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Sentenza

Sentenza n. 3586/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 00603/2026, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202603672

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaRito elettorale

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia - Brescia che aveva respinto il ricorso contro l'esclusione della candidatura alla carica di consigliere comunale nel Comune di Magasa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni elettorali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato aveva impugnato l'esclusione disposta dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Salò, motivata dalla causa di incandidabilità prevista dall'art. 56, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 267/2000, in quanto egli ricopriva ancora la carica di consigliere comunale presso un diverso Comune. Deduceva che le dimissioni da tale carica erano state redatte e sottoscritte il 24 aprile 2026, prima della presentazione della candidatura, e consegnate nello stesso giorno a soggetti terzi; la successiva trasmissione via PEC e protocollazione presso il Comune, avvenute il 27 e 28 aprile, avrebbero costituito meri adempimenti formali. Invocava inoltre il favor partecipationis, l'interpretazione restrittiva delle cause limitative dell'elettorato passivo e, in via subordinata, sosteneva che la causa ostativa sarebbe comunque cessata il 27 aprile, prima della pubblicazione delle liste e della conoscibilità della candidatura da parte degli elettori, senza lesione della par condicio. In appello deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 56 d.lgs. n. 267/2000 e 51 Cost., erronea individuazione del momento rilevante per la rimozione della causa di incandidabilità e sproporzione dell'esclusione. Il Consiglio di Stato ha dichiarato nuova e quindi inammissibile la censura relativa alla consegna delle dimissioni a soggetti terzi, perché non dedotta in primo grado, e ha comunque esaminato il rilievo dei requisiti formali dell'atto di dimissioni.

La decisione

L'appello è stato respinto e la sentenza di primo grado è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il divieto previsto dall'art. 56, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 267/2000 costituisca un requisito della candidatura e una causa di incandidabilità, da verificare prima dell'accettazione della candidatura e comunque prima della presentazione della lista. Al momento dell'accettazione e della presentazione della candidatura l'appellante era ancora consigliere comunale in carica presso altro Comune. Ai sensi dell'art. 38, comma 8, d.lgs. n. 267/2000, le dimissioni devono essere indirizzate al consiglio comunale, presentate personalmente presso l'ente e assunte immediatamente al protocollo; trattandosi di atto unilaterale recettizio, la sola redazione o sottoscrizione, priva peraltro di data certa, non produce l'effetto estintivo della carica. La trasmissione via PEC del 27 aprile e la presentazione personale con protocollazione del 28 aprile erano successive alla presentazione della candidatura e non potevano sanare la carenza originaria del requisito. La causa di incandidabilità opera ex ante e impone l'esclusione vincolata, senza consentire all'amministrazione di ponderare la tardiva rimozione dell'impedimento, la distanza tra i Comuni, l'assenza di campagna elettorale o la mancata conoscibilità della candidatura. Le dimissioni successive sono state qualificate come postume e inidonee a sanare l'originaria incandidabilità. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della fattispecie e della natura degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 56 d.lgs. n. 267/2000

    «I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale».

    La disposizione configura un requisito della candidatura e una causa di incandidabilità, che deve essere rimossa prima dell'accettazione della candidatura e comunque prima della presentazione della lista; la sua mancanza impone l'esclusione vincolata.

  • art. 38, comma 8, d.lgs. n. 267/2000

    «Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione […]. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci […]».

    La norma stabilisce, in via generale, forma e modalità necessarie per l'efficacia delle dimissioni del consigliere. Le dimissioni, quali atto unilaterale recettizio, producono effetti solo quando siano presentate presso l'ente secondo le modalità previste; la mera sottoscrizione non è sufficiente.

  • art. 60, comma 1, n. 12, d.lgs. n. 267/2000

    La disposizione è richiamata per distinguere le cause di ineleggibilità, rilevanti al momento successivo delle elezioni, dalle cause di incandidabilità disciplinate dall'art. 56 e operanti già nella fase di presentazione della candidatura.

  • art. 60, comma 3, d.lgs. n. 267/2000

    È richiamata per evidenziare che il legislatore prevede, per le cause di ineleggibilità, la possibilità di rimozione entro un termine definito, soluzione non applicabile alla causa di incandidabilità prevista dall'art. 56.

  • art. 51 Cost.

    È invocato dall'appellante a tutela dell'elettorato passivo, ma il giudice ritiene che tale principio non impedisca l'esclusione quando la fattispecie legale di incandidabilità sia integrata e imponga una determinazione vincolata.

Massime di principio

  • Il divieto per un consigliere comunale in carica di candidarsi alla medesima carica in altro Comune costituisce un requisito della candidatura e integra una causa di incandidabilità, distinta dalle cause di ineleggibilità e incompatibilità.
  • La causa di incandidabilità deve essere rimossa prima dell'accettazione della candidatura e, comunque, prima della presentazione della lista; la rimozione successiva non sana la carenza originaria e non impedisce l'esclusione del candidato.
  • Le dimissioni del consigliere comunale, in quanto atto unilaterale recettizio, diventano efficaci solo con la presentazione personale presso l'ente destinatario e l'immediata assunzione al protocollo secondo l'art. 38, comma 8, d.lgs. n. 267/2000; la mera redazione o sottoscrizione dell'atto non è sufficiente.
  • Quando la causa di incandidabilità prevista dalla legge è integrata al momento della candidatura, l'esclusione è un atto vincolato e non può essere evitata invocando la successiva cessazione dell'impedimento, l'assenza di concreta lesione della par condicio o valutazioni di proporzionalità e interesse pubblico.
  • Nel giudizio d'appello è inammissibile per novità la deduzione di fatti e circostanze non prospettati nel ricorso di primo grado, come la consegna delle dimissioni a soggetti diversi dall'ente destinatario.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorioRito elettoraleAppello
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicità

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