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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11268/2024 del 26/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società aveva stipulato con l'istituto di credito un finanziamento fondiario nel 2009; nel giudizio di merito gli attori avevano chiesto l'accertamento della nullità/usurarietà delle pattuizioni sugli interessi, in particolare del tasso di mora, sostenendo che il tasso moratorio pattuito (9,40%) superasse il tasso soglia antiusura applicabile, nonché l'accertamento di un anatocismo illecito e la condanna alla restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre al risarcimento del danno morale; in subordine chiedevano la compensazione con il debito residuo. La corte d'appello aveva escluso l'usura affermando, in sintesi, che gli interessi moratori non sarebbero confrontabili con il tasso soglia rilevato per gli interessi corrispettivi e che, comunque, l'appello era generico sul punto del criterio alternativo di calcolo del tasso soglia. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato: violazione della disciplina antiusura per omessa considerazione degli interessi moratori ai fini del superamento della soglia; violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per avere la corte ritenuto generica l'impugnazione sul criterio di calcolo del tasso soglia; vizio di motivazione per il mancato ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta esplorativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato, in termini generali, che gli interessi moratori sarebbero esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina antiusura: ha ribadito che la legge antiusura si applica anche agli interessi moratori. Nonostante tale correzione, ha ritenuto infondata la censura perché, applicando il criterio di calcolo indicato dalle Sezioni Unite per i contratti anteriori al 2011, il tasso moratorio pattuito nel caso concreto non superava la soglia. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo, rilevando che la consulenza tecnica era stata legittimamente negata come esplorativa e comunque inutile alla luce della non usurarietà del tasso di mora. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 1 e 4, L. 108/1996

    La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; ai fini del tasso soglia occorre fare riferimento ai decreti ministeriali e alla metodologia di calcolo elaborata dalla giurisprudenza di legittimità per i contratti conclusi nel periodo considerato.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato come norma penale di riferimento della disciplina antiusura, letta in combinazione con la legge n. 108/1996.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    La sanzione della non debenza degli interessi opera solo se viene accertata l'usurarietà; nel caso degli interessi moratori usurari la conseguenza riguarda i soli moratori, non anche i corrispettivi lecitamente pattuiti.

  • art. 1224, comma 1, c.c.

    In caso di tasso moratorio usurario, gli interessi moratori non sono dovuti nella misura pattuita ma restano dovuti nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.

  • art. 342 c.p.c.

    Il motivo di appello deve indicare specificamente le censure; nel caso concreto la doglianza sul criterio di calcolo alternativo del tasso soglia è stata ritenuta generica dalla corte territoriale, ma la cassazione ha comunque escluso la violazione di legge nel merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso, ma non ravvisato come violato in modo decisivo.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Usato per denunciare la violazione di legge in tema di usura e di appello specifico.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Richiamato per il vizio motivazionale relativo al diniego della consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata senza cassarla sul punto, perché il dispositivo restava conforme a diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Sussistendo i presupposti processuali derivanti dal rigetto del ricorso, è stato disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori: la pattuizione di un tasso di mora usurario è rilevante ai fini dell'accertamento della nullità della clausola e delle conseguenze sanzionatorie previste dall'ordinamento.
  • Per i contratti di finanziamento stipulati prima del 2011, la verifica dell'usurarietà degli interessi moratori deve essere svolta secondo i criteri di calcolo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, utilizzando i decreti ministeriali vigenti ratione temporis come fonti integrative del diritto.
  • L'accertamento dell'usurarietà degli interessi moratori non comporta automaticamente la gratuità dell'intero contratto: la sanzione colpisce i soli interessi moratori usurari, mentre gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti restano dovuti.
  • La consulenza tecnica d'ufficio può essere legittimamente negata quando abbia finalità meramente esplorativa o quando, alla luce delle risultanze già acquisite e del corretto criterio giuridico di valutazione, risulti inutile ai fini della decisione.
  • Nel giudizio di appello la censura deve essere specifica e riferita al caso concreto; tuttavia, ove il motivo venga erroneamente inquadrato dal giudice di merito, la decisione resta comunque confermata se il dispositivo è corretto in diritto.

Come è indicizzato

MaterieMutuoUsura bancariaImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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