Direttiva 2006/74
Direttiva 2006/74/CE della Commissione, del 21 agosto 2006 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ai fini dell’inserimento del diclorprop-P, del metconazolo, del pirimetanil e del triclopir come sostanze attive (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva inserisce diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil e triclopir nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo agli Stati membri di autorizzare i prodotti fitosanitari che le contengono secondo le condizioni fissate. Per alcune sostanze sono imposte limitazioni d’uso e obblighi di approfondimento scientifico su specifici rischi ambientali e tossicologici. La direttiva fissa inoltre il termine di recepimento al 30 novembre 2007 e la data di applicazione dal 1° dicembre 2007, prevedendo il riesame delle autorizzazioni esistenti e il rispetto degli obblighi relativi all’accesso ai fascicoli tecnici.
Modifica della direttiva 91/414/CEE per iscrivere diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil e triclopir nell’allegato I come sostanze attive autorizzabili nei prodotti fitosanitari
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e ai prodotti fitosanitari contenenti diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil e triclopir, nonché alle autorizzazioni già in vigore per tali prodotti. Riguarda l’immissione in commercio e il riesame/autorizzazione dei prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva 91/414/CEE, con effetti anche sul livello di recepimento nazionale e sulle verifiche documentali dei titolari delle autorizzazioni. Sono previsti limiti specifici d’uso e condizioni tecniche nell’allegato I per ciascuna sostanza, oltre a richieste di studi ulteriori per alcune sostanze.
Modifica della direttiva 91/414/CEE per l’iscrizione di quattro sostanze attive
La direttiva interviene sulla disciplina comunitaria dei prodotti fitosanitari modificando l’allegato I della direttiva 91/414/CEE. L’obiettivo è consentire l’iscrizione di diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil e triclopir come sostanze attive, sulla base delle valutazioni scientifiche effettuate nell’ambito della seconda fase del programma di lavoro previsto dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.
Contesto e base tecnica della decisione
La Commissione richiama i regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 703/2001, che disciplinano la valutazione delle sostanze attive e designano gli Stati membri relatori. Le sostanze sono state oggetto di valutazione per diversi impieghi proposti dai notificanti; le relazioni di valutazione sono state sottoposte a peer review da Stati membri ed EFSA e, successivamente, esaminate dalla Commissione e approvate il 23 maggio 2006 nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
Effetto dell’iscrizione nell’allegato I
La Commissione ritiene che, in linea generale, i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze in questione possano soddisfare i requisiti dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, con riferimento agli usi valutati nelle relazioni di riesame. L’iscrizione nell’allegato I consente quindi agli Stati membri di procedere al rilascio delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze, ma solo nel rispetto delle condizioni specifiche fissate nell’allegato della direttiva.
Obblighi generali per gli Stati membri
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 novembre 2007 e applicarla dal 1° dicembre 2007. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. In parallelo, gli Stati membri devono riesaminare le autorizzazioni vigenti dei prodotti contenenti le sostanze iscritte e adeguarle, sostituirle o revocarle secondo i casi.
Riesame delle autorizzazioni esistenti e accesso ai fascicoli
Entro il 30 novembre 2007 gli Stati membri devono verificare che le condizioni dell’allegato I siano rispettate, salvo la parte B dell’iscrizione, e che il titolare dell’autorizzazione disponga di un fascicolo conforme all’allegato II della direttiva 91/414/CEE, oppure vi possa accedere ai sensi dell’articolo 13. La direttiva precisa che tale chiarimento sugli obblighi relativi all’accesso ai dati non introduce nuovi obblighi rispetto alle direttive precedenti di modifica dell’allegato I.
Riesame completo secondo i principi uniformi
Per i prodotti contenenti diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil e triclopir come uniche sostanze attive, oppure in combinazione con altre sostanze già iscritte entro il 31 maggio 2007, è previsto un riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. Se il prodotto risulta conforme ai requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), l’autorizzazione deve essere modificata o revocata entro il 31 maggio 2011; per i prodotti in combinazione con altre sostanze può applicarsi un termine più tardo fissato dalle direttive di iscrizione di tali sostanze.
Condizioni specifiche per ciascuna sostanza attiva
Il diclorprop-P può essere autorizzato solo come erbicida. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di uccelli, mammiferi, organismi acquatici e piante non bersaglio, e possono imporre misure di contenimento dei rischi. Devono inoltre richiedere studi supplementari sul metabolismo negli animali e sui rischi per uccelli e mammiferi, da trasmettere alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore.
Il metconazolo può essere autorizzato solo come fungicida. Le autorità nazionali devono porre attenzione alla protezione degli organismi acquatici, degli uccelli e dei mammiferi, nonché alla tutela degli operatori, introducendo se necessario misure di contenimento o protezione.
Il pirimetanil può essere autorizzato solo come fungicida. Gli Stati membri devono proteggere in particolare gli organismi acquatici e la sicurezza degli operatori, prevedendo misure come zone tampone e dispositivi di protezione individuale. Devono inoltre chiedere studi di conferma sui rischi per i pesci, da presentare entro due anni dall’entrata in vigore.
Il triclopir può essere autorizzato solo come erbicida. Per usi diversi da quello, in primavera, nei pascoli e nei prati, gli Stati membri devono verificare con particolare rigore i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e assicurarsi che tutte le informazioni e i dati necessari siano disponibili prima del rilascio dell’autorizzazione. In sede di valutazione complessiva devono essere protette le acque sotterranee nelle zone vulnerabili, la sicurezza degli operatori e la fauna e flora non bersaglio; sono richiesti studi aggiuntivi sui rischi per uccelli, mammiferi e organismi acquatici, inclusi i rischi legati al metabolita 6-cloro-2-piridinol.
Durata dell’iscrizione e effetti temporali
Per tutte e quattro le sostanze, l’iscrizione decorre dal 1° giugno 2007 e scade il 31 maggio 2017. La direttiva entra in vigore il 1° giugno 2007, mentre gli obblighi di recepimento e applicazione nazionale seguono i termini specifici fissati negli articoli 2 e 3. L’impianto complessivo combina quindi l’abilitazione comunitaria delle sostanze con un sistema di controlli nazionali, riesame delle autorizzazioni e monitoraggio scientifico successivo.
Disposizioni principali
Iscrizione delle sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l’allegato della direttiva. Vengono inserite le sostanze attive diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil e triclopir con data di entrata in vigore dell’iscrizione al 1° giugno 2007 e scadenza al 31 maggio 2017.
Termine e modalità di recepimento
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e di applicarle dal 1° dicembre 2007. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
Riesame e modifica/revoca delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di modificare o eventualmente revocare entro il 30 novembre 2007 le autorizzazioni in vigore dei prodotti contenenti le sostanze attive iscritte. Entro tale data devono verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I, esclusa la parte B dell’iscrizione, e accertare che il titolare disponga di un fascicolo conforme all’allegato II o vi possa accedere, ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Riesame completo dei prodotti e termini ulteriori
L’articolo 3, paragrafo 2, prevede una deroga per i prodotti contenenti diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil e triclopir come uniche sostanze attive o in combinazione con altre sostanze già iscritte entro il 31 maggio 2007: essi devono essere riesaminati secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B dell’iscrizione. Se risultano conformi all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), le autorizzazioni devono essere modificate o revocate entro il 31 maggio 2011, oppure, per i prodotti con sostanze attive combinate ad altre, entro il termine più tardo previsto dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze.
Obblighi specifici e condizioni d’uso per diclorprop-P
Nell’allegato, il diclorprop-P può essere autorizzato solo come erbicida. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di uccelli, mammiferi, organismi acquatici e piante non bersaglio, con eventuali misure di contenimento dei rischi. Sono richiesti ulteriori studi sul metabolismo negli animali e sui rischi per uccelli e mammiferi; i dichiaranti devono presentarli alla Commissione entro 2 anni dall’entrata in vigore.
Obblighi specifici e condizioni d’uso per metconazolo
Il metconazolo può essere autorizzato solo come fungicida. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, degli uccelli e dei mammiferi, con eventuali misure di contenimento dei rischi, e anche alla tutela degli operatori, prevedendo se necessario misure di protezione.
Obblighi specifici e condizioni d’uso per pirimetanil
Il pirimetanil può essere autorizzato solo come fungicida. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, con eventuali misure di contenimento dei rischi come zone tampone, e alla sicurezza degli operatori, imponendo l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale. Sono richiesti ulteriori studi sui rischi per i pesci, da presentare alla Commissione entro 2 anni dall’entrata in vigore.
Obblighi specifici e condizioni d’uso per triclopir
Il triclopir può essere autorizzato solo come erbicida. Per usi diversi da quello, in primavera, nei pascoli e nei prati, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e assicurare la disponibilità di tutte le informazioni e i dati necessari prima dell’autorizzazione. Sono richieste misure di tutela per acque sotterranee nelle zone vulnerabili, per la sicurezza degli operatori e per la protezione di uccelli, mammiferi, organismi acquatici e piante non bersaglio; sono previsti ulteriori studi sui rischi acuti e a lungo termine per uccelli e mammiferi e sui rischi per gli organismi acquatici dovuti al metabolita 6-cloro-2-piridinol, da presentare entro 2 anni dall’entrata in vigore.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1° giugno 2007. L’articolo 5 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
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