Regolamento (UE) 2024/1349
Regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una procedura uniforme di rimpatrio alla frontiera per i casi in cui la domanda di protezione internazionale sia stata respinta nella procedura di asilo alla frontiera. Definisce un meccanismo di continuità tra asilo, eventuale trattenimento e rimpatrio, fissando un termine massimo di 12 settimane, oltre a un termine per la partenza volontaria su richiesta non superiore a 15 giorni. Prevede inoltre deroghe temporanee in situazioni di crisi e modifica il regolamento (UE) 2021/1148 per consentire il finanziamento delle azioni di solidarietà nel quadro della gestione dell’asilo e della migrazione.
Stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi la cui domanda di protezione internazionale è respinta nella procedura di asilo alla frontiera, con regole speciali per le situazioni di crisi e con modifiche al regolamento (UE) 2021/1148.
Ambito di applicazione
Si applica ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi la cui domanda è respinta nell’ambito della procedura di asilo alla frontiera di cui agli articoli da 43 a 54 del regolamento (UE) 2024/1348. Si applica inoltre, in via temporanea e limitata, alle misure derogatorie previste per le situazioni di crisi ai sensi del regolamento (UE) 2024/1359. Le modifiche al regolamento (UE) 2021/1148 incidono sul finanziamento dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti. Per gli Stati membri non vincolati dal regolamento (UE) 2024/1348, i riferimenti a tale regolamento si intendono fatti alle disposizioni equivalenti del diritto nazionale. La Danimarca, l’Irlanda e, per gli aspetti richiamati, i regimi di associazione Schengen per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein sono richiamati nei considerando di applicazione territoriale. Il regolamento si applica dal 12 giugno 2026, mentre taluni obblighi preparatori decorrono prima, in particolare i piani di attuazione nazionali entro il 12 dicembre 2024 e il piano comune della Commissione entro il 12 settembre 2024.
Procedura di rimpatrio alla frontiera e modifiche connesse
Il regolamento istituisce un meccanismo uniforme di rimpatrio alla frontiera per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi le cui domande di protezione internazionale siano respinte nella procedura di asilo alla frontiera. L’intervento si inserisce nel quadro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e mira a garantire continuità tra controllo di frontiera, asilo e rimpatrio, nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali e degli obblighi internazionali degli Stati membri.
Ambito di applicazione e definizioni
L’articolo 1 delimita l’ambito soggettivo ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi respinti nella procedura di asilo alla frontiera di cui agli articoli da 43 a 54 del regolamento (UE) 2024/1348. Sono previste anche norme temporanee per le situazioni di crisi definite dal regolamento (UE) 2024/1359. L’articolo 2 chiarisce che, per gli Stati membri non vincolati dal regolamento (UE) 2024/1348, i rinvii a tale atto si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni nazionali equivalenti. L’articolo 3 richiama le definizioni di "domanda di protezione internazionale" e "richiedente" del regolamento (UE) 2024/1348.
Procedura di rimpatrio alla frontiera
L’articolo 4 prevede che, dopo il rigetto della domanda, la persona non sia autorizzata a entrare nel territorio dello Stato membro interessato. Gli Stati membri devono esigere che la persona soggiorni per un massimo di 12 settimane in un luogo alla frontiera esterna, in prossimità della stessa o in una zona di transito; se necessario, possono utilizzare altri luoghi del territorio nazionale. Il termine decorre dal momento in cui la persona non ha più diritto di rimanere o non è più autorizzata a rimanere.
Le condizioni di soggiorno devono garantire norme equivalenti a quelle sulle condizioni materiali di accoglienza e sull’assistenza sanitaria previste dagli articoli 19 e 20 della direttiva (UE) 2024/1346, per quanto applicabili a persone ancora considerate richiedenti. Se la decisione di rimpatrio non può essere eseguita entro il termine massimo, si applica la direttiva 2008/115/CE.
È inoltre previsto un termine per la partenza volontaria, concedibile solo su richiesta, per un massimo di 15 giorni. Tale termine non attribuisce il diritto di ingresso nel territorio e non è concesso in caso di rischio di fuga, di rigetto per manifesta infondatezza o di pericolo per ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza nazionale. La persona deve consegnare alle autorità i documenti di viaggio validi in suo possesso per evitare la fuga.
Trattenimento e garanzie collegate
L’articolo 5 consente il trattenimento solo come misura di ultima istanza, sulla base di una valutazione individuale e quando misure meno coercitive non siano efficaci. Può essere mantenuto il trattenimento di chi era già trattenuto durante la procedura di asilo alla frontiera, se non ha più diritto di rimanere; può essere disposto anche per chi non era trattenuto se sussiste rischio di fuga, se la persona ostacola il rimpatrio o se rappresenta un pericolo per ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza nazionale.
Il trattenimento deve essere il più breve possibile e può durare solo finché esiste una prospettiva ragionevole di allontanamento e mentre si eseguono diligentemente le operazioni necessarie. Non può superare il periodo di 12 settimane della procedura di frontiera; inoltre, se il trattenimento prosegue consecutivamente, il relativo periodo è computato nei massimali della direttiva 2008/115/CE. Entro il 12 dicembre 2024, l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo deve pubblicare orientamenti sulle alternative al trattenimento nel contesto della procedura di frontiera.
Situazioni di crisi e deroghe temporanee
Il capo III disciplina una versione rafforzata e temporanea della procedura in caso di crisi ai sensi del regolamento (UE) 2024/1359. L’articolo 6 consente agli Stati membri di prorogare di ulteriori 6 settimane il soggiorno nei luoghi di frontiera e di adeguare i limiti del trattenimento, fermo restando il computo nei massimali della direttiva 2008/115/CE.
Le deroghe si estendono anche a taluni richiedenti e persone la cui domanda sia stata respinta prima della decisione di esecuzione del Consiglio che constata la crisi, qualora successivamente non abbiano diritto di rimanere né siano autorizzati a rimanere. È inoltre garantito l’accesso effettivo a organizzazioni e persone abilitate a fornire consulenza e assistenza, salvo limitazioni strettamente necessarie per sicurezza, ordine pubblico o gestione amministrativa del centro di trattenimento.
L’articolo 7 disciplina la procedura di attivazione delle deroghe: lo Stato membro presenta una richiesta e si applicano, a seconda dei casi, gli articoli da 2 a 6 e l’articolo 17, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2024/1359. L’articolo 8 impone di informare gli interessati, in una lingua comprensibile, sulle misure applicate e sulla loro durata.
Modifiche finanziarie al regolamento (UE) 2021/1148
L’articolo 9 modifica il regolamento (UE) 2021/1148 per consentire il finanziamento delle azioni di solidarietà previste dal regolamento (UE) 2024/1351. Viene introdotta una definizione autonoma di "azione di solidarietà"; il sostegno può essere finanziato anche tramite contributi di Stati membri e di altri donatori pubblici o privati come entrate con destinazione specifica esterne.
Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può coprire fino al 100 % delle spese ammissibili per le azioni di solidarietà. Sono inoltre introdotti obblighi specifici di rendicontazione sull’attuazione di tali azioni e aggiornati gli allegati e i codici di bilancio per ricomprendere espressamente le azioni di solidarietà.
Disposizioni finali, attuazione e controlli
L’articolo 10 salva le prerogative delle autorità pubbliche di impugnare decisioni amministrative o giudiziarie secondo il diritto nazionale. L’articolo 11 stabilisce le regole di computo dei termini, includendo sabati, domeniche e festivi e prevedendo lo slittamento della scadenza al primo giorno lavorativo successivo se il termine cade in un giorno non lavorativo.
L’articolo 12 impone una fase preparatoria articolata: entro il 12 settembre 2024 la Commissione deve presentare al Consiglio un piano di attuazione comune; entro il 12 dicembre 2024 ciascuno Stato membro deve elaborare un piano di attuazione nazionale; l’attuazione di tali piani deve essere completata entro il 1º luglio 2026. Gli Stati membri possono avvalersi del sostegno degli organi e organismi dell’Unione e dei fondi dell’Unione.
L’articolo 13 prevede una relazione della Commissione entro il 13 giugno 2028 e successivamente ogni cinque anni, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri entro il 12 settembre 2027 su richiesta della Commissione. L’articolo 14 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 12 giugno 2026.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e definizioni
L’articolo 1 istituisce una procedura di rimpatrio alla frontiera per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi la cui domanda è respinta nella procedura di asilo alla frontiera; prevede anche norme temporanee per le situazioni di crisi e modifica il regolamento (UE) 2021/1148. Gli articoli 2 e 3 disciplinano il rinvio, per gli Stati membri non vincolati dal regolamento (UE) 2024/1348, alle corrispondenti norme nazionali e definiscono, ai fini del regolamento, la "domanda di protezione internazionale" e il "richiedente" mediante rinvio al regolamento (UE) 2024/1348.
Procedura di rimpatrio alla frontiera
L’articolo 4 stabilisce che la persona la cui domanda è respinta non è autorizzata a entrare nel territorio dello Stato membro interessato. Gli Stati membri devono farla soggiornare per un periodo massimo di 12 settimane in un luogo alla frontiera esterna, in prossimità della stessa o in una zona di transito; se ciò non è possibile, possono usare altri luoghi nel territorio. Il termine decorre dal momento in cui la persona non ha più diritto di rimanere o non è più autorizzata a rimanere. Se la decisione di rimpatrio non può essere eseguita entro tale termine, si applica la direttiva 2008/115/CE. È previsto un termine per la partenza volontaria solo su richiesta, non superiore a 15 giorni, senza diritto di ingresso, salvo rischio di fuga, rigetto per manifesta infondatezza o pericolo per ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza nazionale. Se uno Stato membro applica il respingimento ai sensi del codice frontiere Schengen e non applica la direttiva 2008/115/CE, deve comunque garantire un livello di protezione equivalente.
Trattenimento
L’articolo 5 consente il trattenimento solo come extrema ratio, sulla base di una valutazione individuale e quando misure meno coercitive non siano efficaci. Può proseguire il trattenimento di chi era già trattenuto nella procedura di asilo alla frontiera, se non ha più diritto di rimanere; può essere disposto anche nei confronti di chi non era trattenuto, se vi è rischio di fuga, ostacolo al rimpatrio/allontanamento o pericolo per ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza nazionale. Il trattenimento deve essere il più breve possibile, subordinato alla ragionevole prospettiva di allontanamento e non può superare il termine dell’articolo 4, paragrafo 2; il periodo è computato ai fini dei massimali della direttiva 2008/115/CE. Entro il 12 dicembre 2024 l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo deve elaborare orientamenti sulle alternative al trattenimento nel contesto della procedura di frontiera.
Deroghe in caso di crisi
L’articolo 6 consente, in una situazione di crisi ai sensi del regolamento (UE) 2024/1359, di prorogare di ulteriori 6 settimane il termine massimo di soggiorno nei luoghi di frontiera e di prevedere che il trattenimento non superi tale periodo prorogato, computandolo comunque nei massimali della direttiva 2008/115/CE. Le deroghe si applicano anche a taluni richiedenti e persone la cui domanda sia stata respinta prima della decisione di esecuzione del Consiglio, ma che successivamente non abbiano diritto di rimanere né siano autorizzati a rimanere. È inoltre garantito l’accesso effettivo di organizzazioni e persone abilitate a prestare consulenza e assistenza, salvo limitazioni strettamente necessarie per sicurezza, ordine pubblico o gestione amministrativa del centro.
Procedura per l’attivazione delle deroghe e garanzie
L’articolo 7 prevede che lo Stato membro che ritenga di trovarsi in situazione di crisi possa chiedere l’applicazione delle deroghe dell’articolo 6; in tal caso si applicano, a seconda dei casi, gli articoli da 2 a 6 e l’articolo 17, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2024/1359. L’articolo 8 impone allo Stato membro di informare adeguatamente gli interessati, in una lingua a loro comprensibile o ragionevolmente comprensibile, delle misure applicate e della loro durata.
Modifiche al regolamento (UE) 2021/1148
L’articolo 9 integra il regolamento (UE) 2021/1148 per consentire il finanziamento delle "azioni di solidarietà" connesse al regolamento (UE) 2024/1351. Viene introdotta la definizione di azione di solidarietà, si prevede che il sostegno possa essere finanziato anche mediante contributi di Stati membri e altri donatori pubblici o privati come entrate con destinazione specifica esterne, si consente che il contributo del bilancio dell’Unione arrivi fino al 100 % delle spese ammissibili per tali azioni, si inseriscono nuovi obblighi di rendicontazione e si aggiornano gli allegati e i codici di bilancio per includere le azioni di solidarietà.
Disposizioni finali, calcolo dei termini e attuazione
L’articolo 10 fa salva la possibilità per le autorità pubbliche di impugnare decisioni amministrative o giudiziarie secondo il diritto nazionale. L’articolo 11 detta le regole di computo dei termini, includendo sabati, domeniche e festivi e prevedendo lo slittamento al giorno lavorativo successivo se la scadenza cade in un giorno non lavorativo. L’articolo 12 impone alla Commissione di presentare entro il 12 settembre 2024 un piano di attuazione comune, e agli Stati membri di predisporre entro il 12 dicembre 2024 piani di attuazione nazionali da completare entro il 1º luglio 2026. L’articolo 13 prevede una relazione della Commissione entro il 13 giugno 2028 e poi ogni cinque anni. L’articolo 14 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 12 giugno 2026.
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