Direttiva 2006/73
Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006 , recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva detta norme di dettaglio per dare attuazione alla MiFID 2004/39/CE, imponendo alle imprese di investimento standard organizzativi, regole di condotta e presidi di trasparenza uniformi nell’Unione. Il fulcro è la tutela dell’investitore, modulata secondo la classificazione del cliente, con disciplina puntuale di adeguatezza, appropriatezza, incentivi, comunicazioni, esecuzione degli ordini, salvaguardia degli strumenti e dei fondi della clientela, esternalizzazione e conflitti di interesse. La direttiva fissa anche obblighi di recepimento entro il 31 gennaio 2007 e applicazione dal 1º novembre 2007.
Modalità di esecuzione della direttiva MiFID 2004/39/CE in materia di organizzazione, condotta, tutela della clientela, esternalizzazione, conflitti di interesse, best execution e definizioni chiave per le imprese di investimento.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di investimento soggette alla direttiva 2004/39/CE per quanto riguarda requisiti di organizzazione e condizioni di esercizio dei servizi e attività di investimento, nonché le definizioni di taluni termini usati dalla medesima direttiva. Il capo II e il capo III, sezioni da 1 a 4, l’articolo 45, le sezioni da 6 a 8 e, per quanto vi si riferiscono, il capo I, il capo III, sezione 9, e il capo IV si applicano anche alle società di gestione di OICVM ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE. Sono previsti riferimenti specifici a clienti al dettaglio, clienti professionali, controparti qualificate, mercati regolamentati, MTF, paesi terzi e servizi/attività di investimento, con talune esclusioni e deroghe per servizi standardizzati, OICVM e casi specifici previsti dagli articoli.
Direttiva 2006/73/CE: modalità di esecuzione della MiFID in tema di organizzazione e condotta delle imprese di investimento
La direttiva 2006/73/CE della Commissione costituisce atto di esecuzione della direttiva 2004/39/CE (MiFID), al fine di precisare in modo armonizzato i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio delle imprese di investimento e di chiarire talune definizioni essenziali. Il testo muove dall’esigenza di garantire integrità, competenza, solidità delle imprese e un elevato livello di tutela degli investitori, con applicazione uniforme in tutta l’Unione. La scelta della forma di direttiva consente agli Stati membri di adattare le modalità di recepimento al proprio ordinamento, ma il risultato sostanziale è largamente armonizzato e non possono essere introdotte regole vincolanti aggiuntive salvo espresse eccezioni.
Oggetto, ambito e principi generali
La direttiva si applica principalmente alle imprese di investimento che prestano servizi e attività di investimento ai sensi della MiFID, nonché, per alcune sezioni, alle società di gestione di OICVM. Le norme di dettaglio riguardano la struttura organizzativa interna, i controlli, la gestione del rischio, la compliance, i reclami, l’outsourcing, la salvaguardia degli strumenti e dei fondi della clientela, i conflitti di interesse, gli incentivi, la trasparenza informativa, l’adeguatezza e l’appropriatezza, la best execution e la conservazione delle registrazioni.
La direttiva ribadisce una linea di fondo: la disciplina deve essere modulata in funzione della natura, delle dimensioni e della complessità dell’impresa e della gamma dei servizi prestati. Ne deriva che, accanto a presidi obbligatori per tutti, sono previste flessibilità e proporzionalità per funzioni come compliance, risk management e audit interno, ove l’istituzione di una funzione autonoma è richiesta solo se opportuno e proporzionato.
Definizioni funzionali e supporti informativi
L’articolo 2 fornisce definizioni tecniche che sono decisive nella pratica applicativa: soggetto rilevante, analista finanziario, gruppo, esternalizzazione, operazione di finanziamento tramite titoli, alta dirigenza, supporto durevole. Queste definizioni delimitano il perimetro dei soggetti coinvolti nei presidi organizzativi e nei divieti di operazioni personali o nelle regole sulla ricerca in materia di investimenti.
Sul piano informativo, l’articolo 3 disciplina l’uso del supporto durevole e dei siti Internet. Il passaggio dal cartaceo al digitale è ammesso solo se il contesto del rapporto lo rende appropriato e, per le informazioni non personalizzate, se il cliente lo sceglie espressamente. Le informazioni via web devono essere continuamente accessibili, aggiornate e accompagnate dall’indirizzo del sito e della sezione pertinente.
Organizzazione interna, compliance, risk management e audit
Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 impongono un impianto organizzativo robusto. Le imprese devono dotarsi di procedure decisionali e struttura organizzativa chiaramente documentate, meccanismi di controllo interno, sistemi di comunicazione interna, registrazioni adeguate e personale qualificato. Devono inoltre assicurare la sicurezza, integrità e riservatezza delle informazioni, disporre di una business continuity policy e di politiche contabili idonee a rappresentare correttamente la posizione finanziaria.
La funzione di compliance deve essere permanente, efficace e indipendente; deve controllare l’adeguatezza delle misure adottate, assistere i soggetti rilevanti e riferire all’alta dirigenza. In certi casi, le funzioni di compliance, risk management e audit interno possono essere accentrate o organizzate in modo meno rigoroso, ma solo se l’impresa dimostra che, tenuto conto di natura, dimensione e complessità, la soluzione è proporzionata e la funzione resta efficace. L’alta dirigenza conserva comunque la responsabilità ultima della conformità e deve ricevere relazioni scritte almeno una volta l’anno.
Reclami, operazioni personali e tutela dell’integrità
L’articolo 10 impone procedure efficienti e trasparenti per la gestione dei reclami dei clienti retail o potenziali tali. Gli articoli 11 e 12 introducono una disciplina dettagliata delle operazioni personali dei soggetti rilevanti: il concetto è definito in modo ampio e copre anche operazioni effettuate per conto di congiunti o persone con interessi significativi collegati al soggetto rilevante.
Sono vietate o limitate le operazioni, le raccomandazioni e le comunicazioni che possano integrare abuso di informazioni privilegiate o conflitti con gli obblighi dell’impresa. Le imprese devono assicurare informazione preventiva sui vincoli applicabili, notifica tempestiva delle operazioni personali, registrazione e controllo. Vi sono esenzioni per la gestione discrezionale di portafoglio senza comunicazioni preventive e per talune operazioni su OICVM, purché non vi sia partecipazione alla gestione dell’organismo.
Esternalizzazione e fornitori in paesi terzi
Gli articoli 13, 14 e 15 costituiscono il nucleo della disciplina sull’outsourcing. Una funzione è essenziale o importante se la sua cattiva esecuzione o mancata esecuzione comprometterebbe gravemente la conformità dell’impresa, i risultati finanziari o la continuità del servizio. L’impresa può esternalizzare funzioni, servizi o attività di investimento, ma resta pienamente responsabile verso la clientela e le autorità.
L’accordo di esternalizzazione deve essere scritto e chiaro; l’impresa deve verificare competenza, autorizzazione, capacità e affidabilità del fornitore, conservarne il controllo effettivo, poter terminare l’accordo senza pregiudicare la continuità del servizio, garantire l’accesso ai dati e ai locali da parte di impresa, revisori e autorità, e prevedere piani di emergenza e backup. Per la gestione del portafoglio retail affidata a fornitori situati in paesi terzi, la direttiva richiede in via ordinaria autorizzazione o registrazione del fornitore e accordo di cooperazione fra autorità; se tali condizioni mancano, è necessaria notifica preventiva e assenza di obiezioni entro un termine ragionevole.
Salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi della clientela
Le norme di salvaguardia, agli articoli 16-20, sono particolarmente rilevanti per banche, SIM e operatori del risparmio gestito. Le imprese devono tenere contabilità e registri tali da distinguere in ogni momento le attività dei clienti da quelle proprie o di altri clienti, effettuare riconciliazioni periodiche, identificare separatamente le posizioni custodite presso terzi e adottare misure organizzative per minimizzare il rischio di perdita o abuso.
I fondi della clientela devono essere depositati senza indugio presso banca centrale, ente creditizio autorizzato, banca di paese terzo o fondo del mercato monetario riconosciuto. Il fondo del mercato monetario riconosciuto è definito con criteri stringenti di qualità, durata media e liquidità. Se il diritto locale del paese terzo impedisce una segregazione adeguata, gli Stati membri devono imporre misure equivalenti.
L’uso degli strumenti della clientela per operazioni di finanziamento tramite titoli o altri impieghi per conto proprio o di altri clienti è consentito solo con consenso esplicito e rispettando condizioni molto rigorose; per i conti omnibus sono previste ulteriori garanzie. I revisori esterni devono riferire almeno annualmente all’autorità competente sull’adeguatezza delle misure di salvaguardia.
Conflitti di interesse, ricerca e incentivi
Gli articoli 21-25 disegnano un sistema organico di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse. L’impresa deve individuare le situazioni tipiche che possono danneggiare il cliente: guadagno o evitamento di perdita a spese del cliente, interesse distinto rispetto al cliente, incentivo a privilegiare altri clienti, svolgimento della stessa attività del cliente, ricezione di incentivi da terzi. La politica di gestione deve essere scritta, proporzionata alla struttura e, se l’impresa appartiene a un gruppo, deve considerare anche i conflitti derivanti dalle attività delle altre entità del gruppo.
Le misure organizzative possono includere separazione informativa, vigilanza separata, eliminazione di collegamenti diretti tra remunerazioni, prevenzione di influenze indebite e controlli sulle partecipazioni simultanee o successive a più attività. Se queste misure non bastano, vanno adottate misure alternative o aggiuntive. La comunicazione del conflitto al cliente è misura residuale e non sostitutiva.
Per la ricerca in materia di investimenti, la direttiva distingue la ricerca vera e propria dalle raccomandazioni generali e richiede presidi di indipendenza e obiettività: separazione rispetto all’attività di investment banking, controlli sulle operazioni personali degli analisti, divieto di incentivi, divieto di promesse di trattamento favorevole agli emittenti e limitazioni alla revisione preventiva dei draft. Le imprese che diffondono research prodotta da terzi possono essere esentate se il produttore è esterno al gruppo, la research non è sostanzialmente modificata e l’autore rispetta obblighi equivalenti.
L’articolo 26 disciplina gli incentivi: sono vietati salvo che siano pagati dal/ al cliente, ovvero da terzi solo se comunicati prima del servizio e idonei a migliorare la qualità del servizio senza compromettere il dovere di agire nel migliore interesse del cliente, o se siano compensi necessari alla prestazione del servizio e per loro natura non confliggenti. Piccoli doni o ospitalità inferiori alla soglia prevista dalla politica interna non sono considerati incentivi in ambito research.
Informazioni ai clienti, classificazione e trasparenza precontrattuale
Gli articoli 27-34 pongono una disciplina molto dettagliata dell’informativa. Le informazioni, comprese quelle di marketing, devono essere corrette, chiare e non fuorvianti; i profili di rischio non possono essere oscurati da vantaggi potenziali; i confronti devono essere corretti e motivati; le indicazioni di performance passate o simulate devono rispettare requisiti specifici; le proiezioni future devono basarsi su ipotesi ragionevoli e includere avvisi espressi; il trattamento fiscale va qualificato come dipendente dalla situazione individuale del cliente; il nome dell’autorità competente non può essere usato come se costituisse un avallo.
La classificazione del cliente deve essere notificata e spiegata, inclusa la possibilità di richiedere un diverso regime di protezione. Le informazioni precontrattuali, soprattutto per i clienti retail, devono essere fornite in tempo utile prima del contratto o del servizio. L’articolo 30 elenca le informazioni sull’impresa e sui servizi, comprese le modalità di comunicazione, l’autorizzazione, gli agenti collegati, la frequenza delle relazioni, la protezione di strumenti e fondi, e la politica sui conflitti di interesse. In caso di gestione del portafoglio, l’impresa deve anche illustrare benchmark, metodi di valutazione, deleghe, strumenti e limiti di discrezionalità.
Gli articoli 31, 32 e 33 impongono informazioni su natura e rischi degli strumenti finanziari, tutela degli strumenti e fondi della clientela e costi/oneri complessivi. I profili di rischio devono essere commisurati al tipo di strumento e al grado di conoscenza del cliente; per strumenti complessi, illiquidi o con garanzia terza sono richieste spiegazioni più articolate. Per i costi, devono essere indicati prezzo totale, commissioni, imposte, spese di cambio e possibili costi ulteriori, con scomposizione delle voci. L’articolo 34 considera sufficienti, per alcuni profili, il prospetto semplificato degli OICVM ai sensi della direttiva 85/611/CEE.
Adeguatezza, appropriatezza e strumenti non complessi
Gli articoli 35-38 regolano le valutazioni MiFID. L’adeguatezza si applica alla consulenza in materia di investimenti e alla gestione di portafoglio: l’impresa deve raccogliere informazioni su situazione finanziaria, obiettivi, esperienza e conoscenze del cliente e può raccomandare solo ciò che è coerente con tali elementi. In mancanza di informazioni sufficienti non può procedere con la raccomandazione. Per i clienti professionali operano presunzioni di esperienza, conoscenza e capacità finanziaria entro i limiti della classificazione.
L’appropriatezza si applica agli altri servizi, salvo esecuzione pura di ordini per strumenti non complessi. L’articolo 38 fornisce criteri per qualificare uno strumento come non complesso: assenza di derivati o prodotti particolarmente strutturati, frequenti opportunità di liquidazione a prezzi pubblici o di mercato, assenza di passività oltre il costo di acquisto e disponibilità di informazioni sufficientemente complete e comprensibili per il cliente retail medio.
Accordo con il cliente retail e comunicazioni di esecuzione
L’articolo 39 impone, per i nuovi clienti retail cui siano prestati servizi diversi dalla consulenza, un accordo di base scritto su carta o altro supporto durevole che definisca i diritti e gli obblighi essenziali. Gli articoli 40-43 disciplinano gli obblighi di rendicontazione: conferma dell’esecuzione degli ordini, informazioni sullo stato dell’ordine, rendiconti periodici di gestione del portafoglio, comunicazione di perdite oltre soglia, e rendiconti annuali dei beni detenuti. Sono previste tempistiche precise, ad esempio l’invio della conferma al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o alla ricezione della conferma da terzi per i clienti retail.
Best execution, gestione degli ordini e ordine di esecuzione
Gli articoli 44-46 e 47-49 sono di particolare importanza pratica per SIM, banche e intermediari. La best execution deve essere valutata considerando cliente, ordine, strumento e sede di esecuzione. Per i clienti retail, il parametro principale è il corrispettivo totale, comprensivo di prezzo e costi di esecuzione; le commissioni proprie dell’impresa devono essere considerate nella comparazione tra sedi, ma non è richiesta una comparazione con altre imprese o diverse strutture commissionali di mercato.
La strategia di esecuzione deve indicare i fattori rilevanti, le sedi su cui l’impresa fa significativo affidamento e l’avvertenza che istruzioni specifiche del cliente possono impedire di ottenere il miglior risultato su quegli aspetti. La strategia e i dispositivi di esecuzione vanno riesaminati annualmente e ogni volta che intervenga una modifica rilevante.
La gestione degli ordini impone registrazione tempestiva, esecuzione in successione salvo ragioni oggettive, corretta allocazione degli ordini aggregati e divieto di uso scorretto delle informazioni su ordini pendenti. Se vengono aggregate operazioni per conto proprio con ordini di clienti, l’allocazione non deve danneggiare il cliente e, in caso di esecuzione parziale, il cliente ha priorità salvo specifiche giustificazioni e regole di riparto proporzionale.
Controparti qualificate e definizione di consulenza in materia di investimenti
L’articolo 50 disciplina le controparti qualificate, consentendo agli Stati membri di riconoscerle tra soggetti che sarebbero clienti professionali, con esclusione delle categorie espressamente non ammesse dall’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE. Se una controparte qualificata chiede un trattamento non professionale, si applicano le regole di passaggio a una categoria più protetta.
L’articolo 52 chiarisce la nozione di consulenza in materia di investimenti: è necessaria una raccomandazione personalizzata, rivolta al soggetto nella qualità di investitore o potenziale investitore, che presenti un determinato strumento o una specifica operazione come adatta alle sue caratteristiche. Le raccomandazioni diffuse al pubblico o tramite canali di distribuzione non sono, di regola, consulenza personalizzata.
Recepimento, applicazione e termini
L’articolo 53 è decisivo per la pratica nazionale: gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 31 gennaio 2007 e applicarle dal 1º novembre 2007. I testi nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione. È inoltre richiesto l’invio alla Commissione delle disposizioni di diritto interno essenziali. L’articolo 54 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Disposizioni principali
Oggetto, destinatari e applicazione alle società di gestione
L’articolo 1 stabilisce che la direttiva attua, in particolare, gli articoli 4, 13, 18, 19, 21, 22 e 24 della direttiva 2004/39/CE. Il secondo comma estende varie sezioni anche alle società di gestione di OICVM ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, canale di distribuzione, supporto durevole, soggetto rilevante, analista finanziario, gruppo, esternalizzazione, persona legata da rapporti di parentela, operazione di finanziamento tramite titoli e alta dirigenza. Tali definizioni sono centrali per l’applicazione dei presidi su operazioni personali, ricerca in materia di investimenti, conflitti di interesse ed outsourcing.
Modalità di fornitura delle informazioni
L’articolo 3 consente l’uso di supporti durevoli non cartacei e di siti Internet solo a condizioni precise: adeguatezza del supporto al contesto del rapporto, consenso espresso del cliente quando le informazioni non sono personalizzate, indicazione dell’indirizzo web, aggiornamento e accessibilità continua. Per le comunicazioni elettroniche si presume l’appropriatezza quando il cliente ha accesso regolare a Internet.
Obblighi aggiuntivi nazionali in casi eccezionali
L’articolo 4 consente agli Stati membri di mantenere o imporre obblighi aggiuntivi solo in casi eccezionali, se oggettivamente giustificati e proporzionati per fronteggiare rischi specifici per investitori o integrità del mercato non adeguatamente trattati dalla direttiva. Le misure non devono incidere sui diritti di passaporto degli articoli 31 e 32 della direttiva 2004/39/CE. È prevista notifica alla Commissione; la Commissione deve riferire entro il 31 dicembre 2009.
Requisiti generali di organizzazione
Gli articoli 5 e 6 impongono procedure decisionali e struttura organizzativa chiare, controlli interni efficaci, personale qualificato, sistemi di segnalazione interna, registrazioni adeguate, sicurezza e riservatezza delle informazioni, continuità operativa e politiche contabili idonee. Le imprese devono inoltre istituire politiche e procedure per individuare e minimizzare il rischio di mancata osservanza della MiFID, con funzione di compliance permanente, efficace e indipendente, salvo deroghe proporzionate per imprese piccole o semplici.
Gestione del rischio, audit interno e responsabilità dell’alta dirigenza
Gli articoli 7, 8 e 9 richiedono politiche di gestione del rischio, controlli periodici sull’efficacia dei sistemi, eventuale funzione di risk management indipendente e funzione di audit interno separata e indipendente quando opportuno e proporzionato. L’alta dirigenza resta responsabile della conformità complessiva e riceve relazioni scritte almeno annuali sulle materie di compliance, rischio e audit.
Trattamento dei reclami e operazioni personali
L’articolo 10 impone procedure efficienti e trasparenti per il trattamento dei reclami dei clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio. Gli articoli 11 e 12 definiscono le operazioni personali e ne vietano o limitano l’esecuzione e la comunicazione quando vi siano conflitti di interesse o informazioni privilegiate/confidenziali; prevedono obblighi di notifica, registrazione e specifiche esclusioni per gestione di portafoglio discrezionale e OICVM in determinate condizioni.
Esternalizzazione di funzioni o servizi
Gli articoli 13, 14 e 15 disciplinano l’outsourcing: una funzione è essenziale o importante se un suo difetto comprometterebbe gravemente autorizzazione, risultati finanziari o continuità del servizio. L’esternalizzazione non trasferisce responsabilità, richiede competenza, controllo, accesso dell’autorità ai dati e ai locali, accordo scritto e continuità operativa. Per fornitori situati in paesi terzi nella gestione del portafoglio retail occorrono, di regola, autorizzazione/registrazione e accordo di cooperazione tra autorità, oppure notifica preventiva e assenza di obiezioni; le autorità pubblicano una policy e un elenco degli accordi di cooperazione.
Salvaguardia di strumenti finanziari e fondi della clientela
Gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 impongono segregazione contabile e giuridica, riconciliazioni, misure per minimizzare rischi di perdita o abuso, criteri di scelta e revisione dei terzi depositari, regole specifiche per paesi terzi, deposito tempestivo dei fondi della clientela presso banche centrali, enti creditizi, banche estere o fondi del mercato monetario riconosciuti, e limiti all’uso degli strumenti della clientela per operazioni di finanziamento tramite titoli salvo consenso esplicito e condizioni aggiuntive. I revisori esterni riferiscono almeno annualmente all’autorità competente.
Conflitti di interesse
Gli articoli 21, 22 e 23 individuano le circostanze tipiche di conflitto, impongono una politica scritta e adeguata alla struttura dell’impresa e del gruppo, misure organizzative e procedurali per garantire indipendenza appropriata e un registro aggiornato dei servizi/attività che abbiano dato o possano dare origine a conflitti pregiudizievoli. La comunicazione del conflitto al cliente deve essere su supporto durevole e sufficientemente dettagliata, ma non sostituisce la necessità di misure organizzative adeguate.
Ricerca in materia di investimenti e raccomandazioni
Gli articoli 24 e 25 definiscono la ricerca in materia di investimenti, distinguendola dalle semplici raccomandazioni generali o dalla consulenza personalizzata. Le imprese che producono o diffondono research devono garantire indipendenza e obiettività degli analisti, separazione dalle attività di investment banking, restrizioni sulle operazioni personali, divieto di incentivi da soggetti interessati, regole sulla revisione preventiva dei draft e obblighi informativi specifici. Sono previste deroghe per la diffusione di research prodotta da terzi se il produttore è esterno al gruppo e adotta requisiti equivalenti.
Incentivi
L’articolo 26 vieta alla regola generale la percezione o corresponsione di commissioni, compensi o benefici non monetari, salvo: pagamenti o prestazioni tra impresa e cliente; benefici di terzi se comunicati chiaramente prima del servizio e se migliorano la qualità del servizio senza pregiudicare il dovere di agire nel migliore interesse del cliente; e compensi necessari o che consentano la prestazione del servizio, come costi di custodia o regolamento.
Informazioni corrette, chiare e non fuorvianti
L’articolo 27 fissa requisiti dettagliati per le informazioni e il marketing verso clienti retail e potenziali retail: accuratezza, equilibrio tra vantaggi e rischi, chiarezza, comparazioni corrette, regole su performance passate e simulate, proiezioni future, riferimenti fiscali e divieto di usare il nome dell’autorità competente in modo fuorviante.
Classificazione della clientela
L’articolo 28 impone di notificare ai clienti la loro classificazione in retail, professionali o controparti qualificate, di informarli del diritto a richiedere una diversa classificazione e dei relativi effetti. È inoltre consentito trattare, in certe condizioni, una controparte qualificata come cliente professionale o retail su richiesta e secondo le regole MiFID.
Informazioni precontrattuali e modifiche
Gli articoli 29 e 30 disciplinano le informazioni da fornire in tempo utile prima della conclusione del contratto o della prestazione del servizio, con regole specifiche per clienti retail e professionali. Sono previste modalità su supporto durevole o sito Internet, eccezioni per contratti a distanza e obbligo di notifica delle modifiche rilevanti. L’articolo 30 dettaglia le informazioni sull’impresa, sul servizio, sulla protezione di fondi e strumenti, sui conflitti di interesse e, per il portfolio management, su benchmark, deleghe, strumenti e limiti discrezionali.
Informazioni sugli strumenti, sulla salvaguardia e sui costi
Gli articoli 31, 32, 33 e 34 disciplinano le informazioni su natura e rischi degli strumenti finanziari, sui rischi specifici dei prodotti complessi o garantiti, sulla custodia di strumenti e fondi, sui rischi di conti omnibus o ordinamenti esteri, e su costi e oneri connessi. Per gli OICVM, il prospetto semplificato ai sensi della direttiva 85/611/CEE è considerato sufficiente per alcune informazioni sui rischi e sui costi propri dell’OICVM, ma restano dovuti gli altri costi legati al servizio di investimento.
Adeguatezza e appropriatezza
Gli articoli 35, 36 e 37 disciplinano la valutazione di adeguatezza per consulenza e gestione di portafoglio e di appropriatezza per gli altri servizi. Le imprese devono ottenere informazioni su esperienza, conoscenze, situazione finanziaria e obiettivi di investimento del cliente; in mancanza di informazioni sufficienti non possono raccomandare strumenti o servizi. Per i clienti professionali operano presunzioni sul livello di esperienza, competenza e capacità finanziaria.
Prodotti non complessi e accordo scritto con il cliente retail
L’articolo 38 individua i criteri per qualificare un prodotto come non complesso, ai fini dell’esecuzione senza valutazione di appropriatezza. L’articolo 39 impone, per i nuovi clienti retail cui si prestano servizi diversi dalla consulenza, un accordo di base scritto su carta o altro supporto durevole che definisca diritti e obblighi essenziali, eventualmente per relationem.
Comunicazioni di esecuzione e rendicontazione periodica
Gli articoli 40, 41, 42 e 43 prevedono obblighi di conferma degli ordini eseguiti, informazioni sullo stato dell’ordine, rendiconti periodici per il portfolio management, comunicazione tempestiva di perdite oltre una soglia predeterminata, e rendiconti annuali dei beni della clientela detenuti dall’impresa. Sono indicati i dati minimi da includere, le frequenze e i casi di esenzione o aggregazione delle informazioni.
Best execution e strategia di esecuzione
Gli articoli 44, 45 e 46 fissano i criteri per la migliore esecuzione, con attenzione a cliente, ordine, strumenti e sedi di esecuzione. Per i clienti retail il risultato migliore si misura in termini di corrispettivo totale, inclusi prezzi e costi di esecuzione. Le imprese di portfolio management e reception/transmission devono adottare politiche e monitorarle periodicamente; la strategia di esecuzione va riesaminata almeno annualmente e le sedi di esecuzione devono essere comunicate ai clienti retail.
Gestione degli ordini e aggregazione
Gli articoli 47, 48 e 49 disciplinano registrazione, assegnazione, rapidità di esecuzione, divieto di abuso di informazioni su ordini pendenti e regole per aggregazione e riparto di ordini di clienti e operazioni per conto proprio. L’allocazione deve essere equa e non pregiudizievole; in caso di esecuzione parziale, l’ordine del cliente prevale sull’operazione propria salvo specifiche giustificazioni e regole di riparto proporzionale.
Controparti qualificate
L’articolo 50 consente agli Stati membri di riconoscere come controparti qualificate imprese che siano clienti professionali in determinate categorie, con facoltà di estensione ad altre imprese professionali su richiesta, limitatamente ai servizi e alle operazioni rilevanti. Se una controparte qualificata chiede un trattamento meno professionale, si applicano le regole della direttiva 2004/39/CE sulla diversa classificazione.
Conservazione delle registrazioni
L’articolo 51 impone la conservazione di tutte le registrazioni per almeno cinque anni, e per tutta la durata del rapporto per i documenti su diritti e obblighi contrattuali. Le autorità possono imporre periodi più lunghi in circostanze eccezionali. È previsto anche un elenco minimo delle registrazioni da parte dell’autorità competente e una relazione della Commissione entro il 31 dicembre 2009 sull’appropriatezza delle norme relative alla registrazione di telefonate e comunicazioni elettroniche.
Definizione di consulenza in materia di investimenti
L’articolo 52 precisa che la consulenza in materia di investimenti richiede una raccomandazione personalizzata rivolta a una persona nella qualità di investitore o potenziale investitore, presentata come adatta alle sue caratteristiche, e riferita a specifiche operazioni su determinati strumenti finanziari o ai diritti da essi conferiti. Le raccomandazioni diffuse esclusivamente tramite canali di distribuzione o destinate al pubblico non sono raccomandazioni personalizzate.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
L’articolo 53 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 31 gennaio 2007 e di applicarle dal 1º novembre 2007, con obbligo di riferimento alla direttiva nel testo nazionale e di comunicazione alla Commissione. L’articolo 54 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
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