Cassazione Penale, Sentenza n. 21187/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso e' stato accolto: la Corte ha ritenuto fondata la censura sulla insufficiente motivazione del trattamento sanzionatorio e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento della pena. E' disposto il rinvio al Tribunale di Parma per un nuovo giudizio esclusivamente sulla determinazione della sanzione, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. (decisione resa il 30/03/2026).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Parma per carenza di motivazione in ordine alle modalita' di determinazione della pena, lamentando violazione dell'art. 132 cod. pen. in quanto il giudice non ha indicato i criteri seguiti per individuare il reato piu' grave e per valutare gli aumenti di pena per continuazione. In sede di esame la Corte ha inoltre rilevato che il ricorso era stato presentato secondo la disciplina transitoria di cui all'art. 10 D.lgs. 31/2024 e trasmesso telematicamente, per cui la modalita' di sottoscrizione del funzionario di cancelleria non invalidava la tempestivita' dell'atto.
Norme richiamate
art. 132 cod. pen.
Il giudice, nell'esercizio della discrezionalita' nella determinazione della pena, deve indicare i criteri legali adottati; la mancata enunciazione dei criteri e' causa di nullita' della sentenza nella parte sanzionatoria.
art. 133 cod. pen.
Insieme all'art. 132 fornisce i parametri per l'individuazione della pena e richiede che il giudice motivi la valutazione degli elementi (circostanze attenuanti/agggravanti, personalita' del reo, finalita' di prevenzione e retribuzione).
art. 10 D.lgs. 31/2024
Disciplina transitoria relativa alla presentazione dell'atto di impugnazione da parte del procuratore generale: il ricorso presentato secondo questa disciplina e trasmesso telematicamente e' considerato tempestivo; la modalita' di sottoscrizione del funzionario non e' ostativa se e' attestato il ricevimento telematico.
art. 623, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Norma che consente alla Corte di annullare la sentenza e rinviare per nuovo giudizio limitato alla determinazione della pena, quando ricorra vizio nella motivazione del trattamento sanzionatorio.
Giurisprudenza citata (Sez. F, n. 12372/21/08/1990; Sez. 3, n. 40803/2014; Sez. 4, n. 45868/2020)
Consolidato principio giurisprudenziale sulla "discrezionalita' regolamentata": il giudice deve esplicitare i criteri di retribuzione (gravita' del fatto) e di prevenzione speciale (attitudine del reo a delinquere) nella motivazione della pena.
Massime di principio
- La determinazione della pena e' soggetta a "discrezionalita' regolamentata": il giudice deve indicare, anche sinteticamente, i criteri legali usati (gravita' del fatto, personalita' del reo, finalita' di prevenzione e retribuzione); la mancata enunciazione e' vizio che puo' portare all'annullamento limitato della parte sanzionatoria.
- Se la sentenza non specifica perche' e' stata individuata una fattispecie piu' grave o non giustifica gli aumenti per continuazione, la Corte puo' annullare solo la parte relativa al trattamento della pena e rinviare per nuovo giudizio sul punto senza rimettere in discussione la responsabilita' penale, salvo altri vizi.
- Le impugnazioni proposte dal Procuratore generale secondo disposizioni transitorie (es. art. 10 D.lgs. 31/2024) e trasmesse telematicamente si considerano tempestive; dettagli formali sulla sottoscrizione dei dipendenti di cancelleria non pregiudicano automaticamente la validita' dell'atto se e' attestata la ricezione telematica.
- Per evitare l'annullamento limitato alla pena, il giudice di merito dovrebbe esplicitare i parametri applicati e motivare la scelta e la quantificazione delle aggravanti o aumenti per continuazione, richiamando i criteri di retribuzione e prevenzione speciale.
- In casi simili la parte che impugna per carenza di motivazione sull'entita' della pena puo' ottenere il rinvio per nuovo giudizio solo sulla quantificazione della pena; le parti interessate dovrebbero preparare elementi probatori e argomentazioni specifiche relative alla personalita' del reo e agli effetti preventivi della pena.
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