Cassazione Penale, Ordinanza n. 25090/2025 del 08/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato nei suoi confronti il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in tre precedenti sentenze irrevocabili. La revoca è stata disposta ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2, c.p., perché nel quinquennio dall'irrevocabilità delle sentenze egli aveva riportato una condanna per un reato ritenuto commesso anteriormente, che, cumulata con le pene già inflitte, superava il limite di cui all'art. 163 c.p. L'unico motivo di ricorso deduceva l'erroneità della valutazione sull'anteriorità del reato oggetto dell'ultima sentenza, sostenendo che, essendo i reati delle prime tre sentenze avvinti da continuazione, la ricostruzione temporale sarebbe stata diversa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo, osservando che, secondo l'orientamento consolidato richiamato, ai fini dell'art. 168, primo comma, n. 2, c.p., l'anteriorità del delitto successivamente giudicato va riferita alla data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al primo reato e contenente la concessione del beneficio, non già alla data di consumazione del reato. Conseguentemente, resta ferma la revoca della sospensione condizionale disposta dal giudice dell'esecuzione. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 168, primo comma, n. 2, c.p.
consente la revoca della sospensione condizionale della pena quando, nel quinquennio dall'irrevocabilità della sentenza, il condannato riporti una nuova condanna per reato anteriormente commesso che, cumulata con la pena già inflitta, superi il limite di cui all'art. 163 c.p.
indicato come limite di pena rilevante ai fini della permanenza o revoca del beneficio della sospensione condizionale.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità colpevole dell'impugnazione.
Massime di principio
- Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168, primo comma, n. 2, c.p., l'anteriorità del delitto successivamente giudicato deve essere verificata con riferimento alla data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al primo reato che ha beneficiato della sospensione, e non alla data di consumazione del fatto.
- La circostanza che i reati oggetto di precedenti sentenze siano avvinti dal vincolo della continuazione non esclude, di per sé, l'applicazione della revoca del beneficio se ricorrono gli altri presupposti di legge.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, esso è dichiarato inammissibile e può seguire la condanna del ricorrente alle spese processuali nonché al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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