Cassazione Civile, Sentenza n. 6193/2020 del 05/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (investitori)
La controversia
Due coniugi, pensionati e residenti da oltre quarantacinque anni in Svizzera, avevano convenuto la banca presso la quale depositavano i risparmi. Deducevano che il 18 agosto 2000 l’agenzia avesse acquistato per loro conto obbligazioni per Euro 66.000, senza informarli dei rischi e benché avessero una bassissima propensione al rischio, mentre era stata prospettata la redditività lorda del 6,25%. Riferivano di aver appreso soltanto nel marzo 2004 dello stato di insolvenza dell’emittente e di non aver ottenuto la restituzione dell’investimento. Avevano chiesto la risoluzione e l’invalidità del contratto di investimento e il risarcimento dei danni; la banca aveva negato l’inadempimento e dedotto, in subordine, che gli investitori avevano aderito al concordato ricevendo 8.316 azioni e 650 warrants. Il Tribunale di Ragusa, con sentenza del 23 febbraio 2010, aveva respinto le domande. La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 14 settembre 2017, aveva riformato la decisione e condannato la banca a pagare Euro 56.667,38, oltre interessi e spese. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi processuali. Con il primo, denunciando violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c., ha sostenuto che la Corte d’appello aveva respinto l’eccezione di estinzione valorizzando d’ufficio l’efficacia riassuntiva della notifica alla banca dell’istanza di anticipazione dell’udienza e del relativo decreto, accompagnati dalla relata negativa per il decesso del difensore, senza sottoporre tale argomento alle parti e in violazione del contraddittorio e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Con il secondo, denunciando violazione dell’art. 301 c.p.c., ha contestato che quell’atto potesse equivalere a una riassunzione, sostenendo che non manifestava l’interruzione né il decesso del difensore e che l’istanza di anticipazione era stata presentata prima della morte. In fatto, il difensore della banca era deceduto il 22 ottobre 2011; il 29 ottobre era fallito il tentativo di notificazione presso il suo studio, con annotazione del decesso, e il 15 novembre 2011 gli appellanti avevano notificato alla banca presso la sede l’istanza, il decreto di anticipazione e copia della relata negativa. La banca aveva poi eccepito l’estinzione per tardiva riassunzione rispetto alla conoscenza del decesso.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi e, quindi, il ricorso. Il primo è stato respinto perché la questione sulla validità ed efficacia processuale dell’atto notificato, essendo di esclusiva rilevanza processuale e non incidendo sul quadro fattuale né introducendo sviluppi nuovi della lite, non doveva essere previamente sottoposta alle parti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che, ai sensi dell’art. 301 c.p.c., la morte dell’unico difensore determina l’interruzione automatica del processo; in questo caso essa si era verificata il 22 ottobre 2011, senza necessità di una dichiarazione giudiziale, resa soltanto il 5 aprile 2013. La riassunzione poteva essere curata dalla parte non colpita dall’evento senza attendere tale dichiarazione. La notificazione del 15 novembre 2011, valutata nel suo contenuto complessivo, era idonea a raggiungere lo scopo della riassunzione: informava la banca del decesso mediante la relata negativa e conteneva gli elementi necessari per identificare la causa, la precedente fase processuale, il provvedimento di fissazione dell’udienza e la volontà di riattivare il giudizio. La Corte ha pertanto confermato il rigetto dell’eccezione di estinzione per tardiva riassunzione. Ha condannato la banca alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.000 per compensi ed Euro 200 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. Ha escluso la responsabilità aggravata richiesta dai controricorrenti, poiché la mera infondatezza dell’impugnazione non dimostra dolo o colpa grave, e ha dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 101, comma 2, c.p.c.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, in quanto inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 13), se rilevate d’ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l’esercizio delle domande giudiziali.
Le questioni esclusivamente processuali che non modificano i fatti né comportano nuovi sviluppi della controversia non devono essere sottoposte alle parti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c., anche quando rilevate d’ufficio.
art. 301 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 301 c.p.c. in caso di decesso del procuratore, a mezzo del quale la parte è costituita, il processo è interrotto automaticamente per effetto della morte del difensore.
La morte del procuratore costituito determina automaticamente l’interruzione del processo, indipendentemente dalla dichiarazione dell’evento in udienza o dalla conoscenza del giudice e delle altre parti.
art. 305 c.p.c.
L’art. 305 c.p.c., come inciso dalle pronunce della Corte Costituzionale n. 139 del 15/12/1967 e n. 159 del 6/7/1971 onerava le parti di provvedere al proseguimento o alla riassunzione del processo interrotto nel termine di sei mesi (ora tre mesi per i processi instaurati successivamente al 4/7/2009) dalla data della legale conoscenza dell’interruzione.
Il termine per la prosecuzione o riassunzione decorre dalla legale conoscenza dell’interruzione, secondo la disciplina risultante dagli interventi della Corte costituzionale richiamati nella decisione.
art. 303 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 303 c.p.c., se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell’art. 302 (ad opera della parte colpita dall’evento interruttivo), l’altra parte può chiedere la fissazione dell’udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo; solo in caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell’ultimo domicilio del defunto; se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all’udienza fissata, si procede in sua contumacia.
Quando l’interruzione dipende dalla morte del difensore, la riassunzione non è soggetta all’obbligo di indicare gli estremi della domanda previsto per il caso di morte della parte; l’atto deve comunque consentire la ripresa del processo.
art. 156 c.p.c.
In virtù del generale principio del raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3, l’atto di riassunzione, volto alla prosecuzione di un procedimento già invalidamente instaurato, può dar vita ad un nuovo e rituale rapporto processuale, ove presenti i necessari requisiti che lo rendano oggettivamente idoneo al perseguimento di tale scopo.
La validità dell’atto processuale va valutata anche in base al raggiungimento dello scopo: l’atto di riassunzione è efficace se, considerato nel suo contenuto, è oggettivamente idoneo a riattivare il processo, anche in mancanza di forme non indispensabili.
art. 125 disp. att. c.p.c.
La nullità dell’atto di riassunzione, infatti, non deriva dalla mera mancanza di uno o più dei requisiti di cui all’art. 125 disp. att. c.p.c., bensì dall’impossibilità del raggiungimento dello scopo per effetto della mancanza di elementi essenziali quali: il riferimento esplicito alla precedente fase processuale; l’indicazione delle parti e di altri elementi idonei a consentire l’identificazione della causa riassunta; le ragioni della cessazione della pendenza della causa stessa; il provvedimento del giudice che legittima la riassunzione; la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo.
L’assenza di uno o più requisiti formali indicati dall’art. 125 disp. att. c.p.c. non determina da sola la nullità della riassunzione; questa ricorre quando mancano elementi essenziali che impediscono di identificare la causa e di comprendere la volontà di riattivarla.
art. 96 c.p.c.
Non sussistono i presupposti per la richiesta condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., o piuttosto, ratione temporis, art. 385 c.p.c., poichè tale istituto presuppone che la parte abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave e non la mera infondatezza, come in questo caso, della sua azione processuale.
La responsabilità aggravata richiede dolo o colpa grave; la mera infondatezza dell’iniziativa processuale non è sufficiente a giustificare la condanna.
art. 385 c.p.c.
Non sussistono i presupposti per la richiesta condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., o piuttosto, ratione temporis, art. 385 c.p.c., poichè tale istituto presuppone che la parte abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave e non la mera infondatezza, come in questo caso, della sua azione processuale.
Nel regime ratione temporis applicato, la condanna per responsabilità aggravata richiede dolo o colpa grave e non può fondarsi sulla sola infondatezza del ricorso.
Massime di principio
- La morte del procuratore attraverso il quale una parte è costituita interrompe automaticamente il processo, senza necessità di dichiarazione in udienza o di un provvedimento giudiziale; la successiva dichiarazione del giudice ha carattere meramente ricognitivo.
- La parte non colpita dall’evento interruttivo può curare la riassunzione senza attendere una pronuncia dichiarativa dell’interruzione.
- La validità dell’atto di riassunzione dipende dalla sua concreta idoneità a riattivare il giudizio, da verificarsi considerando l’intero contenuto notificato alla controparte. Non è decisiva la mancanza di singoli requisiti formali se l’atto identifica la causa e le parti, dà conto dell’evento che ha determinato la cessazione della pendenza e manifesta la volontà di ricongiungere le fasi processuali.
- Un atto di fissazione dell’udienza emanato prima dell’evento interruttivo può, nel mutato contesto, contribuire a individuare l’udienza per la ripresa del processo, se l’atto complessivo è idoneo a conseguire tale scopo e mette la controparte in condizione di esercitare la difesa.
- Le questioni di esclusiva rilevanza processuale che non incidono sul quadro fattuale e non determinano nuovi sviluppi della lite non devono essere sottoposte alle parti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c., se rilevate d’ufficio.
- La mera infondatezza dell’impugnazione non integra, da sola, i presupposti della responsabilità aggravata, che richiede dolo o colpa grave.
Come è indicizzato
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