivi medici o rispetto delle garanzie di trattenimento.

Capacità adeguata, quote annuali e meccanismi di notifica

L’articolo 46 fissa la capacità adeguata a livello dell’Unione a 30.000. L’articolo 47 incarica la Commissione di calcolare per ciascuno Stato membro la capacità adeguata tramite formula basata su attraversamenti irregolari, arrivi SAR e respingimenti, e di fissare il numero massimo annuo di domande da esaminare in frontiera: due volte la capacità dal 12 giugno 2026, tre volte dal 13 giugno 2027 e quattro volte dal 13 giugno 2028. Gli articoli 48-50 prevedono notifiche alla Commissione quando la capacità è raggiunta o superata e quando si raggiunge il numero massimo annuo, con conseguente possibile esenzione dall’obbligo di procedura di frontiera per alcune categorie di richiedenti. La Commissione monitora l’applicazione e riferisce nel quadro della relazione sull’asilo e migrazione.

Concetti di paese sicuro

Gli articoli 57-64 disciplinano i concetti di protezione effettiva, paese di primo asilo, paese terzo sicuro e paese di origine sicuro. Per la protezione effettiva e per la qualificazione di paese sicuro sono richiesti, tra l’altro, assenza di minacce alla vita e libertà, assenza di rischio reale di danno grave, protezione contro il respingimento e accesso effettivo a mezzi di sussistenza, sanità, istruzione e, per i paesi terzi sicuri, possibilità di richiedere e ricevere protezione effettiva. I concetti si applicano solo previa valutazione individuale e possono essere usati anche con eccezioni territoriali o per categorie di persone. La Commissione può designare paesi terzi sicuri o di origine sicuri a livello dell’Unione mediante atti delegati e può sospendere tali designazioni per sei mesi in caso di cambiamento significativo; gli Stati membri possono mantenere o introdurre designazioni nazionali, ma non per paesi la cui designazione unionale è sospesa.

Revoca della protezione internazionale

Gli articoli 65 e 66 disciplinano l’avvio e lo svolgimento della revoca quando emergano nuovi elementi o risultanze che mettano in dubbio il diritto alla protezione. La persona interessata deve essere informata per iscritto, collaborare, presentare dichiarazione scritta e poter essere ascoltata in colloquio personale o audizione; la mancata collaborazione non impedisce la decisione. La decisione di revoca deve essere scritta e motivata; si applicano mutatis mutandis le garanzie relative a consulenza/assistenza legale e accesso alle informazioni. La procedura non si applica se la persona rinuncia espressamente, acquista la cittadinanza di uno Stato membro o ottiene protezione internazionale in un altro Stato membro.

Ricorso effettivo e sospensione degli effetti

Gli articoli 67-69 garantiscono ricorso effettivo dinanzi a un giudice contro rigetti, revoche e decisioni di rimpatrio. Il ricorso deve prevedere un esame completo ed ex nunc almeno in primo grado; i termini nazionali per impugnare sono compresi, a seconda dei casi, tra 5 e 10 giorni oppure tra 2 settimane e 1 mese. La decisione di rimpatrio è automaticamente sospesa finché il richiedente o il titolare revocato hanno diritto di rimanere; in alcuni casi il diritto automatico di rimanere non opera, ma il giudice può autorizzarlo, con garanzie di interpretazione e assistenza legale. Per i secondi o ulteriori gradi di impugnazione non esiste, in via di principio, diritto di rimanere, salvo autorizzazione del giudice e rispetto del non-refoulement.

Disposizioni finali, dati, attuazione e abrogazione

Gli articoli 71-77 prevedono punti di contatto nazionali, cooperazione tra autorità e Agenzia per l’asilo, conservazione dei dati personali per dieci anni dalla decisione definitiva, calcolo dei termini, esercizio delle deleghe alla Commissione e piani di attuazione comune e nazionali entro il 2024, con completamento entro il 1° luglio 2026. Le azioni per orientamento legale gratuito e capacità adeguata per la procedura di frontiera sono eleggibili per sostegno finanziario dall’AMIF e da altri fondi pertinenti. La Commissione deve presentare relazioni periodiche sull’applicazione e riesaminare, tra l’altro, capacità adeguata e concetto di paese terzo sicuro. La direttiva 2013/32/UE è abrogata dal 12 giugno 2026; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 12 giugno 2026.

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