Ordinanza n. 52/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Provincia di Sassari sull'istanza prot. PM SA/179/2024/P trasmessa all'indirizzo dell'amministrazione provinciale in data 5 agosto 2024 e avente ad oggetto “(ID SIN_49, ID AREA_2145) SIN “Aree industriali di Porto Torres” - “PROGETTO NURAGHE - Progetto Operativo di Bonifica sui suoli delle aree Palte Fosfatiche, Minciaredda e Peci DMT ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.”. Autorizzazione Integrata Ambientale n° 2 del 13/07/2018. Istanza di Riesame prescrizioni relative alla gestione dei materiali di scavo previste dal “Protocollo operativo di gestione materiali"; ovvero per la declaratoria dell’obbligo della Provincia di Sassari di concludere con un provvedimento espresso il procedimento riesame di cui all’istanza della Società del 5 agosto 2024; con conseguente accertamento della fondatezza della pretesa ex art. 31 comma 3 c.p.a., e per la condanna della Provincia di Sassari a provvedere al rilascio del provvedimento di riesame dell’AIA n. 2 del 13 luglio 2018 ai sensi dell’art. 29 – octies del D.lgs. n. 152/2006, entro il termine di 30 giorni ovvero nel termine che risulterà più opportuno a Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale; nonché per la nomima di un commissario ad acta che provveda in luogo ed a spese della Regione nel caso di perdurante inerzia di quest’ultima oltre il termine fissato dal TAR.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riesame delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2 del 13 luglio 2018 relative alla gestione dei materiali di scavo
Esito
La controversia
La società ha proposto azione avverso il silenzio della Provincia di Sassari, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e dell'obbligo di concludere con un provvedimento espresso il procedimento di riesame dell'AIA, ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/2006, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il TAR ha rilevato preliminarmente che il ricorso era stato notificato alla Provincia di Sassari, anziché alla Città Metropolitana di Sassari, divenuta pienamente operativa dal 1° aprile 2025, prima della notificazione del ricorso. Poiché l'amministrazione competente non si era costituita, la questione processuale è stata trattata d'ufficio in camera di consiglio. La ricorrente ha beneficiato della valutazione di errore scusabile, ricollegata alla particolare complessità della successione tra Provincia e Città Metropolitana.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda avverso il silenzio nel merito. Ritenuto scusabile l'errore relativo all'individuazione dell'amministrazione destinataria della notificazione, in ragione della complessa successione tra Provincia e Città Metropolitana di Sassari e alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021, ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso. Ha assegnato alla ricorrente 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per rinnovare la notifica e ulteriori 15 giorni per depositare la prova dell'adempimento. Ha fissato la prosecuzione della causa alla camera di consiglio del 22 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, c.p.a.
con conseguente accertamento della fondatezza della pretesa
La ricorrente ha invocato la disposizione nell'ambito dell'azione contro il silenzio, chiedendo l'accertamento della fondatezza della propria pretesa.
art. 41, commi 2-3, c.p.a.
Richiamato dal TAR quale disciplina rilevante per la notificazione del ricorso.
art. 44, commi 3-4, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per disporre la rinnovazione della notificazione.
art. 29-octies d.lgs. 152/2006
Indicato dalla ricorrente quale fondamento della richiesta di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
sentenza Corte costituzionale 9 luglio 2021, n. 148
Richiamata dal TAR a sostegno della rinnovazione della notifica e della riconoscibilità dell'errore scusabile nella complessa successione tra enti.
Massime di principio
- Quando la successione istituzionale tra amministrazioni renda obiettivamente complessa l'individuazione dell'ente competente e il ricorso sia notificato all'ente antecedente anziché a quello subentrato, il giudice può riconoscere l'errore scusabile e disporre la rinnovazione della notificazione, anziché definire il giudizio in rito.
- La rinnovazione della notificazione disposta dal giudice deve essere eseguita entro il termine assegnato, con successivo deposito della prova dell'adempimento nel termine stabilito; la causa resta interlocutoria sino alla verifica della regolare instaurazione del contraddittorio.
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