Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 408/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza n. 2031 del 22 luglio 2022, resa inter partes dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sez. II) che ha definito respingendolo il ricorso n. 700/2010 R.G.

Giustizia amministrativa202300275

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di sanatoria edilizia e gli atti conseguenti di demolizione, accertamento dell’inottemperanza, acquisizione e sgombero

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il giudizio riguardava quattro strutture realizzate su un terreno privato ubicato in zona agricola e a circa 25 metri dalla battigia, quindi entro la fascia di 150 metri soggetta al divieto di edificazione previsto dall’art. 15, lett. a), della l.r. Sicilia n. 78/1976. Il proprietario aveva chiesto la sanatoria edilizia ai sensi degli artt. 13 della l. n. 47/1985 e 36 del d.P.R. n. 380/2001, ma il Comune aveva respinto l’istanza e successivamente aveva adottato atti di demolizione, accertamento dell’inottemperanza, acquisizione delle opere e dell’area e sgombero. In primo grado il TAR aveva ritenuto che le opere, considerate unitariamente, costituissero quattro tettoie per una superficie complessiva di circa 120 mq., idonee a determinare una trasformazione edilizia e urbanistica, e non fossero funzionali alla diretta fruizione del mare. In appello il proprietario ha dedotto, tra l’altro, l’erronea qualificazione delle opere, il difetto di istruttoria e di motivazione del diniego, la violazione della disciplina sull’edilizia libera, l’illegittimità derivata degli atti successivi e l’erroneità della condanna alle spese. Ha sostenuto che si trattasse di strutture precarie, prive di fondazioni, realizzate con travicelli in legno o tubolari in ferro, coperte da cannicci e foglie di palma facilmente rimovibili, destinate a ombreggiatura e sostegno di piante rampicanti. A seguito di ordinanza istruttoria, sono state acquisite fotografie delle opere.

La decisione

Il CGARS ha accolto l’appello e riformato la decisione di primo grado, annullando il diniego di sanatoria e, per illegittimità derivata, tutti gli atti successivi impugnati con motivi aggiunti. Il Collegio ha distinto il pergolato dalla tettoia: il pergolato, aperto sui lati e nella parte superiore e destinato a ombreggiare o sostenere piante rampicanti, rientra nell’edilizia libera; quando invece è coperto, anche parzialmente, con una struttura non facilmente amovibile, è soggetto alla disciplina delle tettoie. Sulla base delle fotografie acquisite, le opere sono state qualificate come semplici pergolati di arredo, privi di fondazioni, senza aumento di volumetria o superficie utile e dotati di coperture precarie facilmente rimovibili. Il fatto che i manufatti fossero quattro e occupassero complessivamente circa 120 mq. non consente di valutarli necessariamente in modo unitario, poiché ciascuno conservava autonoma funzione e carattere precario. Il Comune avrebbe dovuto svolgere un’istruttoria completa e motivare puntualmente per quali ragioni le singole opere superassero i limiti dell’edilizia libera e fossero soggette a titolo edilizio, soprattutto in relazione alla concreta conformazione dei manufatti. Il Collegio ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate, anche in considerazione della mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 15, lett. a), l.r. Sicilia n. 78/1976

    «opere, realizzate nella fascia sottoposta al vincolo d’inedificabilità»; fascia di 150 metri dalla battigia

    Il divieto di edificazione nella fascia costiera non esonera l’amministrazione dall’accertare e motivare la concreta natura dell’opera: i manufatti qualificabili come semplici pergolati di arredo, privi di rilevanza edilizia, non sono soggetti a titolo edilizio.

  • artt. 3 e 10 d.P.R. n. 380/2001

    «interventi di nuova costruzione»; «trasformazione edilizia e urbanistica del territorio»

    Sono soggetti a permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione che determinano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio; i pergolati precari, privi di aumento di volumetria o superficie utile, possono rientrare nell’edilizia libera.

  • art. 13 l. n. 47/1985

    Indicato quale fondamento normativo dell’istanza di autorizzazione edilizia in sanatoria.

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    Indicato quale fondamento normativo dell’istanza di accertamento di conformità; il diniego è stato annullato in ragione dell’erronea qualificazione delle opere e dell’insufficiente istruttoria e motivazione.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato quale base dell’accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione e della conseguente acquisizione; tali atti sono stati annullati per illegittimità derivata dal diniego di sanatoria.

Massime di principio

  • Un pergolato destinato all’ombreggiatura o al sostegno di piante rampicanti, aperto sui lati e nella parte superiore, privo di fondazioni, senza aumento di volumetria o superficie utile e coperto con materiali precari facilmente rimovibili, può qualificarsi come arredo esterno in regime di edilizia libera e non necessita di titolo edilizio.
  • La qualificazione di una struttura come pergolato o tettoia deve essere compiuta sulla base delle sue caratteristiche concrete; la disciplina delle tettoie non consente qualificazioni automatiche e astratte, senza esaminare conformazione, materiali, stabilità, amovibilità e funzione del manufatto.
  • Quando l’amministrazione ritiene che una struttura apparentemente riconducibile all’edilizia libera costituisca invece una tettoia o una nuova costruzione, deve svolgere un’istruttoria completa e motivare puntualmente le ragioni per cui l’opera supera i limiti dell’edilizia libera ed è soggetta a titolo edilizio.
  • La presenza di più pergolati nella stessa area non impone necessariamente una valutazione unitaria o sistemica: se ciascun manufatto conserva autonoma funzione e carattere di precarietà, la valutazione della rilevanza edilizia deve essere svolta con riferimento alle singole opere.
  • Gli atti repressivi o acquisitivi adottati in conseguenza di un diniego di sanatoria illegittimo sono viziati per illegittimità derivata e devono essere annullati insieme all’atto presupposto.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioni
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.