Sentenza n. 13649/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento – previa tutela cautelare del rigetto della domanda di visto d’ingresso per motivi di lavoro dell’Ambasciata d’Italia in New Delhi (Repubblica dell’India) D/6278/2025 notificato il 18/10/2025 in relazione al nulla osta P-UD/L/Q/2025/100432 dello Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) di Udine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato, nonostante il nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Udine
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato adottato dall’Ambasciata d’Italia a New Delhi, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare e formulando anche una domanda di risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio, prima dell’esame della domanda cautelare, l’amministrazione ha rilasciato il visto precedentemente negato. Il rilascio ha soddisfatto integralmente l’interesse sostanziale perseguito con l’impugnazione. Quanto alla domanda risarcitoria, il ricorrente non ha allegato e provato puntualmente gli elementi costitutivi della responsabilità dell’amministrazione né le conseguenze pregiudizievoli concretamente subite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso impugnatorio per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il rilascio del visto nelle more del giudizio ha attribuito al ricorrente il bene della vita integralmente coincidente con il petitum. Ha respinto la domanda di risarcimento del danno, rilevando che l’onere probatorio imponeva al ricorrente di dimostrare gli elementi costitutivi della responsabilità civile del MAECI e i pregiudizi subiti. Il giudice ha escluso che la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. potesse supplire all’assenza di prova dell’esistenza stessa di un danno risarcibile: tale disposizione opera soltanto quando il danno sia provato nella sua esistenza, ma non sia quantificabile nel preciso ammontare. Le spese sono state poste a carico del MAECI secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché il visto è stato rilasciato soltanto dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il ricorso impugnatorio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente.
art. 1226 c.c.
“non può essere provato nel suo preciso ammontare”
La liquidazione equitativa presuppone la prova dell’esistenza di un danno risarcibile; non può essere utilizzata per supplire alla mancata prova del danno.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria richiede l’allegazione e la prova degli elementi costitutivi della responsabilità dell’amministrazione e del pregiudizio concretamente subito.
Massime di principio
- Il rilascio, nelle more del giudizio, del titolo amministrativo richiesto e integralmente corrispondente al bene della vita perseguito determina la sopravvenuta carenza d’interesse e l’improcedibilità dell’azione di annullamento ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Chi agisce per il risarcimento del danno da attività amministrativa deve allegare e provare gli elementi costitutivi della responsabilità della pubblica amministrazione e il pregiudizio concretamente subito.
- La liquidazione equitativa del danno è possibile soltanto quando l’esistenza di un danno risarcibile sia stata provata e ne risulti impossibile o particolarmente difficile la precisa quantificazione; essa non supplisce alla mancata prova dell’an debeatur.
- Quando l’amministrazione soddisfa l’interesse del ricorrente soltanto dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se la domanda impugnatoria è dichiarata improcedibile.
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