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Ordinanza

Ordinanza n. 282/2026 - Campobasso, Sezione 1

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione nell’ambito del procedimento instauratosi con il rilascio, in favore del ricorrente, del nulla-osta per lavoro subordinato; nonché per l'accertamento dell'obbligo di concludere il relativo procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, fissando il relativo termine, e del risarcimento del danno da ritardo; con la nomina di un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva per il caso di perdurante inerzia; e inoltre, per quanto attinente all’atto di motivi aggiunti: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento emesso dalla Prefettura di Isernia, Sportello unico per l’immigrazione, in data 13.8.2024, recante revoca del nulla osta per lavoro subordinato già rilasciato in favore del ricorrente dalla Prefettura di Isernia su richiesta della società 4 M s.r.l.;

Giustizia amministrativa202500074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno e, con motivi aggiunti, revoca del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso contro l’inerzia delle amministrazioni sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la fissazione di un termine, il risarcimento del danno da ritardo e la nomina di un commissario ad acta. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento del 13 agosto 2024 con cui la Prefettura di Isernia ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato su richiesta della datrice di lavoro. Ha dedotto, tra l’altro, la violazione degli obblighi di comunicazione di avvio del procedimento e di preavviso di rigetto, nonché l’omessa notificazione del provvedimento finale direttamente al lavoratore straniero. L’amministrazione ha sostenuto di avere comunicato l’avvio del procedimento e il provvedimento di revoca, entrambi mediante PEC indirizzata a un Centro di Assistenza Fiscale indicato come recapito da entrambi i destinatari al momento della domanda. Ha inoltre eccepito la tardività dei motivi aggiunti, notificati oltre sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il ricorrente ha contestato che tale recapito potesse essere validamente opposto nei suoi confronti, poiché indicato dalla datrice di lavoro prima del suo ingresso in Italia e non condiviso successivamente.

La decisione

Il TAR non ha definito né il ricorso avverso il silenzio né i motivi aggiunti contro la revoca del nulla osta. Ha ritenuto necessario acquisire, ai fini della decisione e in particolare della verifica della ritualità delle comunicazioni e della tempestività dell’impugnazione, la copia della formale comunicazione del primo ingresso in Italia del cittadino straniero, ove esistente, nonché eventuali atti di elezione di domicilio in Italia compiuti dal lavoratore per la procedura. Gli incombenti sono stati posti a carico sia del ricorrente sia dell’amministrazione, da eseguire entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. La prosecuzione del giudizio è stata fissata all’udienza pubblica del 4 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, convertito dalla l. n. 122/2022

    “alla luce di quanto previsto dall'art. 42, comma 2, del decreto-legge n.73/2022, convertito dalla legge n. 122/2022”

    La disposizione è richiamata dall’amministrazione quale base della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta in relazione alla mancata trasmissione del documento di asseverazione.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    “violando l’art. 7 L.n.241/1990”

    La parte ricorrente ne invoca la violazione per l’omessa comunicazione personale dell’avvio del procedimento di revoca.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    “violando l’art. 10 bis della medesima legge”

    La parte ricorrente ne invoca la violazione per l’omesso preavviso di revoca.

Massime di principio

  • Quando la tempestività di un’impugnazione dipende dalla validità della comunicazione di un provvedimento amministrativo effettuata presso un recapito eletto, il giudice può disporre l’acquisizione degli atti relativi all’ingresso dell’interessato e all’eventuale elezione di domicilio, al fine di verificare se quel recapito fosse effettivamente riferibile anche al destinatario straniero.
  • Nel procedimento amministrativo che può condurre alla revoca di un nulla osta al lavoro subordinato, la validità delle comunicazioni rivolte al lavoratore straniero non può essere ritenuta sulla sola base dell’indicazione di un recapito da parte del datore di lavoro, quando sia controverso che tale indicazione sia stata condivisa o confermata dal lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDecadenza e tardivitàIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

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