Cassazione Civile, Ordinanza n. 12946/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF/II.DD. e IVA relativo all’anno d’imposta 2007 emesso nei confronti di una titolare di ditta individuale di trasporti, in seguito a mancata risposta a un questionario e a omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. L’Ufficio aveva effettuato un accertamento induttivo puro, ricostruendo ricavi e costi sulla base degli elenchi clienti/fornitori e quantificando anche l’IRAP. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la CTR aveva riformato, ritenendo legittima la notifica del questionario, non dovuto un contraddittorio endoprocedimentale generalizzato e non provata l’assenza di autonoma organizzazione ai fini IRAP. In cassazione la contribuente deduceva cinque motivi: (1) violazione delle norme sulla notifica del questionario e del contraddittorio, sostenendo l’invalidità della notifica perché il plico era stato consegnato a soggetto diverso dal destinatario e mancava la raccomandata informativa; (2) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e dello Statuto del contribuente, invocando la nullità dell’atto anche per tributi armonizzati; (3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la presunta duplicazione di uno spesometro relativo a una società cliente per euro 87.314,00 e l’erronea quantificazione di ricavi e costi; (4) violazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere la CTR considerato un fatto non specificamente contestato dall’Ufficio; (5) censura sulle spese di lite.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo nella parte incompatibile con la ratio della decisione impugnata o non specificamente riferita alla motivazione della CTR; ha accolto il terzo motivo per omesso esame di un fatto decisivo, rilevando che la CTR non aveva affrontato la specifica doglianza sulla duplicazione dello spesometro per euro 87.314,00, questione già proposta nei gradi di merito e non assorbita; ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto motivo, perché connessi al medesimo fatto e alle spese. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600/1973
consente l’accertamento induttivo puro in presenza dei presupposti ricorrenti nel caso di omessa dichiarazione e mancata collaborazione del contribuente.
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
richiamato dalla ricorrente in tema di richiesta documentale tramite questionario e di effetti della mancata risposta.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle notifiche degli atti tributari.
art. 7 l. n. 890/1982
invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità della raccomandata informativa/CAN nelle notifiche postali.
art. 14 l. n. 890/1982
richiamato dalla ricorrente nella censura sulla notificazione postale.
art. 20 l. n. 890/1982
richiamato dalla ricorrente nella censura sulla notificazione postale.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma ritenuto non pertinente alla specifica questione del contraddittorio endoprocedimentale.
art. 7 l. n. 212/2000
richiamato nel secondo motivo, ma la Corte afferma che attiene alla motivazione dell’atto impositivo e non al contraddittorio endoprocedimentale.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
utilizzato come norma di riferimento per i motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
base del motivo sull’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 115 c.p.c.
richiamato per censurare l’omesso rilievo di un fatto non contestato specificamente dalla controparte.
art. 366 c.p.c., n. 4
la Corte richiama la sanzione di inammissibilità del motivo che non si confronta con la ratio decidendi, configurando un 'non motivo'.
art. 1335 c.c.
richiamato dalla CTR e valorizzato dalla Corte come base della presunzione di conoscenza dell’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato in relazione alla memoria depositata dalla ricorrente.
Cass. SS.UU. n. 24823/2015
richiamata per affermare che, ratione temporis, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale.
Cass. n. 24119/2016
richiamata per il principio secondo cui, nei tributi armonizzati, il contribuente deve allegare e provare quali difese avrebbe potuto svolgere nel contraddittorio preventivo.
Cass. n. 359/2005
richiamata per il principio di specificità del motivo di ricorso e per la sanzione di inammissibilità del 'non motivo'.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo è ammissibile solo se si confronta in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che si limiti a prospettare un diverso inquadramento della questione senza attaccare la motivazione effettiva integra un 'non motivo' e determina inammissibilità.
- La validità della notifica di un atto tributario eseguita tramite servizio postale va valutata secondo la disciplina propria delle notificazioni postali; se l’atto perviene all’indirizzo del destinatario e risulta ricevuto da un soggetto ritenuto abilitato alla ricezione, opera la presunzione di conoscenza dell’art. 1335 c.c., salvo specifiche contestazioni sulla regolarità della procedura.
- In materia tributaria, l’assenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale resta ferma nei casi e per il periodo considerati dalla giurisprudenza di legittimità; quanto ai tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio non comporta automaticamente la nullità dell’atto, essendo necessario che il contribuente alleghi in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e la loro potenziale rilevanza.
- Quando il giudice di merito omette di esaminare una specifica e decisiva contestazione di fatto, già introdotta e riproposta ritualmente nel processo, ricorre il vizio di omesso esame di fatto decisivo censurabile ex art. 360, n. 5 c.p.c.; la questione deve essere trattata autonomamente rispetto ai profili di violazione di legge eventualmente connessi.
- Le censure su spese di lite restano assorbite quando la decisione è cassata con rinvio per l’esame di un motivo decisivo, poiché il regolamento delle spese dovrà essere nuovamente effettuato dal giudice di rinvio.
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