Sentenza n. 380/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento del -OMISSIS-, con il quale l’Istituto scolastico “-OMISSIS-” ha disposto la non ammissione dell’alunna -OMISSIS- all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2025/2026; - del documento di valutazione finale dell’alunna per l’anno scolastico 2025/2026, nella parte in cui recepisce e presuppone la predetta determinazione di non ammissione; - della nota di chiarimento prot. -OMISSIS-; - del verbale del Consiglio di classe della classe-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, -OMISSIS- del prospetto sinottico finale, relativo allo scrutinio finale dell’alunna, osteso ai ricorrenti in data -OMISSIS-, nella parte in cui ha deliberato/proposto/confermato la non ammissione dell’alunna all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo; - del verbale del Consiglio di classe della classe-OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, laddove non ha predisposto un piano didattico personalizzato, come sollecitato dalla Usl Umbria2; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi, ove occorrer possa, i giudizi finali, le griglie valutative, le determinazioni del Consiglio di classe, gli atti istruttori e valutativi posti a fondamento della non ammissione, nonché ogni ulteriore atto interno o esterno richiamato nel provvedimento impugnato; nonché per l’accertamento del diritto/interesse dell’alunna a essere valutata nel rispetto della normativa in materia di bisogni educativi speciali, del quadro ADHD/BES documentato, del piano didattico personalizzato sollecitato dalla Usl Umbria2 e mai adottato dalla scuola, degli strumenti di personalizzazione didattica e valutativa, delle misure compensative e dispensative prescritte e dei criteri di valutazione personalizzati applicabili al caso di specie; e per la conseguente adozione di ogni misura cautelare, monocratica e/o collegiale, idonea a consentire all’alunna la partecipazione, anche con riserva, all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, previa convocazione delle sessioni suppletive/straordinarie ovvero, in subordine, la riedizione del potere valutativo da parte dell’Amministrazione scolastica mediante riconvocazione del Consiglio di classe in composizione legittima e previa nuova valutazione della posizione dell’alunna nel rispetto del PDP, della normativa sui BES/ADHD e dei criteri interni di valutazione dell’Istituto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione di non ammissione dell’alunna all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo per l’anno scolastico 2025/2026, con gli atti valutativi e di scrutinio connessi e la mancata predisposizione di un PDP
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I genitori hanno impugnato la non ammissione della figlia, affetta da ADHD severo, disturbo oppositivo-provocatorio, disregolazione emotiva e DSA con compromissione del calcolo, deducendo cinque gruppi di censure. In primo luogo, hanno lamentato la violazione degli artt. 1 e 6 d.lgs. 62/2017 e della disciplina sui BES/ADHD, per la mancata tempestiva predisposizione di un PDP organico e per l’omessa dimostrazione dell’effettiva applicazione delle misure personalizzate deliberate nella fase finale dell’anno; hanno inoltre contestato la concentrazione e la comunicazione tardiva delle verifiche e la loro asserita incompatibilità con le fragilità dell’alunna. In secondo luogo, hanno denunciato difetto d’istruttoria, illogicità e motivazione inadeguata perché la valutazione negativa avrebbe valorizzato difficoltà di attenzione, regolazione, pianificazione, autonomia e partecipazione riconducibili alla diagnosi, senza distinguerle dal mancato apprendimento. In terzo luogo, hanno dedotto violazione dei criteri interni di ammissione, difetto dei presupposti e carenza di motivazione rafforzata, sostenendo che non fosse stata verificata concretamente l’impossibilità di sostenere l’esame. In quarto luogo, hanno censurato la contraddizione tra la deroga al limite di frequenza che aveva consentito lo scrutinio e la successiva valorizzazione negativa della discontinuità scolastica. Infine, hanno denunciato difetto di verbalizzazione e motivazione apparente, in particolare per l’impossibilità di verificare il computo della maggioranza di otto voti contro sei e il ruolo dei docenti di sostegno. L’Amministrazione ha opposto che la documentazione diagnostica era pervenuta solo nella fase conclusiva dell’anno; la scuola aveva quindi predisposto misure compensative e dispensative e prove finali rimodulate, ma l’alunna, assente per il 40,6% del monte ore e con dodici insufficienze, non aveva raggiunto le conoscenze minime necessarie.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. I primi tre motivi sono infondati: la diagnosi era stata trasmessa soltanto nella fase finale dell’anno, quando non era più oggettivamente possibile predisporre e attuare efficacemente un PDP per l’intero anno; nondimeno, il Consiglio di classe si era tempestivamente riunito, individuando misure compensative e dispensative e organizzando verifiche finali su nuclei essenziali, con un limite di due prove al giorno, possibilità di ricalendarizzazione e comunicazioni alla famiglia. Le risultanze documentali attestavano inoltre interlocuzioni con i genitori e l’uso, nelle prove, di adattamenti e strumenti; gli esiti erano rimasti gravemente insufficienti in dodici discipline, con media 4,67, e la non ammissione era fondata sulle lacune diffuse e sull’impossibilità di sostenere proficuamente l’esame, non su un automatismo. Il TAR ha richiamato il limite del sindacato sulla discrezionalità tecnica del Consiglio di classe, annullabile soltanto per manifesta irragionevolezza o illogicità, motivazione carente o travisamento di fatti decisivi, vizi non riscontrati. Il quarto motivo è infondato: la deroga al limite di assenze ha consentito di ammettere l’alunna allo scrutinio, ma non impediva di considerare la discontinuità della frequenza nella valutazione della preparazione effettivamente raggiunta. Il quinto motivo è infondato perché la documentazione rendeva verificabile la verbalizzazione e la votazione dei docenti di sostegno; il docente dell’attività alternativa all’IRC non aveva votato, non essendosi l’alunna avvalsa di tale insegnamento. Ricorso respinto; spese compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Pregiudizialmente, il Collegio ravvisa la sussistenza dei presupposti di legge ex art. 60 cod. proc. amm. per la definizione della presente controversia con sentenza in forma semplificata all’esito della trattazione cautelare, essendo la causa matura per la decisione e stante l’assenza di cause ostative.
La controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata all’esito della trattazione cautelare quando la causa è matura per la decisione e non sussistono cause ostative.
artt. 1 e 6 d.lgs. 62/2017
La valutazione del consiglio di classe in ordine alla promozione o meno di uno studente alla classe successiva è espressione di una discrezionalità di carattere tecnico, con la conseguenza che il giudice amministrativo può annullare il provvedimento finale di non ammissione solo in presenza di una irragionevolezza manifesta o di una palese illogicità, o di una motivazione carente o di un travisamento di fatti decisivi.
La valutazione e la decisione di non ammissione sono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza dei vizi macroscopici indicati; la decisione deve comunque basarsi sulla preparazione e sulla maturità effettivamente raggiunte.
art. 5 d.lgs. 62/2017
La decisione del Consiglio di ritenere – proprio in ragione del quadro clinico – ammissibile nel caso in esame la deroga al tetto massimo delle assenze, ammettendo l’alunna allo scrutinio nonostante il 40% di assenze, non implica che non potesse tenersi conto nella valutazione dell’insufficiente preparazione della stessa dovuta anche a tale marcata discontinuità del percorso formativo.
La deroga al limite di frequenza permette lo svolgimento dello scrutinio, ma non attribuisce un diritto all’ammissione e non impedisce di considerare, nella valutazione della preparazione, le conseguenze della discontinuità del percorso.
art. 3 l. 241/1990
Privo di pregio si presenta, infine, il quinto motivo di ricorso, emergendo dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione che non vi è stato alcun vizio di verbalizzazione e che i docenti di sostegno che componevano il Consiglio hanno correttamente espresso il proprio voto (per la non ammissione i prof.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, a favore dell’ammissione il prof. -OMISSIS-) con l’eccezione del prof. -OMISSIS-, che non ha votato in quanto docente dell’attività alternativa all’IRC, di cui l’alunna non si era avvalsa.
La censura di difetto di verbalizzazione e motivazione non è fondata quando la documentazione consente di ricostruire la partecipazione e l’espressione dei voti nell’organo collegiale.
Massime di principio
- Per gli alunni con DSA o ADHD, il diritto alla didattica individualizzata e personalizzata e alle misure compensative o dispensative mira a consentire che le prove rappresentino il livello effettivo di apprendimento; non comporta un diritto alla promozione o all’ammissione indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi formativi.
- La mancata predisposizione di un PDP o l’omessa o inadeguata attuazione delle misure personalizzate non determina, da sola, l’illegittimità della non ammissione quando il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi risulti accertato; tali omissioni possono eventualmente rilevare sul distinto piano della responsabilità della scuola.
- La valutazione del Consiglio di classe sulla non ammissione è espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo per manifesta irragionevolezza, palese illogicità, carenza di motivazione o travisamento di fatti decisivi.
- La deroga al limite minimo di frequenza consente di procedere allo scrutinio, ma non equivale all’accertamento di una preparazione sufficiente e non esclude che la discontinuità della frequenza sia considerata nella valutazione delle conoscenze effettivamente acquisite.
- Quando la documentazione di una diagnosi perviene soltanto nella fase conclusiva dell’anno scolastico, rendendo oggettivamente impossibile predisporre e attuare efficacemente un PDP per l’intero anno, la scuola può adottare misure urgenti e verifiche finali personalizzate; la legittimità della non ammissione va valutata sulla base delle misure concretamente adottate e degli esiti valutativi.
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