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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1347

Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32024R1347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento sostituisce la direttiva 2011/95/UE con uno strumento direttamente applicabile, al fine di uniformare in tutta l'Unione i criteri di riconoscimento della protezione internazionale e il contenuto dei diritti riconosciuti ai beneficiari. Definisce in modo comune rifugiato e beneficiario di protezione sussidiaria, i motivi di persecuzione, le cause di esclusione, cessazione e revoca, e disciplina i principali diritti su soggiorno, documenti, lavoro, istruzione, assistenza e integrazione. Introduce inoltre regole sulla tutela dei minori non accompagnati, sul mantenimento dell'unità familiare e sulla cooperazione amministrativa tra Stati membri. Modifica la direttiva 2003/109/CE sul soggiornante di lungo periodo e abroga la direttiva 2011/95/UE dal 12 giugno 2026.

Norme uniformi UE per il riconoscimento della protezione internazionale, lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria, nonché per il contenuto dei diritti e obblighi connessi.

Ambito di applicazione

Si applica ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che chiedono o ottengono protezione internazionale negli Stati membri, con riferimento sia alla qualificazione come rifugiato o beneficiario di protezione sussidiaria sia ai diritti connessi allo status. Non si applica agli status umanitari nazionali concessi a persone che non rientrano nel suo ambito, né determina il trasferimento automatico dello status in un altro Stato membro. L'Irlanda e la Danimarca non partecipano al regolamento; esso si applica dal 1o luglio 2026, mentre entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento (UE) 2024/1347 sulla protezione internazionale

Il regolamento sostituisce la direttiva 2011/95/UE con una disciplina direttamente applicabile, volta a rafforzare l'armonizzazione delle decisioni in materia di asilo e del contenuto della protezione internazionale nell'Unione. La finalità dichiarata è ridurre le disparità tra Stati membri, limitare i movimenti secondari e garantire maggiore certezza del diritto, nel rispetto della Convenzione di Ginevra, della Carta dei diritti fondamentali e della CEDU.

Finalità, contesto e rapporto con altri atti dell'Unione

Il testo si colloca nel quadro del sistema europeo comune di asilo e si fonda sull'esigenza di criteri comuni per l'identificazione delle persone bisognose di protezione internazionale e per i diritti spettanti ai beneficiari. Il regolamento si raccorda con il regolamento (UE) 2024/1348 sulla procedura comune di protezione internazionale, con il regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione di asilo e migrazione, con il regolamento (UE) 2024/1350 sul reinsediamento e l'ammissione umanitaria, con il regolamento (UE) 2021/2303 sull'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e con il regolamento (CE) n. 2252/2004 sui documenti di viaggio.

Ambito di applicazione

Si applica ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che chiedono o ottengono protezione internazionale negli Stati membri. Rientrano nel suo perimetro sia la fase di qualificazione come rifugiato o beneficiario di protezione sussidiaria, sia il contenuto dei diritti e degli obblighi connessi allo status, inclusi soggiorno, documenti, famiglia, lavoro, istruzione, salute e integrazione.

Restano esclusi gli status umanitari nazionali concessi a soggetti che non rientrano nell'ambito del regolamento; tali status non devono comunque creare confusione con la protezione internazionale. Il regolamento non comporta il trasferimento automatico dello status in un altro Stato membro, pur consentendo al beneficiario di richiedere un permesso di soggiorno secondo il diritto applicabile. Irlanda e Danimarca non partecipano all'adozione e non sono vincolate dall'atto.

Definizioni e concetti chiave

L'articolo 3 contiene le definizioni centrali. Tra le più rilevanti per la pratica professionale vi sono:

  • status di rifugiato e status di protezione sussidiaria come riconoscimenti effettuati dallo Stato membro;
  • protezione internazionale come nozione comprensiva dei due status;
  • beneficiario di protezione internazionale come soggetto cui uno dei due status è stato concesso;
  • richiedente come persona la cui domanda non ha ancora ricevuto decisione definitiva;
  • minore e minore non accompagnato;
  • famiglia rilevante ai fini dell'unità familiare, purché costituita prima dell'arrivo nel territorio degli Stati membri;
  • revoca della protezione internazionale, che comprende anche il rifiuto di rinnovo;
  • autorità accertante, ossia l'organo competente a esaminare la domanda in fase amministrativa.

Particolare rilievo ha anche la definizione di assistenza sociale come prestazioni destinate a garantire i bisogni di base di chi non dispone di risorse sufficienti, e quella di sicurezza sociale rinviando al regolamento (CE) n. 883/2004.

Esame della domanda di protezione internazionale

L'articolo 4 impone al richiedente di produrre tutti gli elementi disponibili e di cooperare pienamente con l'autorità accertante, rimanendo presente e disponibile nel territorio dello Stato membro competente per l'intera procedura. La norma dettaglia i tipi di elementi rilevanti: dichiarazioni, documenti sull'identità, cittadinanza, età, storia personale e familiare, precedenti domande, itinerari di viaggio, documenti di viaggio ed esiti di eventuali procedure di reinsediamento o ammissione umanitaria.

La presenza di persecuzioni o danni gravi già subiti costituisce un serio indizio della fondatezza della domanda, salvo prova che non si ripeteranno. Se alcuni aspetti non sono documentati, non serve ulteriore prova quando il richiedente abbia fatto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi pertinenti in suo possesso, abbia dato spiegazioni soddisfacenti sulle lacune, e le dichiarazioni risultino coerenti, plausibili e complessivamente attendibili.

Domande "sur place", autori della persecuzione e protezione interna

L'articolo 5 riconosce che il bisogno di protezione può sorgere dopo l'uscita dal paese d'origine, per eventi successivi o per attività svolte all'estero, purché non siano create artificiosamente al solo scopo di ottenere protezione.

Gli articoli 6 e 7 individuano i possibili responsabili della persecuzione o del danno grave: lo Stato, i soggetti che controllano lo Stato o parte consistente del suo territorio e, in taluni casi, soggetti non statuali. La protezione può essere offerta solo dallo Stato o da autorità non statuali stabili, comprese organizzazioni internazionali, se in grado e disposte a garantire una protezione effettiva e non temporanea.

L'articolo 8 disciplina l'alternativa di protezione interna. Quando Stato o agenti statali non sono gli autori della persecuzione o del danno grave, l'autorità valuta se il richiedente possa legalmente e senza pericolo recarsi in un'altra parte del paese d'origine e stabilirvisi, dove non abbia fondati motivi di timore o possa accedere a protezione effettiva. L'onere di dimostrare l'esistenza dell'alternativa grava sull'autorità accertante, che deve considerare condizioni generali, circostanze personali e capacità del richiedente di provvedere ai bisogni di base.

Status di rifugiato: criteri, persecuzione, motivi e cessazione

Gli articoli 9 e 10 delineano il nucleo del sistema per il rifugiato. Gli atti di persecuzione devono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da costituire una violazione grave dei diritti umani fondamentali, oppure devono risultare dalla somma di misure diverse il cui impatto complessivo sia analogo. Tra gli esempi rientrano violenza fisica o psichica, violenza sessuale, misure discriminatorie, sanzioni sproporzionate, diniego di rimedi giuridici, sanzioni legate al rifiuto del servizio militare in casi specifici, nonché atti contro persone in ragione del genere o dell'infanzia.

I motivi di persecuzione sono razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale e opinione politica. Il regolamento chiarisce il contenuto di ciascun motivo e attribuisce rilevanza all'orientamento sessuale, all'identità di genere e all'espressione di genere nella nozione di gruppo sociale. Stabilisce inoltre che non è lecito pretendere che il richiedente modifichi il proprio comportamento, le proprie convinzioni o la propria identità per evitare la persecuzione.

L'articolo 11 elenca le cause di cessazione dello status, tra cui il riacquisto volontario della protezione del paese di origine, la nuova cittadinanza, il rientro volontario nel paese lasciato e il venir meno in modo significativo e non temporaneo delle circostanze di rischio. Sono preservate le ipotesi di motivi imperiosi derivanti da precedenti persecuzioni.

Esclusione, riconoscimento e revoca dello status di rifugiato

L'articolo 12 stabilisce i casi di esclusione, tra cui la protezione o assistenza di organismi ONU diversi dall'UNHCR, il godimento di diritti equivalenti a quelli derivanti dalla cittadinanza del paese di residenza, i crimini contro la pace, di guerra o contro l'umanità, i reati gravi di diritto comune e gli atti contrari ai fini e principi delle Nazioni Unite. L'esclusione si estende a istigatori e concorrenti.

L'articolo 13 impone il riconoscimento dello status quando il richiedente ne ha titolo. L'articolo 14 disciplina la revoca nei casi di cessazione, esclusione, presentazione fraudolenta dei fatti, pericolo per la sicurezza dello Stato membro o per la comunità a seguito di condanna definitiva per un reato di particolare gravità. Nelle procedure di revoca si applica l'articolo 66 del regolamento (UE) 2024/1348.

Protezione sussidiaria: danno grave, cessazione ed esclusione

L'articolo 15 definisce il danno grave in tre ipotesi: condanna o esecuzione della pena di morte, tortura o trattamenti inumani o degradanti, minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in conflitto armato interno o internazionale.

Gli articoli 16 e 17 regolano la cessazione e l'esclusione. La protezione sussidiaria viene meno quando le circostanze che l'hanno giustificata sono cessate o mutate in modo significativo e non temporaneo. L'esclusione opera in presenza di crimini internazionali, reati gravi, atti contrari ai fini e principi ONU, pericolo per la comunità o la sicurezza nazionale, nonché in alcuni casi di reati commessi per sfuggire alle sanzioni. Anche qui l'autorità deve valutare gravità, responsabilità individuale e circostanze del caso, senza procedere a un bilanciamento con il timore di persecuzione una volta accertato il motivo di esclusione.

L'articolo 18 prevede il riconoscimento dello status quando ricorrono i requisiti; l'articolo 19 la revoca per cessazione, esclusione o frode, con applicazione della procedura di cui all'articolo 66 del regolamento (UE) 2024/1348.

Contenuto della protezione: soggiorno, permesso e documenti

L'articolo 20 afferma che, oltre ai diritti della Convenzione di Ginevra, i beneficiari hanno i diritti e gli obblighi del capo VII. Se il permesso di soggiorno non è rilasciato entro 15 giorni dalla concessione della protezione, lo Stato deve adottare misure provvisorie per garantire l'accesso effettivo ai diritti, salvo quelli sulla libera circolazione nell'Unione e sul documento di viaggio.

L'articolo 24 riconosce il diritto al permesso di soggiorno per tutta la durata dello status. Il permesso deve essere rilasciato il prima possibile e comunque entro 90 giorni dalla notifica della decisione. È gratuito o soggetto a tassa non superiore a quella richiesta ai cittadini per la carta d'identità. La validità iniziale è di almeno 3 anni per i rifugiati e almeno 1 anno per i beneficiari di protezione sussidiaria; al rinnovo, almeno 3 anni e almeno 2 anni rispettivamente.

L'articolo 25 disciplina i documenti di viaggio: per i rifugiati si applica la forma prevista dalla Convenzione di Ginevra, con caratteristiche di sicurezza e requisiti biometrici del regolamento (CE) n. 2252/2004; per i beneficiari di protezione sussidiaria il documento è rilasciato se impossibilitati a ottenere o rinnovare un passaporto nazionale. I documenti devono avere validità superiore a un anno.

Unità familiare e diritti dei familiari

L'articolo 23 impone il rilascio di permessi di soggiorno ai familiari del beneficiario di protezione internazionale che si trovino nello stesso Stato membro e non abbiano individualmente diritto alla protezione, salvo cause di esclusione, ragioni di sicurezza nazionale o ordine pubblico, o matrimonio/relazione stabile fraudolenti. Il permesso del familiare ha la stessa scadenza di quello del beneficiario ed è rinnovabile finché lo è quello principale.

I familiari con permesso acquisiscono, in linea di principio, i diritti di cui agli articoli da 25 a 32 e 34 e 35. Gli Stati membri possono estendere la disciplina ad altri congiunti, compresi i fratelli, e a un minore coniugato se ciò corrisponde al suo interesse superiore.

Circolazione nell'Unione e nello Stato membro

L'articolo 26 garantisce la libertà di circolazione nel territorio dello Stato membro che ha concesso la protezione, compreso il diritto di eleggere dimora, secondo le stesse modalità e restrizioni applicabili agli altri cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nelle stesse condizioni.

L'articolo 27 esclude, invece, un diritto generale a soggiornare in un altro Stato membro. Restano salvi il diritto di chiedere il soggiorno secondo il diritto nazionale o dell'Unione applicabile, e la libera circolazione nello spazio Schengen ai sensi dell'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. Il regolamento collega il rispetto delle regole di circolazione anche alle conseguenze sul calcolo del periodo per lo status di soggiornante di lungo periodo, tramite la modifica della direttiva 2003/109/CE.

Lavoro, istruzione, riconoscimento qualifiche, assistenza sociale e sanitaria

L'articolo 28 consente ai beneficiari di protezione internazionale di esercitare attività lavorativa subordinata o autonoma appena riconosciuta la protezione. È previsto lo stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro per condizioni di impiego, libertà associativa, formazione occupazionale e servizi dei centri per l'impiego. Possono esservi limitazioni per attività che comportano esercizio di pubblici poteri o salvaguardia dell'interesse generale dello Stato.

L'articolo 29 assicura ai minori la parità di trattamento nell'accesso al sistema di istruzione, anche per completare gli studi secondari dopo il raggiungimento della maggiore età. Gli adulti beneficiano della stessa parità per istruzione generale e formazione professionale, pur potendo essere esclusi da borse e prestiti se lo consente il diritto nazionale.

L'articolo 30 garantisce accesso paritario alle procedure di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli e impone di agevolare il pieno accesso quando mancano prove documentali. È inoltre previsto l'accesso a sistemi di valutazione, convalida e riconoscimento dell'apprendimento pregresso.

L'articolo 31 disciplina sicurezza sociale e assistenza sociale, prevedendo la parità di trattamento con i cittadini, ma consentendo, per i beneficiari di protezione sussidiaria, di limitare l'assistenza sociale alle prestazioni essenziali. Tali prestazioni comprendono almeno sostegno di reddito minimo, assistenza in caso di malattia o gravidanza, assistenza genitoriale e prestazioni abitative.

L'articolo 32 garantisce accesso all'assistenza sanitaria, anche per salute mentale e salute sessuale e riproduttiva, e un livello adeguato di cura per categorie vulnerabili, come donne in gravidanza, persone con disabilità e vittime di tortura o violenza grave.

Integrazione, alloggio, minori non accompagnati e rimpatrio

L'articolo 34 impone l'accesso a un alloggio secondo modalità almeno equivalenti a quelle previste per gli altri cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nelle stesse condizioni. Le prassi di distribuzione territoriale devono garantire parità di trattamento e pari opportunità di accesso all'alloggio.

L'articolo 35 disciplina le misure di integrazione, comprese le misure obbligatorie, che devono essere accessibili e gratuite. È ammessa una tassa limitata per determinate misure se il beneficiario dispone di mezzi sufficienti e l'onere non è irragionevole. Nessuna sanzione può essere applicata a chi non può partecipare per cause indipendenti dalla sua volontà.

L'articolo 33 contiene una disciplina dettagliata per i minori non accompagnati: nomina tempestiva di un tutore, continuità nella rappresentanza, formazione, riservatezza, assenza di conflitti di interesse, numero proporzionato di minori per tutore, sorveglianza continua e possibilità di denuncia. È inoltre prevista la sistemazione preferenziale presso familiari, famiglia affidataria o strutture specializzate, con ricerca dei familiari e tutela della sicurezza delle informazioni.

L'articolo 36 consente assistenza ai beneficiari che desiderano rimpatriare.

Cooperazione amministrativa, monitoraggio e relazioni con la disciplina UE preesistente

L'articolo 37 impone a ciascuno Stato membro di designare un punto nazionale di contatto e di favorire cooperazione diretta e scambio di informazioni tra autorità. L'articolo 38 richiede formazione adeguata del personale e obbligo di riservatezza sui dati personali trattati.

L'articolo 39 prevede una relazione della Commissione entro il 13 giugno 2028 e successivamente ogni cinque anni, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri almeno nove mesi prima della scadenza.

L'articolo 40 modifica la direttiva 2003/109/CE: ai fini del calcolo del periodo per il soggiorno di lungo periodo, si computa il periodo tra la formalizzazione della domanda di protezione internazionale sulla base della quale è stata accordata la protezione e la data di rilascio del permesso di soggiorno; inoltre, se il beneficiario è individuato in un altro Stato membro senza diritto di soggiorno, il periodo precedente in quello Stato non si computa, salvo eccezioni nazionali per cause indipendenti dalla volontà dell'interessato.

L'articolo 41 abroga la direttiva 2011/95/UE dal 12 giugno 2026; l'articolo 42 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applichi dal 1o luglio 2026. Nel complesso, si tratta di una riforma di forte impatto operativo per le amministrazioni nazionali e per i professionisti che assistono richiedenti e beneficiari di protezione internazionale.

Disposizioni principali

Oggetto e definizioni essenziali

L'articolo 1 individua tre blocchi normativi: attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, status uniforme per rifugiati e persone aventi titolo alla protezione sussidiaria, contenuto della protezione riconosciuta. L'articolo 3 fornisce le definizioni chiave, tra cui status di rifugiato, status di protezione sussidiaria, protezione internazionale, beneficiario, richiedente, minore, minore non accompagnato, permesso di soggiorno, paese di origine, revoca della protezione internazionale, autorità accertante, sicurezza sociale, assistenza sociale e tutore.

Criteri di valutazione delle domande

L'articolo 4 stabilisce l'onere del richiedente di produrre tutti gli elementi disponibili e di cooperare con l'autorità accertante, con elenco dettagliato dei dati rilevanti. Prevede il valore probatorio delle persecuzioni o dei danni gravi già subiti e il beneficio del dubbio in assenza di prove documentali, se ricorrono specifiche condizioni di credibilità. Gli articoli 5, 6, 7 e 8 disciplinano il bisogno di protezione sorto sur place, i responsabili della persecuzione o del danno grave, i soggetti che possono offrire protezione e l'alternativa di protezione interna, con riparto dell'onere della prova in capo all'autorità accertante.

Status di rifugiato: requisiti, cessazione, esclusione e revoca

Gli articoli 9 e 10 definiscono atti di persecuzione e motivi di persecuzione, includendo razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale e opinione politica, con attenzione a orientamento sessuale, identità ed espressione di genere. L'articolo 11 disciplina le cause di cessazione dello status, incluse ri-protezione da parte dello Stato di origine, nuova cittadinanza e rientro volontario. L'articolo 12 elenca i motivi di esclusione, tra cui crimini internazionali, reati gravi e atti contrari ai fini e principi ONU; l'articolo 13 prevede il riconoscimento dello status; l'articolo 14 disciplina la revoca per cessazione, esclusione, frode, pericolo per la sicurezza o per la comunità.

Protezione sussidiaria: danno grave, cessazione, esclusione e revoca

L'articolo 15 identifica il danno grave come pena di morte, tortura o trattamento inumano o degradante, e minaccia grave e individuale derivante da violenza indiscriminata in conflitto armato interno o internazionale. Gli articoli 16 e 17 regolano cessazione ed esclusione della protezione sussidiaria, con possibilità di esclusione anche per reati commessi prima dell'ingresso o per rischio per la sicurezza nazionale o la comunità. Gli articoli 18 e 19 disciplinano rispettivamente il riconoscimento e la revoca dello status di protezione sussidiaria.

Contenuto dei diritti: soggiorno, documenti, circolazione e famiglia

L'articolo 20 enuncia le disposizioni generali, inclusa l'adozione di misure provvisorie se il permesso di soggiorno non è rilasciato entro 15 giorni, e la necessità di considerare esigenze particolari e interesse superiore del minore. Gli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 disciplinano non-refoulement, informazione ai beneficiari, mantenimento dell'unità del nucleo familiare, permesso di soggiorno, documenti di viaggio, libertà di circolazione nel territorio dello Stato membro e limiti alla circolazione nell'Unione. Il permesso di soggiorno va rilasciato al più presto e comunque entro 90 giorni dalla notifica, con validità iniziale di almeno 3 anni per i rifugiati e 1 anno per i beneficiari di protezione sussidiaria, e rinnovo rispettivamente per almeno 3 e 2 anni.

Diritti sociali, lavoro, istruzione, salute e integrazione

Gli articoli 28, 29 e 30 garantiscono accesso al lavoro, all'istruzione e alle procedure di riconoscimento delle qualifiche e convalida delle competenze, con parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione. L'articolo 31 disciplina sicurezza sociale e assistenza sociale, consentendo limitazioni per i beneficiari di protezione sussidiaria alle sole prestazioni essenziali, tra cui reddito minimo, malattia o gravidanza, assistenza genitoriale e alloggio. L'articolo 32 riguarda l'assistenza sanitaria, anche per esigenze particolari; l'articolo 35 disciplina le misure di integrazione, che possono essere obbligatorie ma devono essere accessibili e gratuite, salvo una tassa limitata in caso di mezzi sufficienti.

Tutela dei minori non accompagnati e cooperazione amministrativa

L'articolo 33 prevede la nomina tempestiva di un tutore per i minori non accompagnati, la sua formazione, la sorveglianza delle sue funzioni, criteri di idoneità, limitazione del numero di minori assistiti e regole per l'alloggio e per la ricerca dei familiari, nel rispetto dell'interesse superiore del minore. Gli articoli 37 e 38 impongono la designazione di un punto nazionale di contatto, la cooperazione diretta tra autorità competenti, la formazione del personale e obblighi di riservatezza.

Attuazione, monitoraggio, modifica e abrogazione

L'articolo 39 impone alla Commissione una relazione di monitoraggio entro il 13 giugno 2028 e poi ogni cinque anni, con informazioni degli Stati membri da inviare entro nove mesi prima. L'articolo 40 modifica la direttiva 2003/109/CE, computando il periodo tra la formalizzazione della domanda di protezione internazionale e il rilascio del permesso di soggiorno ai fini del soggiorno di lungo periodo, e introduce una regola sul periodo di soggiorno irregolare in altro Stato membro. L'articolo 41 abroga la direttiva 2011/95/UE dal 12 giugno 2026; l'articolo 42 fissa l'entrata in vigore e l'applicazione dal 1o luglio 2026.

Come è indicizzato

Materieasiloimmigrazionediritti fondamentaliprotezione internazionalelibera circolazione

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