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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26255/2021 del 28/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino nigeriano ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso era affidato a un solo motivo, ma la Corte non è entrata nel merito della censura perché ha rilevato un vizio preliminare della procura speciale: nel giudizio soggetto all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 la procura per il ricorso per cassazione deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità. Nel caso concreto, la procura su foglio separato riportava la data e la firma del ricorrente, ma conteneva solo l'autenticazione della firma con formula generica ('è autentica'), senza un'esplicita certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto. Il Ministero si era costituito con un atto volto solo alla discussione orale, ritenuto irrituale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio enunciato dalle Sezioni Unite secondo cui, nelle controversie regolate dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione deve indicare espressamente una data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e deve risultare la certificazione del difensore in ordine a tale posteriorità; la sola autentica della firma non basta. Non ha provveduto sulle spese per l'irrituale costituzione dell'intimato. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 35-bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25

    Per il ricorso per cassazione nelle materie da esso regolate la procura speciale deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato; la mancanza della certificazione del difensore sulla posteriorità comporta inammissibilità.

  • art. 83 c.p.c.

    La disciplina speciale dell'art. 35-bis costituisce requisito di specialità rispetto alle ordinarie regole sul rilascio della procura speciale.

  • art. 365 c.p.c.

    La disciplina speciale dell'art. 35-bis deroga alle ordinarie ipotesi di procura speciale per il ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto o inammissibilità sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Costituisce il parametro dell'importo dovuto per il ricorso, cui si collega l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

  • art. 6, comma 1, lett. g), d.l. 17 febbraio 2017, n. 13

    Ha introdotto l'art. 35-bis nel d.lgs. n. 25 del 2008.

  • L. 13 aprile 2017, n. 46

    Ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 13 del 2017.

Massime di principio

  • Nelle controversie soggette all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se reca espressamente una data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e se il difensore certifica tale posteriorità.
  • La certificazione richiesta dalla norma non può essere surrogata dal solo contenuto complessivo della procura, né dalla mera indicazione della data o del provvedimento comunicato, se manca un'esplicita attestazione del difensore sulla posteriorità del rilascio.
  • La semplice autenticazione della firma del conferente non equivale, di per sé, a certificazione della data di rilascio della procura.
  • Nel procedimento camerale dinanzi alla Corte di cassazione, la partecipazione della parte intimata alla fase decisoria deve realizzarsi con il deposito di controricorso tempestivamente notificato e depositato; un atto depositato solo per la discussione orale non integra valida costituzione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile nei giudizi soggetti al regime del contributo unificato aggravato, la Corte può dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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