Cassazione Penale, Ordinanza n. 04411/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Trieste, emessa in funzione di giudice dell'esecuzione, che ha negato il riconoscimento della continuazione tra tre condanne riportate in distinti procedimenti. I reati posti a base dell'istanza risultano essere: un furto in abitazione e detenzione/porto di arma ex art. 4 l. n. 110/1975 commessi a Monfalcone il 9 gennaio 2019; detenzione/porto di arma ex art. 4 l. n. 110/1975 commesso a Pordenone il 28 novembre 2018; e una violazione dell'art. 707 c.p. commessa a Trieste il 7 novembre 2019. Il Tribunale ha escluso il medesimo disegno criminoso valorizzando la distanza cronologica, il diverso contesto territoriale, l'insufficienza dell'omogeneità dei reati e la mancata allegazione/prova di una previa programmazione unitaria, osservando che la generica finalità di arricchirsi ai danni di terzi esprimeva piuttosto uno stile di vita che un progetto criminoso unitario. Nel ricorso per cassazione la difesa deduce erronea applicazione della legge penale, illegittimità e illogicità della motivazione, richiamando giurisprudenza sulla continuazione e sostenendo che la vicinanza temporale (circa un anno) e il contesto territoriale regionale sarebbero indici sufficienti per ritenere il medesimo disegno criminoso; la censura è però ritenuta dalla Corte generica e confutativa, priva dell'indicazione di specifici elementi di fatto trascurati dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta e congrua la motivazione del Tribunale di Trieste nel negare la continuazione, osservando che il riconoscimento del medesimo disegno criminoso richiede indicatori concreti e una programmazione originaria almeno nelle linee essenziali, mentre nella specie il ricorso si limitava a contrapporre una lettura alternativa dei fatti, senza evidenziare travisamenti o vizi logici specifici. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, c.p.
medesimo disegno criminoso
La continuazione presuppone che l'agente abbia previamente rappresentato e unitariamente deliberato una serie di condotte criminose; non basta un generico programma di vita delinquenziale o una mera inclinazione a delinquere.
art. 624-bis c.p.
Richiamato solo come uno dei reati oggetto delle pregresse condanne considerate ai fini del giudizio sulla continuazione.
art. 4, legge n. 110 del 1975
Richiamato come uno dei reati oggetto delle pregresse condanne considerate ai fini del giudizio sulla continuazione.
art. 707 c.p.
Richiamato come uno dei reati oggetto delle pregresse condanne considerate ai fini del giudizio sulla continuazione.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione è necessario accertare un originario disegno criminoso, cioè una previa e unitaria deliberazione delle condotte, almeno nelle loro linee essenziali; non è sufficiente un generico orientamento a delinquere o un programma di vita criminale.
- La prova del medesimo disegno criminoso può essere desunta da indici sintomatici quali omogeneità delle violazioni, contiguità temporale, analogia del modus operandi, contesto unitario e partecipazione dei medesimi soggetti, ma tali elementi devono essere concretamente significativi e non meramente evocati in astratto.
- L'apprezzamento circa la sussistenza della continuazione è riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione congrua, non contraddittoria e immune da manifesta illogicità o travisamento dei fatti.
- Nel giudizio di legittimità non è sufficiente prospettare una lettura alternativa dei medesimi elementi fattuali già valutati dal giudice dell'esecuzione; è invece necessario indicare specifici elementi decisivi trascurati o valutati erroneamente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in via ordinaria, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove non emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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