Sentenza n. 156/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della Sentenza n. 215/2024, RG 68/2024, resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro in data 20/06/2024 (DOC. 1) e notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l’appello in data 25/06/2024 (DOC. 2), non impugnata e perciò passata in giudicato, come da attestazione allegata (DOC. 3);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, divenuta irrevocabile. Tale pronuncia aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme relative agli anni scolastici interessati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza all'amministrazione e dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, rilevando che era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'amministrazione. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, poiché il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato e non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato un commissario ad acta, individuato nel dirigente della struttura ministeriale indicata in motivazione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, volto a ottenere l'esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il ricorso di ottemperanza è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
È la disposizione attributiva del beneficio riconosciuto alla ricorrente dal giudice del lavoro.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione del titolo giudiziale, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce una somma a carico dell'amministrazione integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l'adempimento integrale del giudicato, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine fissato dal giudice dell'ottemperanza, è possibile nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore.
- L'amministrazione che non contesta l'inadempimento e si costituisce solo formalmente può essere condannata alle spese del giudizio di ottemperanza quando l'inadempimento sussisteva al momento della proposizione del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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