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Sentenza

Sentenza del 22/09/2016 n. 5398 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IRPEF - Banca Commerciale Italiana - Fondo per i dipendenti - Trattenuta - Tassazione per prestazioni periodiche - Criterio - Prestazioni in unica soluzione - Applicazione - Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il criterio di tassazione applicato alla somma ricevuta dal Fondo, sostenendo che dovesse essere trattata come una prestazione periodica e beneficiare della relativa percentuale di riduzione dell'imponibile prevista dall'art. 48, comma 7-bis, del T.U.I.R., introdotto dall'art. 11, comma 8, della legge n. 335 del 1995. La prestazione, tuttavia, era stata corrisposta in un'unica soluzione, sebbene tale modalità derivasse dalle vicende della liquidazione del Fondo.

La decisione

La sentenza ha escluso l'applicazione del regime agevolato previsto per le prestazioni periodiche. Il criterio di tassazione e la relativa riduzione dell'imponibile possono applicarsi solo quando la prestazione conserva effettivamente natura periodica; non sono applicabili quando l'erogazione avviene in un'unica soluzione, anche se l'importo avrebbe potuto essere corrisposto periodicamente o se la corresponsione unica dipende dalla liquidazione del Fondo. La pretesa del contribuente è stata quindi respinta.

Norme richiamate

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), art. 48, comma 7

    La disposizione disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente e il trattamento fiscale delle somme corrisposte al dipendente.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), art. 48, comma 7-bis

    Il regime di tassazione con riduzione dell'imponibile è riferito alle prestazioni periodiche e presuppone che l'erogazione mantenga effettivamente carattere periodico.

  • Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, comma 8

    La norma ha introdotto il criterio agevolato di tassazione richiamato per determinate prestazioni periodiche, ma tale criterio non si estende alle prestazioni corrisposte in un'unica soluzione.

Massime di principio

  • Per applicare un regime fiscale previsto per le prestazioni periodiche occorre verificare la modalità effettiva di erogazione, non soltanto la natura originaria o teorica della prestazione.
  • Una somma pagata in un'unica soluzione non diventa periodica solo perché deriva da un rapporto o da un fondo che prevedeva, in astratto, pagamenti periodici.
  • Le vicende della liquidazione del fondo o la scelta di accorpare più rate non consentono automaticamente di applicare il regime fiscale agevolato previsto per le prestazioni periodiche.
  • In situazioni analoghe è necessario distinguere tra prestazione sostanzialmente periodica, con pagamenti regolari e reiterati, e prestazione unitaria, anche se riferita a diritti maturati nel tempo.
  • L'agevolazione fiscale deve essere interpretata secondo i presupposti espressamente previsti dalla legge e non può essere estesa per analogia a fattispecie diverse.

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