Sentenza del 18/10/2017 n. 4168 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Iva - Contratti di coassicurazione - Esenzione ed onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato il provvedimento di irrogazione delle sanzioni IVA relative all'anno 2006. La controversia riguardava le commissioni di delega corrisposte da E.A.I. S.p.A. a H.A. nell'ambito di contratti di coassicurazione e contabilizzate in regime di esenzione IVA. Secondo l'Agenzia, tali commissioni remuneravano un servizio autonomo e oneroso, derivante dalla clausola di delega, non riconducibile direttamente a un'operazione assicurativa esente. La società sosteneva invece che le prestazioni delegate fossero parte integrante dell'attività assicurativa o, quantomeno, accessorie alla prestazione principale esente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale. Ha ritenuto applicabile in modo restrittivo l'esenzione IVA per le operazioni assicurative e ha stabilito che, anche nei contratti di coassicurazione con clausola di delega, il contribuente deve dimostrare sia l'idoneità economica delle prestazioni a integrare un servizio assicurativo sia l'esistenza di un rapporto contrattuale tra il prestatore e l'assicurato. E.A.I. S.p.A. non aveva prodotto i contratti o altra documentazione idonea a dimostrare tali elementi, limitandosi a depositare pronunce, un interpello e una nota associativa. È stato quindi confermato il provvedimento di irrogazione delle sanzioni IVA per le operazioni esenti del 2006. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del grado di giudizio, liquidate in euro 1.064,00.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 633/1972
"operazioni di assicurazione"
L'esenzione IVA deve essere interpretata restrittivamente, in quanto deroga al principio ordinario di imponibilità. Essa può estendersi alle prestazioni che, sotto il profilo economico, costituiscono un'unica operazione assicurativa, purché siano dimostrati gli elementi sostanziali del servizio assicurativo e il rapporto contrattuale con l'assicurato.
Art. 10, commi 2 e 9, d.P.R. n. 633/1972
Richiamati dalla contribuente per sostenere l'esenzione delle prestazioni di delega o la loro accessorietà rispetto alla prestazione assicurativa principale; la Commissione non ha accolto tale ricostruzione per mancanza di prova concreta.
Artt. 112 e 115 cod. proc. civ.
Invocati dall'Agenzia per contestare un'asserita alterazione o erronea valutazione delle proprie difese da parte della sentenza di primo grado. La decisione viene però definita soprattutto sulla base dei principi sostanziali in materia di esenzione IVA e onere della prova.
Cassazione civile, sez. tributaria, n. 22429/2016
La pronuncia stabilisce che l'esenzione IVA per le operazioni assicurative può riguardare una pluralità di prestazioni solo quando queste integrino economicamente un'unica operazione assicurativa e il prestatore sia vincolato contrattualmente all'assicurato. Il principio vale anche per la coassicurazione e per le clausole di delega.
Giurisprudenza CGUE, cause C-349/96, C-472/03 e C-40/15
I criteri europei impongono di verificare, considerando il consumatore medio, se le attività costituiscano più prestazioni autonome oppure un'unica prestazione assicurativa, eventualmente accompagnata da prestazioni accessorie.
D.M. n. 77/2014
Richiamato per la liquidazione delle spese processuali secondo i minimi tabellari, in relazione al valore della controversia.
Massime di principio
- L'esenzione IVA in materia assicurativa non si applica automaticamente a ogni attività svolta da una compagnia o nell'ambito di un contratto di assicurazione: occorre verificare la sostanza economica della prestazione.
- Le commissioni derivanti da una clausola di delega in un contratto di coassicurazione possono essere esenti solo se le attività delegate costituiscono, economicamente, parte integrante dell'operazione assicurativa e non un servizio autonomo reso tra coassicuratori.
- La clausola di delega e il fatto che il delegato operi per conto degli altri coassicuratori non sono, da soli, sufficienti a dimostrare l'esenzione IVA.
- Il contribuente che invoca l'esenzione deve fornire la prova documentale degli elementi rilevanti, inclusi i contratti, le attività concretamente svolte, la loro funzione economica e il rapporto diretto o contrattuale con l'assicurato.
- In assenza di prova, prevale la qualificazione della prestazione come autonoma e imponibile ai fini IVA; la produzione di sola giurisprudenza, interpelli o note associative non sostituisce la documentazione contrattuale e contabile del caso concreto.
- Per distinguere una prestazione accessoria da una prestazione indipendente occorre verificare se essa sia indispensabile o strettamente funzionale alla prestazione principale per il cliente medio, oppure se abbia una propria autonomia economica e remunerativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 ott 2017Sentenza del 18/10/2017 n. 868 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 18 ott 2017Sentenza del 18/10/2017 n. 870 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 18 ott 2017Sentenza del 18/10/2017 n. 1028 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 18 ott 2017Sentenza del 18/10/2017 n. 1466 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 18 ott 2017Sentenza del 18/10/2017 n. 1467 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 18 ott 2017Sentenza del 18/10/2017 n. 1474 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →