Cassazione Civile, Ordinanza n. 30105/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva richiesto euro 43.414 a titolo di maggiore imposta in relazione al conferimento gratuito di porzioni immobiliari, di proprietà dei ricorrenti, a favore di un trust familiare costituito nel 2013. I contribuenti avevano impugnato l'atto davanti alla commissione tributaria provinciale, ottenendo accoglimento; in appello, però, la commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione, ritenendo applicabile l'imposta sulle successioni e donazioni anche alla costituzione del vincolo di destinazione e qualificando i conferenti come soggetti terzi, con conseguente applicazione dell'aliquota piena e non di quella agevolata per i trasferimenti tra parenti. In Cassazione i contribuenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 47 e 49, del D.L. n. 262 del 2006, sostenendo che l'imposta non fosse dovuta sui conferimenti in trust tra familiari, perché l'atto di dotazione sarebbe fiscalmente neutro e l'imposizione dovrebbe sorgere solo al momento dell'eventuale attribuzione finale ai beneficiari. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso, eccezione respinta dalla Corte.
La decisione
La Corte ha rigettato l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall'Ufficio, ritenendo tempestivo il ricorso in ragione della disciplina sulla definizione agevolata delle controversie tributarie e della sospensione dei termini collegata alla domanda presentata in pendenza del termine per impugnare. Nel merito ha accolto il motivo di ricorso, affermando che la costituzione del trust e il conferimento di beni in dotazione sono atti fiscalmente neutri e non integrano, di per sé, il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni, perché non comportano un effettivo e stabile trasferimento di ricchezza. La Corte ha quindi cassato la sentenza della commissione tributaria regionale e ha rinviato alla stessa, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, commi 47 e 49, D.L. n. 262 del 2006
La reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni, anche con riferimento ai vincoli di destinazione, non consente di tassare l'atto istitutivo o di dotazione del trust in assenza di un effettivo trasferimento di ricchezza; l'imposta colpisce l'eventuale attribuzione finale al beneficiario.
art. 1, L. n. 286 del 2006
Norma di conversione del D.L. n. 262 del 2006 richiamata per la reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni.
art. 53 Cost.
L'imposizione tributaria deve essere ragionevole e ancorata a un effettivo indice di ricchezza; non è legittimo assoggettare a imposta atti meramente strumentali e privi di arricchimento stabile.
art. 6, comma 10, D.L. n. 119 del 2018
Il termine per il deposito della domanda di sospensione/definizione non è perentorio ma ordinatorio-acceleratorio, in assenza di espressa previsione di perentorietà.
art. 6, comma 11, D.L. n. 119 del 2018
Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali, di riassunzione e per il controricorso in Cassazione.
art. 6, comma 12, D.L. n. 119 del 2018
Il diniego della definizione deve essere notificato e può essere impugnato; se la definizione è chiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.
L. n. 364 del 1989
Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja sul trust, richiamata per qualificare l'atto istitutivo e quello di dotazione come atti attuativi della segregazione patrimoniale.
Massime di principio
- Nel trust, l'atto istitutivo e il conferimento dei beni in dotazione sono fiscalmente neutri quando svolgono soltanto funzione segregativa e non realizzano un trasferimento definitivo e attuale di ricchezza.
- Ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, non basta la costituzione del vincolo di destinazione: serve un effettivo spostamento patrimoniale stabile, idoneo a costituire un indice di ricchezza ex art. 53 Cost.
- L'imposta può essere applicata, se e quando si verifichi, al trasferimento finale dei beni dal trustee al beneficiario, perché solo tale attribuzione realizza il presupposto imponibile.
- In tema di definizione agevolata delle liti tributarie, il termine per il deposito della domanda, in assenza di espressa perentorietà, ha natura ordinatoria-acceleratoria e non comporta decadenza automatica.
- Se la definizione agevolata è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sospensione normativa consente di proporre ricorso oltre il termine ordinario, purché nei limiti e secondo le scansioni fissate dalla disciplina speciale.
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