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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30343/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento Irpef per l’anno d’imposta 2004, emesso con metodo sintetico (redditometro) per la rettifica del reddito dichiarato e la rideterminazione dell’imposta dovuta. La contribuente aveva contestato l’atto sostenendo che la provvista per gli incrementi patrimoniali contestati provenisse dai genitori. Il ricorso veniva rigettato in primo grado e in appello. In cassazione la contribuente proponeva due motivi, deducendo nullità della sentenza impugnata, violazione del diritto di difesa e omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti. Successivamente, però, depositava istanza di cessazione della materia del contendere, allegando di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, e di avere adempiuto a tutti gli oneri connessi, chiedendo l’estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché ha ritenuto intervenuta la cessazione della materia del contendere. Preso atto dell’adesione della contribuente alla definizione agevolata e della documentazione prodotta sul pagamento dovuto, ha dichiarato estinto il giudizio. Quanto alle spese, ha richiamato l’orientamento secondo cui, in caso di rinuncia/definizione agevolata in cassazione, non si applica la regola generale della condanna alle spese ex art. 391, comma 2, c.p.c., ma va disposta la compensazione. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché la declaratoria è di estinzione del giudizio e non di rigetto, inammissibilità o improponibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 193 del 2016

    come conv. in l. n. 225 del 2016

    La definizione agevolata della controversia comporta l’obbligo per l’aderente di rinunciare ai ricorsi pendenti e, se perfezionata, determina la cessazione della materia del contendere.

  • art. 391, comma 2, c.p.c.

    La regola generale sulla condanna alle spese non si applica quando il contribuente rinuncia al ricorso nell’ambito della definizione agevolata delle controversie tributarie; in tal caso le spese vanno compensate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    come inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012

    L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il processo si estingue per cessazione della materia del contendere, poiché la norma si applica solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata della controversia tributaria e documenta l’adempimento degli oneri previsti, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di ricorso.
  • Nella definizione agevolata delle controversie tributarie, la rinuncia al ricorso non comporta la condanna alle spese ex art. 391, comma 2, c.p.c.; al contrario, le spese devono essere compensate per non frustrare la ratio incentivante dell’istituto.
  • L’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non è dovuto quando la decisione conclude con l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, poiché si tratta di una previsione di stretta interpretazione applicabile solo ai casi espressamente indicati dalla norma.
  • In presenza di prova documentale dell’adesione alla procedura agevolata e del pagamento richiesto, il giudice di legittimità può arrestare il processo senza valutare le censure di merito o processuali proposte nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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