Sentenza n. 9250/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento Del provvedimento prot. GSEWEB/P20250950877 del 20.11.2025 (Allegato n. 1), arrecante comunicazione di esclusione della domanda prot. GSEWEB/A2025195493 trasmessa in data 27.06.2025 dalla Società Edil Pop S.r.l. di ammissione al contributo in conto capitale e alla tariffa incentivante, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1. “Sviluppo Agrovoltaico”, per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRV100507, comprensivo dell’installazione di un impianto agrivoltaico con potenza pari a 2040,00 kW, nel Comune di Mentana; Del Decreto Direttoriale della Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetican.403 del 17 ottobre 2025, (Allegato n. 2)e conosciuto dall’istante solo con la notifica del provvedimento di esclusione di cui sopra, di “Approvazione delle graduatorie risultanti dalla selezione di cui all’Avviso pubblico per la partecipazione alle Aste previste dal DM 22 dicembre 2023, n. 436 e ss.mm.ii. nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e Transizione ecologica”, componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Investimento 1.1. “Sviluppo Agrovoltaico” del PNRR finanziato dell’Unione europea –NextGenerationEU, pubblicato con Decreto del Direttore del Dipartimento Energia del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 251 del 31.05.2024, come modificato dal DD n. 123 del 27.03.2025 di “Riapertura dei termini per l’accesso agli incentivi previsti dal DM 22 dicembre 2023 n. 436” e del relativo elenco dei progetti ammissibili e non ammissibili, di cui alle tabelle “A” e “B” (Allegati nn. 3 e 4)e specificatamente di quest’ultimo, relativo agli impianti esclusi dall’Asta, in cui la richiesta in titolarità della ricorrente figura, per il progetto codice n. AGRV100507,al n.32; Per quanto di interesse delle Regole Operative DM Agrivoltaico (Allegato n. 5), Appendice A, approvate con Decreto dipartimentale n. 233 del 16 maggio 2024 (Allegato n. 6), nella versione aggiornata al 31.05.2024 a seguito di Decreto dipartimentale n. 251 del 31 maggio 2024(Allegato n. 7) Degli atti istruttori, a valenza endoprocedimentale, anche non espressamente individuati nel provvedimento finale. Per l’accertamento del diritto della Società ricorrente, mandataria della costituenda Associazione Temporanea di Impresa con la Sig.ra Tiziana Fedeli, di accedere alla procedura ad asta prevista dal D.M. 438/2023 (DM “Agrivoltaico”)ed a essere inserita nella posizione cronologica della richiesta negli elenchi dei destinatari ammessi a finanziamento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con fondi afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) –Missione 2 Componente 1, Investimento 1.1.“Sviluppo agro-voltaico”, secondo il relativo posizionamento, in considerazione del ribasso percentualmente offerto, per la realizzazione attraverso finanziamento del progetto identificato con codice n. AGRV100507, denominato “Formelluccio 2” di potenza pari a 2,04MWp, da realizzare in Comune di Mentana (RM).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento del GSE di esclusione dalla procedura PNRR per l'accesso al contributo in conto capitale e alla tariffa incentivante per un impianto agrivoltaico, nonché graduatorie dei progetti ammessi e non ammessi, limitatamente alla posizione della ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura di asta relativa agli incentivi PNRR per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 2,04 MW nel Comune di Mentana. Il GSE aveva ritenuto che la comunicazione di edilizia libera fosse intestata alla mandante dell'ATI, proprietaria dei terreni, e non alla ricorrente mandataria e soggetto produttore, traendone la conseguenza della mancanza del titolo autorizzativo in capo al soggetto responsabile. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e delle regole operative GSE, per omesso preavviso di rigetto, assumendo l'assenza di un'attività vincolata. Con il secondo motivo è stata dedotta la falsa applicazione dell'art. 5, comma 3, lett. a), d.m. 436/2023, l'introduzione mediante regole operative di una causa di esclusione non prevista dalla normativa primaria, nonché sproporzione, irragionevolezza e difetto di istruttoria, sostenendo che il requisito autorizzativo avrebbe potuto essere posseduto dalla mandante e che, comunque, l'intervento rientrava nell'attività edilizia libera e non richiedeva alcun titolo autorizzativo. Il GSE ha sostenuto che il preavviso non fosse necessario e che il contraddittorio fosse stato comunque instaurato mediante richiesta di documentazione; nel merito ha affermato la necessità della disponibilità operativa sostanziale del terreno e della voltura del titolo in favore della mandataria.
La decisione
Il TAR ha respinto il primo motivo, rilevando che il GSE aveva attivato un contraddittorio procedimentale mediante richiesta di chiarimenti e riscontri documentali sulla titolarità del titolo, sicché non vi era stata lesione delle garanzie partecipative. Ha invece accolto la seconda censura nella parte decisiva. L'impianto, avendo potenza inferiore a 5 MW e consentendo la continuità dell'attività agricola e pastorale, rientrava nell'attività libera ai sensi dell'art. 7 e dell'allegato A, sezione I, lett. e), d.lgs. 190/2024, nel testo ratione temporis applicabile. La comunicazione di edilizia libera presentata dalla proprietaria dei terreni non costituiva un titolo autorizzativo o abilitativo, ma una mera comunicazione al Comune finalizzata a consentire eventuali controlli; pertanto non era configurabile un problema di intestazione del titolo alla mandataria dell'ATI. Il richiamo della ricorrente al futuro conferimento del titolo all'ATI non modificava il regime di attività libera, né era decisiva la diversa argomentazione del GSE sulla disponibilità operativa sostanziale del terreno, poiché il provvedimento impugnato era motivato esclusivamente con riferimento alla mancata intestazione del titolo autorizzativo. Il TAR ha assorbito la questione relativa alla legittimità della regola operativa GSE che imponeva, nelle ATI, l'intestazione del titolo al soggetto produttore, ritenendola logicamente successiva e superflua rispetto all'accertata inesistenza di un titolo autorizzativo necessario. Sono stati annullati il provvedimento di esclusione e le graduatorie limitatamente alla posizione della ricorrente, con obbligo del GSE di riesaminare la domanda e garantirne la partecipazione alla procedura. Il GSE è stato condannato al pagamento di euro 2.500 oltre accessori; le spese nei confronti del Ministero sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto non è stato ritenuto necessario nel caso concreto, poiché il GSE aveva instaurato uno specifico contraddittorio procedimentale mediante richiesta di chiarimenti e documentazione prima dell'esclusione.
art. 5, comma 3, lett. a), d.m. 436/2023
La disposizione è stata richiamata quale base normativa della procedura di accesso agli incentivi, ma la decisione non ha definito la legittimità della regola operativa GSE sull'intestazione del titolo, avendo ritenuto dirimente l'inesistenza di un titolo autorizzativo necessario.
art. 7 d.lgs. 190/2024
La realizzazione degli interventi di cui all’allegato A non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati; il soggetto proponente deve avere la disponibilità della superficie interessata prima dell’avvio della realizzazione.
Gli impianti rientranti nell'allegato A sono realizzabili in attività libera, senza necessità di permessi, autorizzazioni o altri titoli amministrativi di assenso, ferma la disponibilità della superficie.
allegato A, sezione I, lett. e), d.lgs. 190/2024
Impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW che consentono la continuità dell’attività agricola e pastorale.
Gli impianti agrivoltaici con tali caratteristiche rientrano nell'attività libera.
art. 6, comma 1, d.P.R. 380/2001
La comunicazione di edilizia libera è stata qualificata come mera comunicazione amministrativa e non come titolo edilizio o autorizzativo.
art. 8 d.lgs. 190/2024
La procedura abilitativa semplificata è stata menzionata come distinta dalla comunicazione di edilizia libera e come vero titolo abilitativo.
art. 9 d.lgs. 190/2024
L'autorizzazione unica è stata menzionata come distinta dalla comunicazione di edilizia libera e come titolo autorizzativo.
art. 74 c.p.a.
Il TAR ha richiamato la possibilità di assorbire le ulteriori censure quando la decisione è fondata su un punto di diritto risolutivo e su precedenti conformi.
Massime di principio
- Gli impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW che consentono la continuità dell'attività agricola e pastorale rientrano, ai sensi dell'art. 7 e dell'allegato A del d.lgs. 190/2024, nel regime di attività libera e non richiedono l'acquisizione di un permesso, di un'autorizzazione o di un titolo abilitativo di assenso.
- La comunicazione di edilizia libera, anche quando presentata dal proprietario del terreno, è una mera comunicazione amministrativa finalizzata a informare il Comune dell'intervento e a consentire eventuali controlli; non costituisce un titolo autorizzativo o abilitativo soggetto a intestazione o voltura in favore del soggetto produttore.
- In una procedura di ammissione a incentivi, non può essere motivata l'esclusione di un progetto per la mancata intestazione al mandatario di un'ATI di un titolo autorizzativo quando, secondo il regime normativo applicabile, l'intervento non richiede alcun titolo autorizzativo o abilitativo.
- Quando il provvedimento di esclusione è fondato sulla mancata intestazione di un titolo autorizzativo, non può sostenerne autonomamente la legittimità una diversa ragione relativa alla mancanza di disponibilità operativa sostanziale del bene, se tale ragione non è stata posta a base della decisione amministrativa.
- La richiesta di chiarimenti e di documentazione specificamente rivolta al richiedente prima dell'adozione dell'esclusione può integrare un contraddittorio procedimentale idoneo a escludere, nel caso concreto, la lesione delle garanzie partecipative dedotta per omesso preavviso di rigetto.
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