Regolamento (UE) 2024/1350
Regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce un quadro dell’Unione per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria e modifica il regolamento (UE) 2021/1147
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce per la prima volta un quadro dell’Unione per coordinare in modo stabile reinsediamento, ammissione umanitaria e ammissione di emergenza di persone bisognose di protezione internazionale. Definisce categorie ammissibili, motivi di esclusione, una procedura comune con termini massimi, regole sul trattamento dei dati personali e un piano biennale dell’Unione adottato dal Consiglio su proposta della Commissione. Prevede inoltre sostegno finanziario tramite il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e l’assistenza operativa dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo.
Istituzione di un quadro comune dell’Unione per il reinsediamento, l’ammissione umanitaria e l’ammissione di emergenza di cittadini di paesi terzi o apolidi bisognosi di protezione internazionale, con modifica del regolamento (UE) 2021/1147.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri dell’UE che partecipano su base volontaria al piano biennale dell’Unione per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria. Riguarda cittadini di paesi terzi o apolidi ammessi nel territorio degli Stati membri tramite reinsediamento, ammissione umanitaria o ammissione di emergenza, ai fini del riconoscimento della protezione internazionale oppure, per l’ammissione umanitaria, di uno status umanitario nazionale con diritti e obblighi equivalenti a quelli previsti per i beneficiari di protezione sussidiaria. Non attribuisce alcun diritto soggettivo a chiedere o ottenere l’ammissione e non impone agli Stati membri un obbligo di ammettere persone. Non si applica a Irlanda e Danimarca; l’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera possono essere associati all’attuazione del piano dell’Unione.
Regolamento (UE) 2024/1350 sul quadro dell’Unione per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria
Il regolamento istituisce un meccanismo comune dell’Unione per coordinare l’ingresso legale e sicuro di cittadini di paesi terzi o apolidi bisognosi di protezione internazionale, attraverso reinsediamento, ammissione umanitaria e ammissione di emergenza. L’impianto si colloca nel solco della Convenzione di Ginevra e degli sforzi internazionali promossi dall’UNHCR, con l’obiettivo di aumentare i posti disponibili, ridurre le divergenze tra prassi nazionali e rafforzare i partenariati con i paesi terzi.
Il regolamento opera su base volontaria per gli Stati membri, che contribuiscono al piano biennale dell’Unione, e non crea un diritto soggettivo all’ammissione né un obbligo di ammettere persone. Parallelamente, modifica il regolamento (UE) 2021/1147 per rafforzare il sostegno finanziario alle attività di reinsediamento e ammissione umanitaria.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il quadro si applica agli Stati membri partecipanti e riguarda persone provenienti da paesi terzi verso i quali siano state sfollate con la forza o da cui provengano in ragione di fondato timore di persecuzione o rischio di danno grave. L’ammissione può avvenire per il riconoscimento della protezione internazionale oppure, nel caso dell’ammissione umanitaria, per il rilascio di uno status umanitario nazionale con diritti e obblighi equivalenti a quelli previsti per i beneficiari di protezione sussidiaria.
Sono espressamente esclusi i casi in cui la persona sia già titolare di diritti equivalenti alla cittadinanza nello Stato di residenza, abbia commesso reati particolarmente gravi o rappresenti un pericolo per comunità, ordine pubblico, sicurezza o salute pubblica. Il regolamento non si applica a Irlanda e Danimarca; Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera possono essere associati all’attuazione del piano.
Definizioni e struttura del sistema
Il testo distingue tra:
- reinsediamento, su segnalazione dell’UNHCR;
- ammissione umanitaria, su segnalazione, ove richiesto, dell’Agenzia per l’asilo, dell’UNHCR o di altri organismi internazionali competenti;
- ammissione di emergenza, per situazioni di urgente protezione o esigenze mediche immediate.
Il quadro dell’Unione è pensato per offrire arrivi legali e sicuri, aumentare il contributo dell’Unione alle iniziative internazionali e sostenere il partenariato con i paesi terzi che ospitano un numero elevato di persone bisognose di protezione.
Criteri di ammissibilità
Per il reinsediamento e per l’ammissione umanitaria possono essere ammesse, in sostanza, le persone che ricadono nelle categorie di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria richiamate dal regolamento (UE) 2024/1347. Il regolamento elenca inoltre categorie vulnerabili che assumono rilievo per la selezione, tra cui donne e ragazze a rischio, minori, minori non accompagnati, vittime di violenze o torture, persone con esigenze mediche, persone con disabilità e persone per le quali non sia prevedibile una soluzione alternativa duratura.
Nel caso dell’ammissione umanitaria, il testo consente inoltre di prendere in considerazione i familiari di cittadini di paesi terzi o apolidi legalmente residenti in uno Stato membro o di cittadini dell’Unione, con specifiche regole volte a preservare l’unità del nucleo familiare. Sono ricompresi, in particolare, coniuge o partner, figli minori, genitori o altri adulti responsabili di minori non coniugati, fratelli e sorelle, nonché persone a carico per ragioni di gravidanza, malattia grave, disabilità o età avanzata.
Motivi di rifiuto e consenso
Il regolamento prevede motivi obbligatori di rifiuto, fra cui crimini internazionali, reati gravi, atti contrari ai fini e principi delle Nazioni Unite, pericolo per ordine pubblico o sicurezza, segnalazioni nel SIS o in banche dati nazionali, precedente riconoscimento di protezione internazionale o status umanitario nazionale, nonché precedenti rifiuti nei tre anni antecedenti per ragioni di pericolo o segnalazione.
Sono previsti anche motivi facoltativi di rifiuto, tra cui la mancata espressione o la revoca del consenso nei tre anni precedenti, la commissione di altri reati punibili con almeno un anno di reclusione, il rifiuto di partecipare all’orientamento pre-partenza e l’impossibilità dello Stato membro di fornire un sostegno adeguato in ragione della vulnerabilità. La procedura si applica solo a chi abbia prestato consenso e non lo abbia revocato; il consenso può essere considerato implicitamente revocato in caso di mancata collaborazione su dati essenziali o mancata partecipazione al colloquio, salvo eccezioni.
Piano biennale dell’Unione
Il cuore del sistema è il piano biennale dell’Unione, adottato dal Consiglio mediante atto di esecuzione su proposta della Commissione. Il piano fissa:
- il numero totale di persone da ammettere;
- la ripartizione percentuale tra reinsediamento, ammissione umanitaria e ammissione di emergenza;
- la partecipazione e i contributi dei singoli Stati membri;
- le regioni o i paesi terzi di origine dell’ammissione;
- se necessario, i gruppi specifici di persone interessate e le regole di coordinamento locale.
La quota di reinsediamento non deve essere inferiore a circa il 60% del totale. In caso di nuove circostanze, ad esempio una crisi umanitaria imprevista in aree non incluse nel piano, il Consiglio può modificare il piano su proposta della Commissione.
Procedura di ammissione e termini
La procedura inizia con la segnalazione da parte dell’UNHCR per il reinsediamento; per l’ammissione umanitaria, gli Stati membri possono chiedere la segnalazione anche all’Agenzia per l’asilo o ad altri organismi internazionali. Lo Stato membro valuta l’applicabilità del piano e può dare priorità a persone con legami familiari, legami sociali o particolari vulnerabilità.
La registrazione deve includere almeno nome, data di nascita, sesso, cittadinanza, dati del documento di identità o viaggio, data e luogo della registrazione e autorità che registra. Gli Stati membri devono informare gli interessati sugli obiettivi e sulle fasi della procedura e sulle conseguenze della revoca del consenso o del rifiuto di partecipare ai programmi di orientamento.
La decisione di ammissione deve intervenire, di regola, entro sette mesi dalla registrazione, prorogabili di tre mesi per casi complessi. Per l’ammissione di emergenza il termine obiettivo è di un mese. In caso di conclusione positiva, la persona deve entrare nel territorio dello Stato membro, di regola, entro 12 mesi; per l’emergenza è richiesto un trasferimento rapido.
Effetti della conclusione positiva
Se l’esito è positivo, lo Stato membro adotta, a seconda dei casi:
- una decisione di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
- un permesso di soggiorno per i familiari che non soddisfano individualmente i requisiti di protezione;
- nel caso dell’ammissione umanitaria, il riconoscimento della protezione internazionale oppure uno status umanitario nazionale equivalente.
Le decisioni hanno effetti analoghi a quelli previsti dal regolamento (UE) 2024/1347 dopo l’ingresso nel territorio. È inoltre possibile rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di durata illimitata in condizioni più favorevoli ai sensi della direttiva 2003/109/CE.
Organizzazione pratica, integrazione e non discriminazione
Gli Stati membri possono farsi assistere da partner pertinenti per notifiche, orientamento pre-partenza, controlli medici e organizzazione dei viaggi, che devono essere gratuiti ove necessario. Il regolamento insiste sulla non discriminazione in tutte le fasi della procedura e sulla tutela dell’interesse superiore del minore.
Le persone ammesse devono poter accedere alle misure di integrazione previste dal diritto dell’Unione, e gli Stati membri possono richiedere la partecipazione solo se tali misure siano facilmente accessibili, disponibili e gratuite. Sono incoraggiati programmi di orientamento pre-partenza e post-arrivo, con il coinvolgimento, ove possibile, di enti locali e persone già ammesse.
Dati personali e conservazione
Il regolamento contiene una disciplina dettagliata dei dati personali. In generale:
- i dati delle persone ammesse o cui sia stato riconosciuto uno status umanitario nazionale sono conservati per cinque anni dalla registrazione;
- i dati relativi a conclusioni negative o a determinate interruzioni della procedura sono conservati per tre anni;
- se l’interessato acquisisce la cittadinanza di uno Stato membro, i dati devono essere cancellati immediatamente.
Il trattamento da parte delle autorità nazionali deve rispettare il regolamento (UE) 2016/679; quello dell’Agenzia per l’asilo deve rispettare il regolamento (UE) 2018/1725. Il paragrafo 24 dell’articolo 9, relativo alla trasmissione dei dati in conformità dell’Eurodac, si applica dal 12 giugno 2026.
Cooperazione istituzionale e comitato ad alto livello
Per l’attuazione del quadro, gli Stati membri devono designare punti nazionali di contatto e possono nominare funzionari di collegamento nei paesi terzi. L’Agenzia per l’asilo fornisce sostegno tecnico e operativo su richiesta, compresa la formazione del personale e la condivisione di infrastrutture.
È istituito un comitato ad alto livello, presieduto dalla Commissione, con partecipazione di Parlamento europeo, Consiglio, Commissione, Stati membri e inviti ad Agenzia per l’asilo, UNHCR, OIM e altri soggetti. Il comitato consiglia la Commissione sul numero raccomandato di persone da ammettere e sulle aree di provenienza, e la Commissione deve tenere conto del suo lavoro nella preparazione del piano e nelle eventuali modifiche.
Finanziamento e modifica del Fondo Asilo, migrazione e integrazione
Il regolamento chiarisce che il sostegno finanziario agli Stati membri per queste attività è disciplinato dal regolamento (UE) 2021/1147, che viene modificato per adeguare le definizioni e gli importi di incentivo. In particolare, sono previsti:
- 10 000 EUR per ogni persona ammessa tramite reinsediamento;
- 6 000 EUR per ogni persona ammessa tramite ammissione umanitaria o tramite un programma nazionale di reinsediamento;
- 8 000 EUR per ciascuna persona rientrante in specifiche categorie vulnerabili.
Valutazione, riesame ed entrata in vigore
La Commissione deve presentare entro il 12 giugno 2028 una relazione sull’applicazione del regolamento, sui contributi degli Stati membri e sugli sforzi complessivi per intensificare reinsediamento e ammissione umanitaria. Sulla base di tale relazione, Parlamento e Consiglio riesaminano il regolamento entro due anni, su proposta della Commissione.
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione del quadro dell’Unione e natura volontaria degli impegni
L’articolo 1 istituisce un quadro dell’Unione per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria finalizzato ad ammettere cittadini di paesi terzi o apolidi per concedere protezione internazionale o uno status umanitario nazionale equivalente. Gli Stati membri contribuiscono al piano dell’Unione su base volontaria e le indicazioni fornite in sede di comitato ad alto livello restano volontarie. Il regolamento non crea un diritto individuale all’ammissione né un obbligo per gli Stati membri di ammettere persone.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce: reinsediamento, come ammissione su segnalazione UNHCR di persone rifugiate o bisognose di protezione; ammissione umanitaria, su segnalazione, ove richiesto, di Agenzia per l’asilo, UNHCR o altri organismi competenti; ammissione di emergenza, per casi di urgente protezione legale o fisica o di immediate esigenze mediche; e rinvia alla definizione di protezione internazionale del regolamento (UE) 2024/1347.
Obiettivi del quadro e criteri di scelta delle regioni o dei paesi terzi
L’articolo 3 individua gli obiettivi: ingresso legale e sicuro, aumento del contributo dell’Unione alle iniziative internazionali e rafforzamento dei partenariati con i paesi terzi. L’articolo 4 stabilisce che la scelta delle regioni o dei paesi terzi da cui avviene l’ammissione si basa soprattutto sulle Projected Global Resettlement Needs dell’UNHCR, sui margini di miglioramento della protezione nei paesi terzi e sulla portata degli impegni assunti dai paesi terzi.
Condizioni di ammissibilità e categorie vulnerabili
L’articolo 5 indica le condizioni di ammissione. Per il reinsediamento e per l’ammissione umanitaria sono ammesse le persone che rientrano nelle ipotesi di rifugiato o di rischio di danno grave richiamate dal regolamento (UE) 2024/1347. Per l’ammissione occorre inoltre appartenere a categorie vulnerabili elencate nel regolamento, tra cui donne e ragazze a rischio, minori, vittime di violenza o tortura, persone con esigenze mediche o disabilità, persone bisognose di protezione legale o fisica e persone per le quali non è prevedibile una soluzione alternativa duratura. Per l’ammissione umanitaria possono essere ammessi anche familiari di persone legalmente residenti in uno Stato membro o di cittadini dell’Unione, secondo l’elenco dettagliato del paragrafo 4.
Motivi di rifiuto dell’ammissione
L’articolo 6 prevede motivi obbligatori e facoltativi di rifiuto. L’ammissione è rifiutata, tra l’altro, a persone già titolari di diritti equivalenti alla cittadinanza nel paese di residenza, a chi abbia commesso crimini internazionali o altri reati gravi, a chi rappresenti un pericolo per comunità, ordine pubblico, sicurezza o salute pubblica, a chi sia segnalato nel SIS o in banche dati nazionali ai fini del rifiuto d’ingresso, a chi sia già beneficiario di protezione internazionale o status umanitario nazionale e a chi sia stato rifiutato nei tre anni precedenti per i motivi di pericolo o segnalazione. L’articolo prevede anche motivi facoltativi, come il mancato consenso, la commissione di altri reati punibili con almeno un anno di reclusione, il rifiuto di partecipare all’orientamento pre-partenza o l’impossibilità dello Stato membro di offrire adeguato sostegno per vulnerabilità.
Consenso e revoca implicita
L’articolo 7 subordina la procedura di ammissione al consenso della persona interessata, che può essere revocato anche rifiutando l’ammissione in uno specifico Stato membro. La mancata collaborazione nella fornitura di dati essenziali o nella partecipazione al colloquio personale può comportare una revoca implicita del consenso, salvo specifiche eccezioni legate all’informazione ricevuta o a circostanze non imputabili all’interessato.
Piano biennale dell’Unione
L’articolo 8 stabilisce che il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, un piano biennale dell’Unione nell’anno precedente il biennio di attuazione. Il piano indica il numero totale di persone da ammettere, la ripartizione tra reinsediamento, ammissione umanitaria e ammissione di emergenza, i contributi degli Stati membri e le regioni o i paesi terzi di origine dell’ammissione. La quota di reinsediamento non deve essere inferiore a circa il 60% del totale. Il piano può essere modificato in caso di nuove circostanze, inclusa una crisi umanitaria imprevista fuori dalle aree già incluse.
Procedura di ammissione, termini e contenuto delle decisioni
L’articolo 9 disciplina l’intera procedura: segnalazione da parte dell’UNHCR per il reinsediamento e, per l’ammissione umanitaria, anche da parte dell’Agenzia per l’asilo o di altri organismi internazionali; registrazione dei dati essenziali; informativa sugli obiettivi, sulle fasi della procedura e sulle conseguenze della revoca del consenso; valutazione dell’ammissibilità e dei motivi di rifiuto; eventuale valutazione completa da parte dell’UNHCR. La conclusione deve essere adottata entro sette mesi dalla registrazione, prorogabili di tre mesi per casi complessi; per l’ammissione di emergenza il termine obiettivo è un mese. In caso di esito positivo, lo Stato membro adotta le decisioni sul riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria, sul rilascio del permesso di soggiorno per familiari o, per l’ammissione umanitaria, sul riconoscimento della protezione internazionale o di uno status umanitario nazionale.
Ingresso, viaggio, orientamento e non discriminazione
Sempre l’articolo 9 impone agli Stati membri di compiere ogni sforzo per garantire l’ingresso entro 12 mesi dalla conclusione positiva, e per l’emergenza il trasferimento rapido. È prevista la possibilità di organizzare il viaggio, i controlli medici e il trasferimento gratuito, nonché programmi di orientamento pre-partenza gratuiti e accessibili, con informazioni su diritti, doveri, lingua e contesto socio-culturale. La procedura deve svolgersi senza discriminazioni per i motivi tipici elencati nel testo.
Dati personali e conservazione
L’articolo 9 contiene una disciplina specifica del trattamento dei dati. I dati delle persone cui è concessa protezione internazionale o status umanitario sono conservati per cinque anni dalla registrazione; quelli relativi a conclusioni negative o ad alcune interruzioni della procedura per tre anni; se la persona acquisisce la cittadinanza di uno Stato membro, i dati devono essere cancellati immediatamente. Il paragrafo 24, relativo alla trasmissione dei dati a norma dell’Eurodac, si applica dal 12 giugno 2026.
Cooperazione operativa e supporto dell’Agenzia per l’asilo
L’articolo 10 prevede che gli Stati membri designino punti nazionali di contatto e possano nominare funzionari di collegamento nei paesi terzi. L’Agenzia per l’asilo può sostenere gli Stati membri su richiesta o se previsto dal piano dell’Unione, tramite coordinamento tecnico, formazione, assistenza nella procedura, comunicazione di informazioni, condivisione di infrastrutture e cooperazione con paesi terzi. Sono possibili anche forme di assistenza da parte di partner pertinenti per le attività pratiche e di notifica.
Comitato ad alto livello
L’articolo 11 istituisce un comitato ad alto livello composto da rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione e degli Stati membri, con partecipazione invitata di Agenzia per l’asilo, UNHCR, OIM e altri soggetti pertinenti. Il comitato è presieduto dalla Commissione, si riunisce almeno una volta l’anno e fornisce consulenza sulle questioni di attuazione, inclusi il numero raccomandato di persone da ammettere e le regioni o i paesi terzi interessati. La Commissione pubblica i verbali, salvo eccezioni legate alla tutela di interessi pubblici o privati.
Associazione di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera e sostegno finanziario
L’articolo 12 invita Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera ad associarsi all’attuazione del piano dell’Unione. L’articolo 13 rinvia al regolamento (UE) 2021/1147 per il sostegno finanziario agli Stati membri, poi modificato dal presente regolamento.
Modifiche al regolamento (UE) 2021/1147
L’articolo 14 aggiorna le definizioni del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, allineando i concetti di ammissione umanitaria e reinsediamento al nuovo quadro. Modifica anche l’articolo 19 del regolamento (UE) 2021/1147: gli Stati membri ricevono 10 000 EUR per ogni persona ammessa tramite reinsediamento nell’ambito del quadro dell’Unione; 6 000 EUR per ogni persona ammessa tramite ammissione umanitaria o in un programma nazionale di reinsediamento; e 8 000 EUR per le persone appartenenti a specifiche categorie vulnerabili (donne e minori a rischio, minori non accompagnati, persone con esigenze mediche gestibili solo tramite ammissione umanitaria, persone bisognose di ammissione per ragioni di protezione giuridica o fisica, comprese le vittime di violenza o tortura).
Valutazione, riesame ed entrata in vigore
L’articolo 15 impone alla Commissione di presentare entro il 12 giugno 2028 una relazione sull’applicazione del regolamento, sui contributi degli Stati membri e sugli sforzi complessivi di reinsediamento e ammissione umanitaria; la relazione può essere accompagnata da proposte. Gli Stati membri devono fornire le informazioni necessarie. Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano poi il regolamento entro due anni dalla relazione, su proposta della Commissione. L’articolo 16 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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