Cassazione Penale, Sentenza n. 18221/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di appello che: 1) avrebbe omesso nel dispositivo la conferma espressa della condanna per il capo b) dopo l'assoluzione dal capo c) (vizio formale); 2) non avrebbe rideterminato/ne motivato la durata delle pene accessorie fallimentari dopo la rideterminazione della pena principale, in violazione dei criteri dettati dalle Sezioni Unite (art. 216 legge fall., art. 133 cod. pen.); 3) mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., nonostante il ridotto valore degli automezzi distratti; 4) utilizzazione, ai fini della condanna, delle dichiarazioni rese dall'imputato al curatore fallimentare in contraddizione con le garanzie contro l'autoincriminazione e la giurisprudenza della Corte EDU (artt. 63 e 64 cod. proc. pen., artt. 11 e 117 Cost., art. 6 CEDU).
La decisione
La Corte di legittimità ha parzialmente accolto il ricorso: ha ritenuto infondati il primo, il terzo e il quarto motivo e ha accolto il secondo motivo nei limiti indicati. In particolare: 1) l'omissione di una conferma espressa nel dispositivo non ha determinato nullità perché, dalla motivazione e dal contesto, risulta chiaramente la conferma della condanna per il capo b); 2) la sentenza è stata annullata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e la Corte ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio su quel punto, dovendosi applicare il principio delle Sezioni Unite che richiede una determinazione individualizzata e motivata delle pene accessorie; 3) il rigetto dell'attenuante ex art. 219, comma 3, legge fall. è stato ritenuto adeguatamente motivato dalla Corte territoriale con riferimento al numero e alla funzione degli automezzi distratti; 4) le dichiarazioni rese al curatore e inserite nella relazione ex art. 33 legge fall. sono utilizzabili come prova documentale e la giurisprudenza di legittimità non ritiene applicabile, nello specifico ambito fallimentare, il regime di inutilizzabilità evocato dalla Corte EDU (Saunders, Kansal). Il ricorso è dunque annullato limitatamente alla durata delle pene accessorie; per il resto è rigettato.
Norme richiamate
art. 546, comma 3, cod. proc. pen.
L'omessa esplicita conferma nel dispositivo, in caso di riforma parziale, non determina nullità quando coordinamento tra dispositivo e motivazione permetta di ricostruire con certezza il contenuto precettivo della decisione
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
Le pene accessorie previste per i reati fallimentari non sono più automaticamente determinate; la loro durata va stabilita dal giudice in modo individualizzato e motivato
art. 133 cod. pen.
I criteri generali per la commisurazione della pena (tenuità, gravità, personalità del reo, ecc.) devono essere applicati anche nella determinazione delle pene accessorie fallimentari, con motivazione specifica se la durata resta invariata rispetto al primo grado
Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)
Principio secondo cui la durata delle pene accessorie per i reati fallimentari va determinata sul caso concreto e non consegue più automaticamente alla condanna principale
art. 219, comma 3, legge fallimentare
La circostanza attenuante prevista è valutabile dal giudice di merito; nel caso concreto è stata esclusa perché la distrazione ha riguardato più beni funzionali all'impresa, non potendosi ritenere di speciale tenuità
artt. 63 e 64 cod. proc. pen.
Le norme sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni non sono applicabili alle dichiarazioni rese al curatore fallimentare: il curatore non è autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria e le sue relazioni costituiscono prova documentale acquisibile
art. 33 legge fallimentare
La relazione del curatore ai sensi dell'art. 33 è documentazione processuale legittimamente acquisibile e le dichiarazioni del fallito in essa contenute possono essere valutate come prova
Corte EDU, Saunders c. Regno Unito (17/12/1996) e Kansal c. Regno Unito (27/04/2004)
I principi contro l'autoincriminazione enunciati dalla Corte EDU non sono automaticamente trasferibili alla disciplina italiana del fallimento quando la figura e i poteri del curatore sono strutturalmente diversi da quelli dei contesti esaminati dalla Corte EDU
Sez. 5, n. 38431 del 17/05/2019 (Giavara)
Giurisprudenza di legittimità che conferma l'utilizzabilità, nell'ordinamento italiano, delle dichiarazioni rese al curatore e contenute nella relazione ex art. 33
Sez. 2, n. 32907 del 03/05/2017
Principio relativo al coordinamento tra motivazione e dispositivo: la mancanza di formula espressa può essere sanata se la motivazione e il contesto consentono di individuare il comando giudiziale
Massime di principio
- L'omissione formale nel dispositivo non è automaticamente causa di nullità se, dal coordinamento tra motivazione e dispositivo, risulta con certezza il contenuto della decisione
- A seguito delle Sezioni Unite (Suraci), la durata delle pene accessorie nei reati fallimentari va determinata in modo individualizzato e motivato ex art. 133 cod. pen.; l'omessa motivazione su tale punto comporta annullamento e rinvio limitato
- Le dichiarazioni rese al curatore fallimentare e inserite nella relazione ex art. 33 sono documenti acquisibili e utilizzabili a fini probatori: la tutela contro l'autoincriminazione prevista dal codice di procedura penale non si estende automaticamente a tali dichiarazioni
- Il riesame da parte della Cassazione del mancato riconoscimento di attenuanti è limitato al controllo di legittimità sulla motivazione; non è consentita una rivalutazione del merito se la motivazione dei giudici di merito è logica e coerente
- La Corte di cassazione può annullare la sentenza limitatamente a singoli profili (es. motivazione sulle pene accessorie) e disporre il rinvio per nuovo giudizio su quel punto, senza invalidare l'intero dispositivo
- In impugnazione è utile chiedere espressa statuizione anche sulle pene accessorie quando si contesta la rideterminazione della pena principale, per evitare l'insorgere di vizi motivazionali impugnabili
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