Deliberazione n. 249 del 17/04/2026
Provvedimento del 17 aprile 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso su Instagram senza consenso. L’Autorità conferma l’ordine di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la prescrizione di conservarne l’eventuale versione in chiaro, se acquisita dalla piattaforma, per 12 mesi a fini probatori con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di un provvedimento urgente per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn su Instagram
Ratifica di un provvedimento urgente in materia di revenge porn nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy riguardante materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite la piattaforma Instagram.
Origine del procedimento e quadro normativo
La persona interessata ha rappresentato di rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 144-bis del Codice, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare al Garante il rischio di diffusione di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati. La norma impone al Garante di decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento n. 1/2019 del Garante, che consente al dirigente del dipartimento competente di adottare, in via d’urgenza, misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica dell’Autorità.
Provvedimento urgente adottato dal dirigente
Con determinazione n. 151 del 30 marzo 2026, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha verificato la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata e ha disposto, in via d’urgenza:
- l’ingiunzione a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale che dovesse essere acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicarle tempestivamente all’Autorità.
La determinazione è stata trasmessa al gestore della piattaforma in data 30 marzo 2026.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 17 aprile 2026 il Garante, preso atto delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000 e della documentazione in atti, ha ratificato il provvedimento urgente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Esito e rilievi pratici
Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria. Il suo contenuto è esclusivamente inibitorio e conservativo, con finalità di prevenzione della diffusione illecita del materiale e di salvaguardia delle esigenze probatorie, nel contesto della tutela contro il c.d. revenge porn.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha segnalato al Garante di rientrare nell’ipotesi prevista dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo un intervento sulla piattaforma Instagram. La norma attribuisce all’Autorità la competenza a ricevere segnalazioni relative al possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, tramite piattaforme digitali, di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e condivisi senza consenso.
Adozione del provvedimento urgente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 151 del 30 marzo 2026. Con tale atto ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale a fini probatori
Il provvedimento urgente ha inoltre prescritto la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica da parte del Garante
Il Garante, riunito il 17 aprile 2026, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento urgente già adottato dal dirigente competente. Nel testo non sono indicate sanzioni pecuniarie, ma solo misure urgenti di prevenzione della diffusione e conservazione probatoria.
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