Direttiva 2006/72
Direttiva 2006/72/CE della Commissione, del 18 agosto 2006 , che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2006/72/CE modifica la direttiva 97/24/CE per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni sulle emissioni dei motocicli a due ruote. Introduce, a scelta del costruttore, il ciclo di prova del regolamento tecnico mondiale ONU-CEE n. 2 come metodo alternativo di omologazione, collegandolo a nuovi valori limite. L'obiettivo dichiarato è mantenere invariato il livello degli obblighi emissivi, armonizzando al contempo le procedure di prova a livello internazionale.
Adeguamento tecnico della disciplina UE sull'omologazione dei motocicli a due o tre ruote, introducendo un ciclo di prova alternativo ONU-CEE RTM n. 2 e i relativi valori limite di emissione.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli a motore a due o tre ruote rientranti nella procedura di omologazione CE disciplinata dalla direttiva 2002/24/CE e, in particolare, alla direttiva 97/24/CE relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, capitolo 5, allegato II. L'intervento riguarda i motocicli a due ruote ai fini delle prove e dei valori limite di emissione; il metodo alternativo è a scelta del produttore. Sono previste esclusioni limitate: in caso di utilizzo del metodo RTM n. 2 non si applicano i punti da 2.2.1.1.1 a 2.2.1.1.4 dell'allegato modificato.
Adeguamento tecnico delle regole UE sulle emissioni dei motocicli
La direttiva 2006/72/CE interviene come atto di modifica tecnica della direttiva 97/24/CE, nell'ambito della procedura di omologazione CE dei veicoli a motore a due o tre ruote istituita dalla direttiva 2002/24/CE. Il considerando evidenzia che l'obiettivo è integrare il regolamento tecnico mondiale ONU-CEE n. 2, così da armonizzare a livello mondiale le procedure di prova per l'omologazione dei motocicli senza modificare il livello complessivo degli obblighi emissivi già fissati dalla direttiva 2002/51/CE.
Finalità e contesto normativo
La direttiva si inserisce nel quadro della disciplina europea sulle emissioni dei motocicli a due ruote. In particolare, richiama la direttiva 2002/51/CE, che aveva introdotto nuovi valori limite in due fasi, e chiarisce che l'introduzione del ciclo di prova RTM n. 2 deve essere accompagnata da una nuova serie di valori limite riferita alla seconda fase vincolante di tale direttiva. La scelta del produttore per il metodo alternativo di prova non altera, quindi, la sostanza degli obblighi di emissione.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda l'allegato II del capitolo 5 della direttiva 97/24/CE, cioè le prescrizioni tecniche relative ai motocicli a due ruote nell'ambito dell'omologazione CE. Il testo allegato specifica che il ciclo di prova RTM n. 2 può essere utilizzato, a scelta del produttore, come metodo alternativo al ciclo di prova ordinario. In caso di utilizzo di tale metodo, il veicolo deve rispettare i valori limite indicati nella riga C della tabella e tutte le altre disposizioni della direttiva, salvo i punti da 2.2.1.1.1 a 2.2.1.1.4 dell'allegato modificato.
Contenuto tecnico della modifica
L'allegato introduce una nuova opzione di prova basata sul regolamento tecnico mondiale (RTM) n. 2 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, intitolato "Metodo di misura applicabile ai motocicli a due ruote dotati di un motore ad accensione comandata o per compressione per quanto riguarda le emissioni di inquinanti gassosi, le emissioni di CO2 e il consumo di carburante" (ECE/TRANS/180/Add2 del 30 agosto 2005).
Nel punto 2.2.1.1.5 viene inserita la riga C, riferita a "2006 — UN/ECE GTR n. 2", con valori limite differenziati in funzione della velocità massima del veicolo:
- per vmax < 130 km/h: 2,62; 0,75; 0,17;
- per vmax ≥ 130 km/h: 2,62; 0,33; 0,22.
Il testo non esplicita nella direttiva i parametri cui corrispondono queste tre cifre, ma li collega ai valori limite per l'omologazione e la conformità della produzione dei motocicli a due ruote.
Obblighi per gli Stati membri e recepimento
La direttiva è una direttiva di modifica e, come tale, richiede recepimento nazionale. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 1° luglio 2007 le norme interne necessarie e applicarle dalla stessa data. È inoltre previsto l'obbligo di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di attuazione e una tavola di concordanza, oltre al testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva 2006/72/CE oppure essere corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; la forma del richiamo è lasciata alla scelta degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica tecnica dell'allegato II del capitolo 5 della direttiva 97/24/CE
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato II del capitolo 5 della direttiva 97/24/CE secondo il testo allegato alla direttiva 2006/72/CE.
Introduzione del ciclo di prova RTM n. 2 come metodo alternativo
Nel punto 2.2.1.1 dell'allegato è aggiunto un paragrafo che consente, a scelta del produttore, l'uso del ciclo di prova stabilito dal regolamento tecnico mondiale (RTM) n. 2 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite come metodo alternativo al ciclo di prova previsto in precedenza.
Valori limite di emissione per il metodo RTM n. 2
Nella tabella del punto 2.2.1.1.5, sezione sui valori limite per i motocicli (a due ruote) per l'omologazione e la conformità della produzione, è inserita la riga C (2006 — UN/ECE GTR n. 2). Sono indicati valori distinti in funzione di vmax inferiore o superiore a 130 km/h: per vmax < 130 km/h i valori sono 2,62, 0,75 e 0,17; per vmax ≥ 130 km/h i valori sono 2,62, 0,33 e 0,22.
Obblighi di recepimento e applicazione nazionale
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 1° luglio 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione a decorrere dal 1° luglio 2007. Gli Stati devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza, nonché trasmettere il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Richiamo della direttiva negli atti nazionali
Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.
Entrata in vigore
L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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