Sentenza n. 126/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento - del provvedimento RIF. 512/2025, datato 14/07/2025, emesso dal Comune di Giardini Naxos - III settore Ufficio SUAP; - di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di inibizione dell’attività esercitata mediante apparecchi automatici, con ritiro della relativa SCIA, e di limitazione dell’attività di parrucchiera ai locali risultanti dalla SCIA del 2015
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, conduttrice dell’immobile e titolare delle attività di parrucchiera e di vendita mediante apparecchi automatici, ha impugnato il provvedimento comunale adottato dopo una comunicazione di avvio del procedimento e la presentazione di osservazioni. Il Comune aveva contestato il frazionamento dell’unità immobiliare e la realizzazione di una tettoia e di un ampliamento su area demaniale, eseguiti senza i prescritti titoli abilitativi del Demanio, del Comune, del Genio Civile e della Soprintendenza, ritenendo compromesse le SCIA relative alle due attività e disponendo la cessazione immediata dell’attività di vendita mediante apparecchi automatici. La ricorrente ha dedotto: 1) l’illegittimità dell’asserito annullamento in autotutela della SCIA, poiché la SCIA è un atto privato e non un provvedimento amministrativo annullabile; 2) la violazione dell’art. 19 l. 241/1990, sostenendo che, decorso il termine ordinario, l’Amministrazione avrebbe potuto intervenire solo alle condizioni dell’art. 21-nonies e avrebbe dovuto preferire una misura conformativa, concedendo un termine per spostare le apparecchiature automatiche all’interno dei locali; 3) la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza per l’immediata cessazione dell’attività; 4) il difetto di motivazione e la violazione della trasparenza, per la mancata indicazione delle specifiche norme poste a fondamento del provvedimento, nonché la lesione del diritto di difesa. Il Comune ha sostenuto che il ritiro della SCIA, conseguente all’irregolarità urbanistico-edilizia dell’immobile, costituiva un atto vincolato e doveroso e che la motivazione illustrava comunque con sufficienza i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la SCIA non è un provvedimento amministrativo tacito, ma un atto privato che abilita direttamente l’esercizio dell’attività. Tuttavia, l’Amministrazione dispone, ai sensi dell’art. 19, comma 3, l. 241/1990, di poteri inibitori, repressivi e conformativi entro sessanta giorni dalla presentazione della segnalazione e, decorso tale termine, può esercitare tardivamente tali poteri alle condizioni dell’art. 21-nonies l. 241/1990. Il provvedimento comunale, pur denominato di annullamento e inibizione, non integra tecnicamente l’annullamento di un provvedimento amministrativo inesistente, ma costituisce esercizio tardivo del potere inibitorio, soggetto alle garanzie più rigorose dell’autotutela. È stato respinto anche il motivo relativo alla conformazione: l’art. 21-nonies non impone all’Amministrazione di concedere sempre un termine per adeguare l’attività alle regole urbanistiche ed edilizie, sicché i principi di proporzionalità e adeguatezza non fondano un obbligo di adottare una misura conformativa in luogo dell’inibizione. La società può eventualmente presentare una nuova SCIA dopo la rimozione delle opere incompatibili. Il vizio di motivazione è stato escluso perché l’art. 3 l. 241/1990 richiede l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione, ma non necessariamente la puntuale citazione delle disposizioni normative. Nel caso concreto, il provvedimento indicava il frazionamento dell’immobile e la realizzazione della tettoia senza i necessari titoli abilitativi, nonché la compromissione delle SCIA e l’assenza dei requisiti e presupposti di legge. Tali indicazioni erano sufficienti a rendere comprensibili le ragioni della decisione. Il TAR ha inoltre rilevato che una precedente sentenza della stessa Sezione aveva respinto il ricorso contro la presupposta ordinanza di demolizione, sicché l’inibizione dell’attività risultava anche atto vincolato conseguente all’accertata illegittimità delle opere. Spese compensate per la peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 19 l. 241/1990
Il comma 3 dell'art. 19 attribuisce alla Pubblica Amministrazione un triplice ordine di poteri (inibitori, repressivi e conformativi), esercitabili entro il termine ordinario di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA.
La SCIA è un atto privato e non un provvedimento amministrativo tacito; l’Amministrazione esercita su di essa poteri inibitori, repressivi e conformativi. Decorso il termine ordinario, tali poteri possono essere esercitati alle condizioni previste dall’art. 21-nonies.
art. 21-nonies l. 241/1990
Sussistendo un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità, deve operarsi un bilanciamento fra gli interessi coinvolti e, per i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei privati, il potere debba essere esercitato entro il termine massimo di diciotto mesi.
Il potere inibitorio tardivo sulla SCIA è subordinato alle condizioni e alle garanzie proprie dell’autotutela. La disposizione non impone all’Amministrazione di concedere necessariamente un termine per la conformazione dell’attività.
art. 3 l. 241/1990
L’indicazione delle “ragioni giuridiche alla base della decisione giuridica” non corrisponde necessariamente ai soli riferimenti normativi.
L’obbligo di motivazione è assolto quando il provvedimento espone i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sostanziali della decisione in modo chiaro e comprensibile; non è indispensabile la puntuale indicazione delle specifiche disposizioni normative applicate.
art. 24 Cost.
La censura riferita alla lesione del diritto di difesa è stata respinta unitamente al motivo sul difetto di motivazione, ritenendo il provvedimento sufficientemente chiaro e comprensibile.
art. 7 l. 241/1990
La censura è stata prospettata dalla ricorrente con riferimento alla trasparenza e alla difesa, ma non è stata accolta; il procedimento era stato preceduto dalla comunicazione di avvio e dalla presentazione di osservazioni.
Massime di principio
- La SCIA non costituisce un provvedimento amministrativo tacito, ma un atto privato che abilita direttamente l’esercizio di un’attività liberalizzata; l’Amministrazione esercita su di essa i poteri previsti dall’art. 19 l. 241/1990.
- Entro il termine ordinario previsto dall’art. 19, comma 3, l. 241/1990, l’Amministrazione può esercitare poteri inibitori, repressivi e conformativi; decorso tale termine, l’intervento è ancora possibile alle condizioni più rigorose richiamate dall’art. 21-nonies l. 241/1990.
- Il provvedimento comunale tardivo di ritiro e inibizione di un’attività oggetto di SCIA non annulla tecnicamente un precedente provvedimento amministrativo, ma costituisce esercizio tardivo del potere inibitorio, soggetto alle garanzie procedimentali dell’autotutela.
- L’art. 21-nonies l. 241/1990 non impone all’Amministrazione di concedere in ogni caso un termine per la conformazione dell’attività; i principi di proporzionalità e adeguatezza possono orientare l’interpretazione della disposizione, ma non possono introdurre un obbligo contrastante con il suo contenuto letterale.
- L’obbligo di motivazione ex art. 3 l. 241/1990 non richiede necessariamente la puntuale citazione delle norme applicate: è sufficiente che il provvedimento esponga in modo chiaro e comprensibile i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sostanziali della decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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